Sommario
Documento della Conferenza delle Regioni, dell'Anci e dell'Upi del 25 giugno
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Semplificazione: le proposte delle autonomie
(Regioni.it 3872 - 01/07/2020) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci e l'Upi hanno approvato un documento di proposte di semplificazione. Si tratta di un contributo propositivo (in vista della discussione definitiva in Parlamento del Decreto Semplificazioni). Un documento che si aggiunge ad un più corposo pacchetto di proposte che la Conferenza delle Regioni aveva già inviato al Governo il 18 giugno (vedi "Regioni.it" del 22 giugno)
Di seguito il testo del documento della Conferenza delle Regioni, dell'Anci e dell'Upi:
PARTE PRIMA
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI
1.
Art. …
(Disposizioni in materia di Conferenza Unica di Servizi, VIA e altri pareri e autorizzazioni)
(Proposta Conferenza delle Regioni)
1. Fino al 31.12.2022 per l’approvazione dei progetti relativi alla realizzazione di interventi che ricadono nell’ambito di applicazione delle presenti disposizioni normative previste dagli artt. X, XX, la conferenza dei servizi, si svolge con le modalità di cui all’art. 14-bis della legge 241/1990. A tal fine l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a 30 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine della conclusione finale del procedimento. Sono fatti salvi eventuali maggiori termini previste da norme di recepimento della normativa europea in materia ambientale
Fino al 31.12.2022, nei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 7, il termine di cui al comma 2 dell’art 14-ter è fissato in 30 giorni, anche qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.
2. Entro e non oltre 10 giorni dall’avvio delle attività delle conferenze le amministrazioni e gli enti coinvolti possono richiedere chiarimenti ed integrazioni relative a meri aspetti tecnici degli interventi anche in modalità telematica. Per gli interventi complessi, su valutazione dell’amministrazione procedente o anche su richiesta di un’amministrazione convocata, le attività di chiarimento ed integrazione tra le amministrazioni possono svolgersi mediante l’utilizzo di strumenti telematici ed in videoconferenza al fine di semplificare le attività di confronto amministrativo, comunque nel termine perentorio di cui al presente comma, primo capoverso.
3. I rimedi avverso la determinazione finale di conclusione della conferenza dei servizi sono ammessi unicamente nei casi di cui all’art.14 quinquies della legge 241/1990 se il dissenso motivato è conseguente alla non conformità dell’intervento o del progetto alla specifica normativa o pianificazione di settore ed ha altresì indicato le ragioni per le quali non è stato possibile fornire condizioni o prescrizioni per il superamento del dissenso stesso. I progetti e gli interventi volti al superamento di situazioni emergenziali costituisce motivo prevalente nella valutazione comparativa degli interessi tutelati.
4. Ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà.
5. Fino al 31.12.2023, in deroga a quanto stabilito dall’art. 7bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2005, i progetti degli interventi che ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli X e XX, ad eccezione delle opere di particolare rilevanza nazionale individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, previa intesa della Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono sottoposti a VIA in sede regionale. Se l’opera interessa il territorio di più regioni la VIA è effettuata dalla Regione nel cui territorio ricade la componente prevalente dell’opera, con applicazione di un criterio estimativo dei costi previsti.
6. Fino al 31.12.2023 per l’approvazione dei progetti relativi alla realizzazione di interventi che ricadono nell’ambito di applicazione delle presenti disposizioni normative è soppresso il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui all’art. 215 del d.lgs. 50/2016.
7. Fino al 31.12.2022, al fine di garantire i tempi previsti per l’avvio e l’esecuzione delle opere, le autorizzazione, le approvazioni, i pareri vincolanti, i nulla osta e tutti i pareri comunque denominati che si rendessero necessari in fase di esecuzione dell’appalto, compresi quelli riguardanti la sicurezza dei lavoratori e quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali , alla sicurezza, o alla tutela della salute dei cittadini, dovranno essere rilasciate nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro richiesta aumentati di ulteriori 15 giorni in caso di particolare complessità dell’istruttoria, rappresentata dall’amministrazione competente al rilascio del parere prima dello scadere del termine perentorio di 30 giorni.
