Sommario
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Consiglio dei ministri su sanificazione scuole e leggi regionali
(Regioni.it 3905 - 11/09/2020) Il Consiglio dei Ministri del 10 settembre ha esaminato diversi provvedimenti, tra questi le disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni (decreto-legge)
E’ previsto un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020.
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre deliberato la dichiarazione per dodici mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza. Per consentire alla regione di far fronte alle prime necessità legate all’emergenza, è stato quindi deliberato lo stanziamento di 6.800.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Infine sono state esaminate alcune leggi regionali, e il Consiglio dei Ministri ha quindi deliberato:
di impugnare
la legge della Regione Marche n. 30 del 09/07/2020, recante “Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale””, in quanto l’articolo 1, commi 3 e 4, riguardanti la nomina dei direttori di dipartimento, invade la competenza concorrente statale in materia di tutela della salute, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governance delle aziende sanitarie, in violazione dell’ articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
la legge della Regione siciliana n. 16 del 20/07/2020, recante “Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie”, in quanto l’articolo 1, comma 10, e l’articolo 1, comma 11, lettera b), in materia di trattamento economico del personale del Corpo forestale regionale, eccedono dalle competenze statutarie, e violano le competenze attribuite allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in materia di ordinamento civile, nonché dal terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica;
la legge della Regione Veneto n. 29 del 24/07/2020, recante “Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto”, in quanto l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, riguardando la spesa del personale della Giunta e del Consiglio regionale, invade la competenza statale in materia di ordinamento civile e si pone in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione;
la legge della Regione Toscana n. 69 del 24/07/2020, recante “Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011”, in quanto alcune disposizioni, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in merito all’inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato, violano l’articolo 117, secondo comma, lettera l), in materia di ordinamento civile, l’articolo 117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica, e il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione;
la legge della Regione Toscana n. 73 del 24/07/2020, recante “Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia”, in quanto l’articolo 2, che reca la disciplina delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la potestà esclusiva in materia di tutela del paesaggio, nonché con l’articolo 9 della Costituzione, risultando altresì in contrasto con previsioni di principio in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, violando così l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
di non impugnare
la legge della Regione Liguria n. 17 del 13/07/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1. (Testo Unico in materia di commercio)”;
la legge della Regione Liguria n. 18 del 21/07/2020, recante “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria”;
la legge della Regione Toscana n. 62 del 20/07/2020, recante “Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 22/2016”;
la legge della Regione Umbria n. 7 del 16/07/2020, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.))”;
la legge della Regione Valle Aosta n. 9 del 22/07/2020, recante “Finanziamento di interventi di investimento urgenti in ambito di edilizia scolastica e di viabilità e altre disposizioni urgenti”;
la legge della Regione Piemonte n. 17 del 22/07/2020, recante “Disposizioni concernenti l’istituzione dell’elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione”;
la legge della Regione Sardegna n. 22 del 23/07/2020, recante “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
la legge della Regione Puglia n. 24 del 20/07/2020, recante “Censimento e mappatura degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici”;
la legge della Regione Puglia n. 25 del 22/07/2020, recante “Valorizzazione antropologica-storica-culturale mar Piccolo di Taranto”;
la legge della Regione Toscana n. 63 del 152107/2020, recante “Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008;
la legge della Regione Veneto n. 28 del 24/07/2020, recante “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””;
la legge della Regione Veneto n. 30 del 24/07/2020, recante “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019”;
la legge della Regione Veneto n. 31 del 27/07/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS””;
la legge della Regione Veneto n. 32 del 27/07/2020, recante “Norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio, disciplina delle vie del pascolo e per la valorizzazione della transumanza, riconosciuta quale patrimonio culturale immateriale della umanità”;
la legge della Regione Veneto n. 33 del 27/07/2020, recante “Incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente impegnato nell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 2 del 27/07/2020, recante “Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol per l’esercizio finanziario 2019”;
la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 3 del 27/07/2020, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022”;
la legge della Regione Toscana n. 64 del 21/07/2020, recante “Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002”;
la legge della Regione Toscana n. 65 del 22/07/2020, recante “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”;
la legge della Regione Toscana n. 66 del 23/07/2020, recante “Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012”;
la legge della Regione Toscana n. 67 del 23/07/2020, recante “Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008”;
la legge della Regione Toscana n. 68 del 23/07/2020, recante “Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018”;
la legge della Regione Toscana n. 70 del 24/07/2020, recante “Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002”;
la legge della Regione Toscana n. 71 del 24/07/2020, recante “Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto”;
la legge della Regione Toscana n. 72 del 24/07/2020, recante “Sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. Modifiche alla l.r. 57/2019”;
la legge della Regione Campania n. 30 del 30/07/2020, recante “Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022”;
la legge della Regione Campania n. 31 del 30/07/2020, recante “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 335 del 30 giugno 2020. Importo complessivo euro 19.489,56”;
la legge della Regione Campania n. 32 del 30/07/2020, recante “Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 336 del 30 giugno 2020. Importo complessivo euro 993,69”;
la legge della Regione Campania n. 33 del 30/07/2020, recante “Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 333 del 30 giugno 2020. Importo complessivo di euro 108.260,21”;
la legge della Regione Campania n. 34 del 30/07/2020, recante “Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 334 del 30 giugno 2020. Importo complessivo euro 2.589,16”;
la legge della Regione Marche n. 31 del 23/07/2020, recante “Disposizioni in materia di partecipazione all’elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche”;
la legge della Regione Marche n. 32 del 23/07/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 “Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani””;
la legge della Regione Marche n. 33 del 23/07/2020, recante “Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021)”;
la legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 31/07/2020, recante “Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l’esercizio 2019”;
la legge della Regione Emilia Romagna n. 3 del 31/07/2020, recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
la legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 31/07/2020, recante “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
la legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 31/07/2020, recante “Interventi urgenti per il settore agricolo ed agroalimentare. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2009”.
Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione Piemonte n. 17 del 09/04/2019, recante: “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”, in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha modificato le disposizioni impugnate adeguandole alla normativa statale di riferimento, nonché la rinuncia parziale all’impugnativa della legge della regione Basilicata n.11 pubblicata sul B.U.R n. 26 del 29/06/2018 recante “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”, in quanto talune disposizioni impugnate sono state sostituite da una successiva legge della Regione.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.63 del 10.09.2020
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.63 del 10.09.2020
( gs / 11.09.20 )
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