Sommario
Documento della Conferenza delle Regioni del 18 giugno
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Diritto allo studio universitario: linee guida per la gestione delle risorse previste dal Dl 34/2020
Obiettivo: consentirne l’eventuale estensione anche agli studenti che, in conseguenza delle difficoltà poste dall’emergenza Covid-19, abbiano raggiunto il merito nell’Anno accademico 2019-2020
(Regioni.it 3866 - 22/06/2020) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno (tenutasi invideoconferenza) ha approvato un documento in merito all'allocazione straordinaria di fondi in favore degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) per consentirne l’eventuale estensione anche agli studenti che, in conseguenza delle difficoltà poste negli studi universitari dall’emergenza Covid, abbiano raggiunto il merito nell’Anno accademico 2019-2020.
Il documento è stato poi inviato telematicamente alla Coordinatrice della Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni, Cristina Grieco (Assessore della Regione Toscana) e alla Vice Presidente Monica Barni (Assessore della Regione Toscana) che coordina gli Assessori all'Università. Si riporta di seguito il tetso delle linee guida.
Linee guida per l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 236 comma 4 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34
Il documento è stato poi inviato telematicamente alla Coordinatrice della Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni, Cristina Grieco (Assessore della Regione Toscana) e alla Vice Presidente Monica Barni (Assessore della Regione Toscana) che coordina gli Assessori all'Università. Si riporta di seguito il tetso delle linee guida.
Linee guida per l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 236 comma 4 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34
L’articolo 236, comma 4, del DL 19 maggio 2020, n. 34 dispone un’allocazione straordinaria di fondi in favore degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) per consentirne l’eventuale estensione anche agli studenti che, in conseguenza delle difficoltà poste negli studi universitari dall’emergenza Covid, abbiano raggiunto il merito nell’AA2019-2020.
Art. 236, comma 4
Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo e' incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento e' finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché', fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.
In sintesi l’incremento di FIS è:
- previsto per il solo 2020 nella misura di 40 Mln;
- il fondo confluisce nel FIS e quindi è distribuito fra le regioni secondo le stesse modalità previste per il riparto del fondo;
- segue il medesimo circuito finanziario del FIS (erogazione diretta agli enti DSU e/o università);
- destinato prioritariamente agli studenti idonei ai benefici per il DSU (coloro che hanno conseguito tutti i crediti previsti al 10/08)
- soddisfatti gli studenti idonei, è destinato in favore degli studenti che, pur presentando i requisiti reddituali, non hanno conseguito tutti i crediti previsti al 10/08.
- Il MUR lascia alle Regioni l’individuazione delle modalità di assegnazione.
Al fine di evitare che le Regioni adottino approcci eterogenei col rischio, in un quadro di per sé già molto complesso, di confondere ulteriormente gli studenti, si propongono due modalità procedurali per la gestione della misura straordinaria:
1. BANDO UNICO con due linee
2. DUE BANDI: un bando DSU standard e un bando suppletivo Covid adottato in sequenza al primo.
Modalità 1. - BANDO UNICO
- Gli enti adottano un Bando Unico con scadenza “tradizionale” per le domande (es. 15/09) prevedendo due linee di intervento.
- Possono fare domanda sulla:
- Linea A coloro che hanno conseguito il n. di crediti previsti al 10/08
- Linea B coloro che hanno conseguito il n. di crediti previsti al 10/08 ridotto di un bonus Covid
- Il bonus Covid (cumulabile al bonus standard) è fissato da tutte le regioni nella misura standard di 5 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le università e di 10 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le istituzioni AFAM.
- A seguito del bando vengono stilate due graduatorie separate la linea A e la linea B.
- Si finanziano tutti gli idonei della Linea A quindi, nei limiti delle risorse rimanenti, coloro che hanno conseguito il numero di crediti ridotto (gli studenti della linea B);
In altri termini gli studenti che al 10 Agosto hanno conseguito CFU:
- in misura pari o superiore alla soglia prevista per il mantenimento della borsa di studio faranno domanda sulla linea A (se CFU>= soglia prevista al 10/08 → graduatoria Linea A)
- in misura pari o superiore alla soglia prevista per il mantenimento della borsa di studio ridotta, del bonus Covid faranno domanda sulla linea B (se CFU>= soglia-bonus Covid → graduatoria Linea B)
- in misura inferiore alla soglia prevista per il mantenimento della borsa di studio, ridotta del bonus Covid resteranno non idonei (se CFU
Indicazioni operative
Agli studenti in sede, pendolari e fuori sede utilmente collocati nella graduatoria della linea B, finanziabili sulla base delle risorse disponibili, viene assegnata una borsa di studio (borsa Covid) con un valore pari ad almeno l’80 della borsa individuata per gli studenti in sede, pendolari e fuori sede sulla linea A.
Gli studenti che, usufruendo del bonus Covid, risultano utilmente collocati nella graduatoria della linea B sono da considerare studenti idonei a tutti gli effetti e sono quindi esonerati dal pagamento della Tassa DSU.