Relazione illustrativa
Al fine di accelerare le procedure di approvazione dei progetti risulta indispensabile intervenire sulla disciplina vigente della conferenza di servizi con alcune disposizioni di carattere straordinario intese a:
• prevedere lo svolgimento della conferenza unicamente nella modalità semplificata della conferenza asincrona anche quando debbano essere acquisiti pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini; si prevede inoltre che le amministrazioni forniscano maggiori e più precise indicazioni sulla natura del dissenso ai fini delle conseguenti valutazioni da parte delle amministrazioni procedenti;
• prevedere comunque delle fasi di interlocuzione per i chiarimenti e integrazioni afferenti gli aspetti tecnici attraverso modalità informali (modalità telematiche) anche con riunioni in video conferenza in caso di progetti complessi;
• stabilire il principio che l’assenso espresso in conferenza diviene definitivo per l’amministrazione che lo ha reso, e che i rimedi contro le determinazioni della conferenza riconosciuti alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini che hanno espresso dissenso sono consentiti solo se il dissenso motivato è conseguente alla non conformità dell’intervento o del progetto alla specifica normativa o pianificazione di settore e se nella motivazione del dissenso è specificata la ragione per la quale non è stato possibile esprimere un assenso con condizioni e prescrizioni. In tal modo dette amministrazioni sono tenute, prima di esprimere il dissenso, a valutare se è possibile rendere un parere positivo con prescrizioni e condizioni;
• nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario convocare una conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione (per le migliorie presentate in sede di gara) tutti i termini sono ridotti della metà.
La proposta di cui al comma 5 è finalizzata ad accelerare la procedura di approvazione dei progetti di opere pubbliche che ricadono nell'ambito di applicazione delle norme di semplificazione delle procedure di affidamento e dell'appalto integrato, attraverso una deroga alle disposizioni del codice dell'ambiente che stabiliscono la competenza ad effettuare la VIA, stabilendo che la stessa è effettuata in sede regionale. La deroga non si applica unicamente per le opere di particolare rilevanza nazionale da individuarsi con DPCM entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in argomento, sentita la Conferenza Unificata.
Al comma 6, fino al 31.12.2023, al fine di coordinare tale disciplina speciale con il T.U. dell’ambiente, si propone di derogare anche all’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006. La proposta di cui al comma 6 intende semplificare le procedure amministrative di VIA di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, eventualmente necessarie anche a seguito dell’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19, riconducendo la procedura all’acquisizione dei titoli di natura ambientale in analogia a quanto già avviene nelle procedure di carattere nazionale e nell'ottica dello snellimento e razionalizzazione delle stesse, tenuto conto che nell'ambito della definitiva approvazione dei progetti si provvederà all'acquisizione dei titoli di natura non ambientale necessari. Il comma 6 disapplica l’ulteriore fase del Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nei casi in cui sarebbe richiesto dalla vigente normativa.
Infine il comma 7 prevede di accelerare l’acquisizione di quanto si rendesse necessario nelle fasi successive all’approvazione del livello progettuale posto a base di appalto, stabilendo un termine perentorio per il loro rilascio, anche nell’eventualità in cui dovessero essere acquisiti pareri o nulla osta o autorizzazioni relativi alla sicurezza o da parte delle amministrazioni/enti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.
2.
Art. …
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi a regime)
(Proposta ANCI con inserimento comma su possibilità controlli ex post di Province e Città metropolitane)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si introducono le seguenti misure di semplificazione al fine di garantire l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del predetto decreto procedono anche in assenza della documentazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni comunque denominate di cui al primo periodo sono corrisposti sotto la condizione risolutiva di cui agli articoli 88, comma 4 bis e 92 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano i benefici economici concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".
b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all’art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) qualora un’attività sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
d) per i procedimenti di cui alla lettera a), l’applicazione dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;
e) nelle ipotesi di cui all’articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all’art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 10 giorni dal formarsi del silenzio assenso.
2. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Le Province e le Città Metropolitane definiscono nelle Assemblee dei sindaci delle Province e dalle Conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo connesse all’attuazione delle norme di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi."
Relazione illustrativa
L’articolo proposto ha la finalità di estendere "a regime" la semplificazione dei procedimenti amministrativi già contenuta nel DL N. 34/2020.
In particolare, il comma 1 prevede: alla lettera a) l’ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia; alle lettere b), c) e d) la limitazione dei poteri di autotutela delle PA attraverso l’annullamento d’ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA; alla lettera e) l’obbligo di adottare entro trenta giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endo-procedimentale tra amministrazioni.
Per gestire questo processo semplificazione dei procedimenti amministrativi occorre una capacità delle pubbliche amministrazioni di procedere a controlli a campione ex post. Tale capacità è molto limitata negli enti di piccola dimensione e con poco personale in servizio. Il comma 2 prevede che le funzioni conoscitive, strumentali e di controllo connesse all’attuazione di questa normativa negli enti locali possano essere svolte in forma associata tra gli enti locali attraverso protocolli definiti dalle assemblee/conferenze dei sindaci e delle Province e delle Città metropolitane.
