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Regioni.it

n. 3887 - mercoledì 22 luglio 2020

Sommario
- Fondi europei e come utilizzarli
- Ispra: rapporto 2020 sul consumo del territorio
- Irap: Intesa Governo-Regioni su recupero minori entrate
- Emergenza Covid-19 e minori entrate: l'accordo Governo-Regioni a Statuto ordinario
- Emergenza Covid-19 e minori entrate: l'accordo Governo-Regioni a Statuto speciale
- Report Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio

Atto della Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio

+T -T
Emergenza Covid-19 e minori entrate: l'accordo Governo-Regioni a Statuto ordinario

(Regioni.it 3887 - 22/07/2020) Nel corso della seduta del 20 luglio della Conferenza, Stato-Regioni è stato sancito l'Accordo tra Governo e Regioni a statuto ordinario per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa all'emergenza pandemica da Covid-19..l
Le Regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'accordo, ma hanno evidenziato alcune questioni. Prima di tutto - si legge negli atti -  occorre pervenire "quanto prima alla chiusura dei tavoli di confronto con il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 relativi al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni in fase emergenziale". Occorre poi "che il Governo convochi il tavolo sul debito delle Regioni"e che "adotti il provvedimento concernente il recupero fiscale IVA con riferimento al ruolo delle Regioni". Infine c'è l'esigenza  che l'Esecutivo "proceda ad individuare una soluzione al fondo di anticipazione liquidità al fine dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione".
Si riporta di seguito il testo dell'Accordo contenuto nell'atto della Conferenza Stato-Regioni.
VISTI:
- l'articolo 119 della Costituzione che prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio e che pertanto gli enti territoriali non possono finanziare spesa corrente con debito;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 243, in particolare gli articoli 9 e 1O riguardanti rispettivamente l'obbligo del rispetto dell'equilibrio dei bilanci e i limiti del ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, non potendo fare deficit;
VISTO l'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che, al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, prevede, al comma I, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno, da ripartire in considerazione dei criteri e delle modalità individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutate dal Tavolo di cui al comma 2 e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese;
VISTO il comma 2 dello stesso articolo 111 del decreto legge n. 34 del 2020 che dispone l'istituzione di un tavolo tecnico per monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 giugno 2020 di istituzione del Tavolo tecnico di cui al ripetuto articolo 111 del decreto legge n. 34/2020;
CONSIDERATE le prime valutazioni del Tavolo tecnico istituito ai sensi dell'art. I I I del decreto legge n. 34/2020, al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni a statuto ordinario rispetto ai fabbisogni di spesa;
CONSIDERATA la richiesta del 7 maggio 2020 n. 3609/C2FIN/C 13PC/C7SAN del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, preventiva ali'emanazione del decreto-legge n. 34/2020, di costituire 2 fondi separati rispettivamente per le Regioni a statuto ordinario e per le Regioni a statuto speciale e Province autonome, stante le diverse peculiarità giuridiche, e di suddividere lo stanziamento destinandone l /3 alle prime e 2/3 alle seconde;
VISTA pertanto la necessità di prevedere due accordi separati tra Governo e Regioni a statuto ordinario e tra Governo e Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19;
PRESO ATTO che il fondo previsto all'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020 ha uno stanziamento insufficiente rispetto alle prime stime della perdita di entrate, al netto delle maggiori/minori spese e degli specifici ristori, delle Regioni e delle province autonome;
RITENUTO che il Tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 111 debba proseguire i lavori nel corso dell'esercizio 2020-202 l per monitorare gli eventuali ulteriori scostamenti in più o in meno fra le stime delle minori entrate e i gettiti effettivi di entrata, tenendo conto delle minori/maggiori spese e per aggiornare le stime anche sulla base della nota di aggiornamento al DEF 2020, al fine di assicurare gli equilibri dei bilanci delle regioni e di garantire il recupero in favore dello Stato nel caso in cui il minor gettito stimato sia superiore a quello effettivamente realizzato;
GOVERNO E REGIONI A STATUTO ORDINARIO CONCORDANO:
1) di procedere al riparto del fondo di cui all'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nella proporzione di 1/3 per le Regioni a statuto ordinario e 2/3 per le Autonomie speciali;
2) di ripartire entro il 24 luglio 2020, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota assegnata alle Regioni a statuto ordinario, già disponibile in base all'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020 secondo la seguente tabella:
3) di stimare la perdita di entrate, al netto delle minori/maggiori spese e dei ristori, per le Regioni a statuto ordinario per l'importo complessivo di circa 1.700 milioni di euro per l'anno 2020, secondo la seguente tabella:
4) di prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile, subordinatamente al rinvenimento della preventiva copertura finanziaria, l'integrazione del fondo per le Regioni a statuto ordinario di 1.200 milioni di euro al fine di garantire gli equilibri di bilancio, così da non prevedere misure restrittive della spesa in senso pro ciclico, con il seguente riparto:
5) di contabilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali (alla voce del piano dei conti finanziario E.2.0 I.O I.O1.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri"), al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie;
6) Con riferimento al ristoro alle Regioni nell'anno 2020 delle minori entrate tributarie da lotta all'evasione fiscale (950.751.551 euro), che le stesse siano riacquisite al bilancio dello Stato negli anni successivi nel momento in cui verranno progressivamente recuperate attraverso la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della ripresa dell'attività della Agenzia stessa e da parte di ciascuna regione. TI recupero a favore del bilancio dello stato a carico di ciascuna regione è effettuato tenendo comunque conto degli esiti del monitoraggio del tavolo tecnico di cui all'art. 111 del DL 34/2020 relativo all'attività di accertamento e recupero per lotta ali'evasione da parte dell'agenzia delle entrate e da parte di ciascuna regione, previa intesa in conferenza Stato-Regioni. Ai fini della riacquisizione al bilancio dello Stato si considerano somme progressivamente recuperate i maggiori incassi da lotta all'evasione effettuati in ciascuno anno rispetto alla media degli stessi riscossi negli anni 2017-2019 con riferimento all'Irap, ali'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica, come risultanti dai rendiconti delle rispettive Regioni. In ogni caso, è assicurata la riacquisizione al bilancio dello Stato di 50 mln annui fino a concorrenza dell'importo di 950.751.551 euro, a carico delle regioni; il relativo riparto tra le regioni è effettuato in sede di Conferenza Stato­ regioni entro il 30 giugno 2021. L'acquisizione al bilancio dello Stato è effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno, a seguito della quantificazione dei recuperi effettuati nell'anno precedente per ciascuna Regione da parte dell'Agenzia delle entrate.
7) di regolare in futuro i reciproci rapporti finanziari, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese e dei ristori, in favore delle regioni o in modo di garantire il recupero delle risorse in favore dello Stato nel caso in cui il minor gettito stimato sia superiore a quello effettivamente realizzato, sulla base di apposita Intesa in Conferenza Stato -Regioni;
8) di prevedere che nell'esercizio successivo a quello del ristoro, sulla base di apposita Intesa definita in Conferenza Stato - Regioni, si proceda al conguaglio, a favore di ciascuna regione o dello Stato, degli importi, sulla base dei dati effettivi di minore o maggiore entrata risultanti dai rispettivi rendiconti;
9) di prevedere, in caso di mancata Intesa di cui ai punti 7 e 8, l'applicazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
10) di aggiungere, con specifica modifica legislativa, al comma 3 dell'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020, dopo le parole "può attivare" le parole "previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2".



( red / 22.07.20 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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