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Documento della Conferenza delle Regioni, dell'Anci e dell'Upi del 18 giugno
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Incidenti stradali: osservazioni sul protocollo per la rilevazione statistica
(Regioni.it 3868 - 24/06/2020) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci e l'Upi, hanno approvato il 18 giugno un documento di osservazioni sul Protocollo di intesa tra Istat, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni, ANCI e UPI per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale. Il testo è stato allegato agli atti della Conferenza Unificata che ha approvato il protocollo.
Si riporta di seguito il documento congiunto Conferenza Regioni-Anci-Upi ed il link all'atto della Conferenza Unificata.
Parere sul protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale
Si riporta di seguito il documento congiunto Conferenza Regioni-Anci-Upi ed il link all'atto della Conferenza Unificata.
Parere sul protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale
Punto 2) Odg Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’ANCI e l’UPI, esaminato il Protocollo d’Intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale, formulano le seguenti osservazioni. Il rinnovo del Protocollo da continuità ad un’attività avviata da tempo che ha determinato rilevanti effetti positivi nell’ambito delle statistiche in materia di incidenti stradali. In questo senso, si esprime un generale apprezzamento.
Fermo restando l’apprezzamento per il percorso fin qui realizzato, si formulano tuttavia le seguenti forti raccomandazioni:
a) in linea generale, con riferimento quindi all’ambito di interesse, e nello specifico al titolo del protocollo, si auspica che le attività previste facciano riferimento anche alla più generale idoneità della rete stradale e alla garanzia della sicurezza della circolazione ciclistica e della mobilita a emissioni zero.
b) Nelle premesse, poiché non esplicitamente richiamate, si auspica che le forme di riorganizzazione della rilevazione tengano, in particolare, conto anche della mobilità vulnerabile (bicicletta, e bike, micromobility, transiti e attraversamenti pedonali); sarebbe inoltre opportuno che il protocollo considerasse esplicitamente:
- la valenza strategica nel promuovere lo sviluppo della mobilità ciclistica, quale modalità di spostamento ecosostenibile;
- l’incremento, in area urbana e metropolitana, della mobilità ciclistica, la quale presenta caratteristiche tali da garantire un distanziamento sociale congruente con le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che la scarsa sicurezza delle strade, e la conseguente percezione di alto rischio ciclistico, costituiscono fattore di impedimento grave per la auspicata crescita della mobilita sostenibile, sia in area metropolitana, sia per la fruizione degli attrattori turistici.
c) All’articolo 1 (Obiettivi), comma 1, si auspica che sia fornita specifica informativa sulla sicurezza dei tronchi stradali ove è stato rilevato l'incidente; in particolare, si ritiene opportuna una specifica rilevazione sui seguenti aspetti:
idoneità della strada a garantire condizioni di spostamento in sicurezza anche per la mobilità a piedi, e per i veicoli ad emissioni zero (Bicicletta, e bike, monopattini, segway, micromobility), anche in considerazione della promiscuità con i veicoli a motore su sede stradale a traffico elevato, o veloce;
carenze della rete stradale riguardanti le caratteristiche della pavimentazione, delle banchine, della segnaletica;
presenza o l'assenza di corsie ciclabili e sedi dedicate alla ciclabilità ed alla sicurezza del transito pedonale.
d) All’articolo 5 (Tempestività, qualità e copertura), comma 4, lett. c), si auspica che tra i requisiti:
della “tipologia dei veicoli” siano considerati tutti i veicoli, ivi compresi Bicicletta, e bike, micromobility, e tutte le modalità di spostamento, compreso il transito pedonale;
delle “Circostanze” si faccia opportuno riferimento al parametro “dell’idoneità della strada a garantire condizioni di spostamento in sicurezza per la mobilità a piedi, e per i veicoli ad emissioni zero (Bicicletta, e bike, monopattini, segway, micromobility), segnalando in ogni caso se sussistano condizione di scarsa sicurezza per la mobilità vulnerabile, collegate all'elevato traffico ed alla contestuale assenza di corsie o percorsi ciclabili/pedonali dedicati.”
e) con riferimento all’art. 10 (Protezione dei dati personali), comma 4, lettera K cui all’art. 4, si precisa che in relazione a questo punto si ritiene che le Regioni in qualità di soggetti compartecipanti all’indagine abbiano necessità, attraverso gli Uffici di Statistica, di conservare per un tempo congruo le informazioni raccolte per attività di controllo della qualità e della copertura e per ulteriori trattamenti statistici come consentito dall’Art. 5 comma 1 lettera e) del GDPR, dall’Art. 99 comma 1 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (modificato dal Decreto legislativo 101/2018), dall’Art. 6 bis, comma 1 del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dall’Art. 10, comma 1 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale (Provvedimento del Garante della privacy n. 514 del 19 dicembre 2018). Inoltre, la stessa Circolare Istat sulla Rilevazione degli incidenti stradali 2020 al paragrafo 5.3.3 sugli obblighi del responsabile prevede al punto 13 che il responsabile del trattamento dei dati personali a conclusione delle attività possa conservare le informazioni raccolte tramite la compilazione dei questionari informatici poiché necessarie per ulteriori trattamenti statistici del titolare; si auspica pertanto che l’Istat concordi le modalità e i tempi con i soggetti sottoscrittori il Protocollo;
f) con riferimento all’art. 11 (Utilizzo e diffusione), comma 1, relativamente ai dati provvisori si ritiene che la formulazione “in forma aggregata” sia in contrasto con l’Accordo Istat-Regioni del 2017 e con l’Atto di indirizzo del COMSTAT del 27 marzo 2018, n. 3 (riportati al comma 5) che disciplinano la diffusione dei dati provvisori da parte degli Uffici di Statistica a partire dai microdati. Tuttavia, se l’intento è di limitare la fornitura ai dati che non permettano l’identificazione degli interessati, auspichiamo si faccia riferimento al concetto di pseudonimizzazione o ai principi della diffusione dei microdati pubblici, ovvero microdati (riferiti al singolo incidente, che è l’unità di rilevazione) in cui però le modalità di alcune variabili vengono aggregate (es. le classi di età dei coinvolti), mentre altre variabili vengono del tutto oscurate, arrivando così ad un tracciato ridotto.
A fronte di quanto sopra esposto, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI e UPI esprimono parere favorevole sul Protocollo d’Intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale.
Roma, 18 giugno 2020
Link al documento appriovato dalla Conferenza delle Regioni del 18 giugno: Parere sul protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale
Link al'atto dalla Conferenza Unificata del 18 giugno: Approvazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Protocollo di intesa tra Istat, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni, ANCI e UPI per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale
Link al documento appriovato dalla Conferenza delle Regioni del 18 giugno: Parere sul protocollo d’intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale
Link al'atto dalla Conferenza Unificata del 18 giugno: Approvazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Protocollo di intesa tra Istat, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni, ANCI e UPI per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale
( red / 24.06.20 )
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