3.
Art. …
(Adeguamento degli impianti produttivi – Modifiche all’art. 264 DL 34/2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)
(Proposta della Conferenza delle Regioni)
2. Dopo l’art. 264, comma 1, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, è inserito il seguente:
"Art. 264-bis (Adeguamento funzionale degli immobili adibiti ad impianti produttivi)
1. Al fine di sostenere e incentivare l'adozione di misure finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro degli impianti produttivi alle esigenze igienico-sanitarie e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in coerenza con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e a seguito dell’emergenza causata dal virus COVID-19 dichiarata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere previsti incentivi urbanistici per la rifunzionalizzazione dei relativi immobili.
2. Gli incentivi urbanistici, di cui al comma 1, possono riguardare l’adeguamento dei locali destinati a spogliatoi, servizi igienici, mense, spazi comuni e di servizio a supporto della produzione.
3. Possono essere consentiti gli interventi di cui al comma 2, realizzati nell’ambito del volume esistente e all’interno della sagoma che comportano aumenti di superficie utile calpestabile.
4. Possono essere consentiti aumenti volumetrici, fino a un massimo del venti per cento del volume esistente, per la realizzazione dei locali di cui al comma 2, nel caso non sia possibile realizzare l’intervento di cui al comma 3, nel rispetto dell’altezza massima e del rapporto di copertura preesistenti.
5. Gli interventi devono rispettare le norme relative alla salubrità dei luoghi di lavoro e tutte le prescrizioni relative alla tutela paesaggistica e dei beni culturali e al rischio sismico e idrogeologico.
6. Gli interventi possono essere autorizzati anche in deroga allo strumento urbanistico.
7. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa statale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo devono essere presentate entro il termine del 31 dicembre 2020."
4.
Art…
(Interpretazione autentica dell’articolo 163, comma 3 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali)
(Proposta ANCI)
1. All’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell’articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
Relazione illustrativa
Stante il carattere autorizzatorio riconosciuto al bilancio di previsione finanziario dall’art.164, comma 2, del TUEL, questo emendamento costituisce un necessario coordinamento normativo rispetto alla disciplina dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 dello stesso decreto. Si ritiene necessario intervenire attraverso interpretazione autentica anche in considerazione degli orientamenti applicativi restrittivi (da ultimo C.d.C., sez. Campania, del. n. 28/2020), che di fatto introducono una sanzione (divieto assunzionale) non prevista dall’ordinamento.
La sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, infatti, è prevista per la diversa ipotesi del mancato rispetto del termine (che può essere prorogato proprio in applicazione dell’art. 163, TUEL) per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché' di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
5.
Art….
(Accesso gratuito alle banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni)
(Proposta dell’ANCI con estensione alle Regioni)
1. Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali e in applicazione dell’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le Regioni e gli Enti Locali accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche. In particolare, sono gratuiti salvo il rimborso degli eventuali costi di elaborazione ed estrazione:
a) la fornitura di indirizzi di Posta elettronica certificata (Pec) massiva tramite web service dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui all’art. 6-bis del citato decreto legislativo n. 82 del 2005;
b) i servizi di fornitura massiva dei dati del Registro Imprese (Telemaco) di cui all’articolo 2188 del Codice civile e all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) i dati estratti dal Pubblico Registro Automobilistico relativi ai veicoli in esso registrati, ai sensi dell’articolo 815 del Codice civile.
Relazione illustrativa
Si disciplina la gratuità di accesso alle banche dati pubbliche da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Province, Regioni e Città metropolitane. Tale principio, già sancito dall’articolo 50, comma 2, del CAD, è stato ribadito dall’Avvocatura Generale dello Stato e stabilisce che qualunque dato trattato da una PA è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato è necessaria allo svolgimento di compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima.
6.
Art.…
(Modifiche alla disciplina del fondo progettazione enti locali)
(Proposta di UPI)
1. All’Art. 1, comma 1079. L. 205/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";
b) Sostituire le parole "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali"
2. All’Art. 1, comma 1080. L. 205/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
Sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";
Relazione illustrativa
La proposta normativa è finalizzata a semplificare le procedure per attivare le richieste da parte degli enti locali a valere sul fondo progettazione del MIT e ad ampliare le possibilità di utilizzo dei finanziamenti concessi, a decorrere dall’anno 2021, essendo il 2020 già disciplinato dal decreto ministeriale e direttoriale già emanato.
In particolare si trasforma il cofinanziamento in finanziamento tout court da parte del MIT per la progettazione degli enti locali, che non sono più costretti ad individuare una quota di cofinanziamento, e anche la possibilità di finanziare progettazione esecutiva (non solo più di fattibilità o definitiva) che è la più onerosa per gli enti.
7
PARTE SECONDA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
7.
Art…
(Semplificazione degli adempimenti in materia di pubblicità legale dei bandi di concorso)
(Proposta di ANCI estesa a Province e Regioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni, delle province, delle città metropolitane e delle Regioni sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio o BUR. Conseguentemente cessa di avere applicazione l’art. 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Relazione illustrativa
L’emendamento ha l’obiettivo di introdurre una semplificazione nelle procedure assunzionali, di per sé caratterizzate da una eccessiva complessità. In particolare si prevede la concentrazione di tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso nella pubblicazione di questi sui rispettivi albi pretori on-line di Comuni, unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni. Tale soluzione attua in pieno l’esigenza di dare piena efficacia agli strumenti tecnologici che oggi sono in grado di garantire piena certezza giuridica dei provvedimenti pubblici, eliminando tra l’altro un passaggio procedurale (la pubblicazione del bando sulla serie speciale della Gazzetta Ufficiale) oneroso sia in termini economici che di tempi.
L’emendamento non necessita di copertura in quanto è destinato a determinare una riduzione degli oneri procedurali.
8.
Art….
(Semplificazioni in materia di salario accessorio per il personale) –
(Proposta di ANCI)
1. All’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo le parole "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale";
- le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti".
Relazione illustrativa
Il D.L. 98/2011 ha introdotto la possibilità di utilizzare una parte dei risparmi generati da piani triennali di razionalizzazione della spesa per alimentare le risorse per la contrattazione integrativa. L’emendamento proposto ha l’obiettivo di incentivare obiettivi permanenti di riduzione della spesa, consentendo il finanziamento delle risorse decentrate con una quota parte delle economie aggiuntive mantenute nel tempo.
9.
Art….
(Assunzioni a tempo determinato in particolari settori)
(Proposta ANCI)
1. All’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."
Relazione illustrativa
L’emendamento è finalizzato a mitigare le sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni a decorrere dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla BDAP. Nell’attuale quadro normativo il mero ritardo nella alimentazione della BDAP comporta il divieto assoluto di assunzione per un anno. La norma proposta, pur mantenendo i divieti assunzionali, permette le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili.
PARTE TERZA
AMBIENTE
10.
Art….
(Semplificazioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazioni in atmosfera, Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), Autorizzazioni settoriali)
(Proposta Conferenza delle Regioni)
1. La validità dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera previsti dagli articoli 269 e 272 del d. lgs. 152/2006, di autorizzazione agli scarichi previsti dall’art. 124 del d. lgs. 152/2006, di autorizzazione alla gestione di rifiuti previsti dagli articoli 208 e 216 del d. lgs. 152/2006 e di autorizzazione unica ambientale previsti dal D.P.R. 59/2013, in scadenza tra il 1.06.2020 ed il 31.12.2021, è prorogata di 12 mesi.
I termini previsti dall’art. 29 octies, commi 3 lettera a) e comma 6, per le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e rientranti nel campo di applicazione delle Decisioni comunitarie 2016/1032 del 13 giugno 2016 e Decisione 2017/302 del 15 febbraio 2017, sono prorogati di 12 mesi.
Relazione illustrativa
si propone l’inserimento di un nuovo articolo che prevede, al comma 1, la proroga della validità delle autorizzazioni ambientali settoriali in scadenza nel periodo considerato. La proroga prevista al comma 2 consente di posticipare di 12 mesi il riesame da parte delle Autorità competenti ed i conseguenti adeguamenti impiantistici alle BAT Conclusions, la cui scadenza sarebbe prevista nel periodo 2020-2021 per le Aziende sottoposte ad AIA. I settori interessati sono: Fonderie di metalli non ferrosi e Allevamenti. La proroga risulta necessaria stante la numerosità e le peculiarità dei settori coinvolti.
2. Sono prorogati al 31 dicembre 2020, i termini di presentazione delle comunicazioni relative alle emissioni in atmosfera, aventi termine di presentazione successivo al 9 marzo 2020, di competenza del gestore, di cui all’art. 271, comma 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disposte dall’autorità competente in sede di autorizzazione o previste dalle disposizioni normative e regolamentari emanate in materia.
Relazione illustrativa
Alcune delle autorizzazioni generali in materia di emissioni in atmosfera prevedono delle scadenze, relative ad adempimenti a carico del gestore (analisi al camino, relazioni utilizzo solventi…), che hanno come termine il 31 marzo di ogni anno.
Pertanto le associazioni di categoria stanno chiedendo alle Province ed agli Uffici regionali delle proroghe a causa della situazione emergenziale in atto relativa al COVID-19.
3. Sono prorogati al 31 dicembre 2020 i termini di presentazione delle comunicazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
Relazione illustrativa
Nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) sono presenti delle specifiche scadenze a carico dei gestori delle installazioni, ivi comprese quelle relative al piano di monitoraggio e controllo (PMC), nel periodo considerato. Pertanto si rende necessario derogare i termini di dette scadenze.
4. (AUA/voltura) Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", in assenza di modifiche impiantistiche e di processo, la richiesta di voltura AUA può essere richiesta con autocertificazione attestante la variazione della titolarità dell’impianto e l’assenza di modifiche.
Relazione illustrativa
Finalità della proposta è quella di semplificare le volture delle Autorizzazioni Uniche Ambientali riducendo tempi e costi a danno delle aziende nei casi di assenza di modifiche impiantistiche e di processo: ad oggi, per la voltura dell’AUA, non essendo specificato nulla di diverso nel DPR 59/2013, risulta essere necessario ottenere un provvedimento espresso da parte dell’Autorità competente. Si propone di procedere mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la variazione della titolarità dell’impianto, l’assenza di modifiche, fermo restando quanto previsto per il rispetto della normativa antimafia, dal D.lgs. n. 159/2011.
11.
Art….
(Semplificazioni in materia di bonifiche)
(Proposta Conferenza delle Regioni)
1. Il comma 4 dell'art. 253 Oneri reali e privilegi speciali del d.lgs n. 152/2006 è sostituito dal seguente: "4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi effettuati d'ufficio dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore immobiliare del sito, determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente. L'autorità competente provvede alla stima immobiliare del sito presso la competente Agenzia delle Entrate.
Le spese eccedenti la stima immobiliare non sono oggetto di azione di rivalsa e rimangono in capo alla P.A. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.".
Relazione illustrativa
La proposta è finalizzata a dare maggior chiarimento in merito all'azione di rivalsa nei confronti del proprietario incolpevole dell'inquinamento. Quando la P.A. agisce ex officio alla realizzazione degli interventi di bonifica, l'azione di rivalsa deve essere indirizzata unicamente verso una pretesa creditizia quantificabile nel limite del valore del sito bonificato. Le somme relative ai costi di bonifica sostenuti, eccedenti il valore del sito bonificato, rimangono in capo alla P.A. Occorre pertanto definire in legge le procedure per determinare le caratteristiche della valutazione post-intervento del valore dell'area rapportato alle previsioni urbanistiche del sito, al fine di determinare il limite di riferimento a cui riferirsi per l'azione di rivalsa contro il soggetto proprietario incolpevole quando è la P.A. che finanzia l'intervento.
PARTE QUARTA
EDILIZIA
12.
Art. …
Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
All’art. 3, comma 1, alla lettera c), dopo le parole "anche il mutamento" sono inserite le seguenti: "urbanisticamente rilevante";
Motivazione
La proposta emendativa è finalizzata al superamento delle criticità emerse in sede di applicazione del TU dell’edilizia, anche a seguito di sentenze amministrative regionali di primo grado sul cambio d’uso nell’ambito del restauro e risanamento conservativo.
13.
Art. …
Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
All’art. 9-bis del D.P.R. 380 del 2001, è aggiunto il seguente comma:
"2. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, in mancanza del titolo abilitativo originario, è costituito dal certificato di agibilità e, in mancanza di entrambi, dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, in cui siano richiamati gli estremi del titolo abilitativo originario."
Motivazione
L’emendamento è necessario al fine di consentire lo stato legittimo dell’immobile in presenza di specifici titoli che sopperiscono alla mancanza del titolo abilitativo originario, del certificato di agibilità o di entrambi, risolvendo molteplici problematiche amministrative ed operando una notevole semplificazione.
Roma, 25 giugno 2020
Link al documento: Conferenza delle Regioni, Anci Upi: proposte di semplificazione
Link al documento: Conferenza delle Regioni, Anci Upi: proposte di semplificazione
( red / 01.07.20 )
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