Gli studenti che si iscrivono al secondo anno di studi (ovvero le matricole AA2019-20) e che non raggiungono i crediti previsti al 30/11 , come previsto dall’art. 6 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 sono tenuti a restituire la prima rata della borsa (borsa AA2019-20).
Il medesimo comma 3 stabilisce inoltre che “Le regioni, le province autonome e gli organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.”
Considerata l’eccezionalità della situazione dell’AA 2019/20 si conviene di rinviare la verifica del conseguimento dei crediti al 28 Febbraio 2021 e solo allora, in caso di mancato conseguimento dei crediti, operare la revoca della prima rata della borsa di studio (borsa AA2019-20) erogata alle matricole.
Gli studenti idonei utilmente collocati nella graduatoria della linea B laddove presenti nella Residenza Universitaria, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, possono richiedere la conferma dell’alloggio, ma sono collocati nella graduatoria alloggi in posizione successiva ai borsisti assegnatari di alloggio della graduatoria della linea A. Gli Enti DSU possono consentire a tali studenti di rimanere alloggiati fin tanto che, procedendo con le chiamate per l’assegnazione dell’alloggio, il posto letto loro assegnato non debba esser reso disponibile per i vincitori della graduatoria della linea A.
Se con i fondi disponibili è possibile finanziare tutti gli studenti utilmente collocati nella graduatoria B, le risorse che residuano possono essere accantonate per finanziare i benefici ai borsisti negli AA successivi.
Modalità 2. - DUE BANDI: Bando DSU + Bando suppletivo Covid
Gli Enti per i quali bandi siano già stati adottati o che comunque pubblichino i propri bandi DSU con largo anticipo potranno trovare più agevole questa seconda soluzione.
1. adottare nei tempi canonici il Bando DSU senza specifiche modifiche;
2. adottare, anche in un secondo momento, e con una scadenza successiva al bando DSU, il bando suppletivo COVID.
Gli studenti vincitori del primo bando vengono soddisfatti in via prioritaria; le eventuali risorse residue sono destinate al finanziamento del bando suppletivo Covid.
Il finanziamento delle borse di studio nel bando suppletivo Covid avviene secondo le stesse modalità illustrate per la linea B del precedente bando.
Il vantaggio della seconda ipotesi di lavoro sta nel fatto che i bandi possono procedere parallelamente e il bando DSU può essere adottato nei tempi anche più stretti.
Lo svantaggio risiede nel rischio che gli studenti partecipino ad entrambi i bandi (rischiando l’esclusione ove questi prevedano l’impossibilità di partecipare a entrambi oppure creando lavoro aggiuntivo per gli enti).
Per il bando suppletivo covid valgono le stesse indicazioni operative previste per la linea B nel caso di Bando Unico.
Trattamento degli idonei alla borsa Covid ai fini del calcolo del riparto FIS 2021.
Dato il quadro di incertezza sulle iscrizioni al prossimo a.a., sul numero dei potenziali richiedenti i servizi DSU (in considerazione della contrazione dei redditi di molte famiglie) e sulla quantificazione delle risorse FIS, il cui riparto con ogni probabilità, non sarà reso noto entro i termini previsti, gli enti per il DSU, sia che adottino un bando unico, o un secondo bando Covid senza attendere gli esiti del primo bando, rischiano di non essere in grado di coprire per intero la graduatoria per le borse Covid.
In considerazione di detta circostanza le regioni, riservandosi comunque di realizzare ulteriori successivi approfondimenti, ai fini del calcolo del FIS 2021 avanzano la proposta di:
1. non considerare gli studenti idonei alla borsa Covid ai fini del calcolo fabbisogno finanziario netto delle regioni (grandezza mirata quantificare il fabbisogno strutturale delle regioni e che non deve risentire di interventi straordinari quale la borsa Covid):
2. non considerare gli eventuali studenti idonei alla borsa Covid non beneficiari ai fini del calcolo del rapporto copertura borsiti su idonei che -nella nuova proposta di DI di riparto- rileva a) ai fini della ammissibilità delle “altre erogazioni monetarie” nel calcolo delle risorse proprie delle regioni (art 3 comma 2); b) dell’eventuale conguaglio di risorse previsto dall’Art 4 comma 5;
3.considerare viceversa la spesa per le borse Covid fra le altre erogazioni monetarie computate ai fini del calcolo delle risorse proprie delle regioni.
1. non considerare gli studenti idonei alla borsa Covid ai fini del calcolo fabbisogno finanziario netto delle regioni (grandezza mirata quantificare il fabbisogno strutturale delle regioni e che non deve risentire di interventi straordinari quale la borsa Covid):
2. non considerare gli eventuali studenti idonei alla borsa Covid non beneficiari ai fini del calcolo del rapporto copertura borsiti su idonei che -nella nuova proposta di DI di riparto- rileva a) ai fini della ammissibilità delle “altre erogazioni monetarie” nel calcolo delle risorse proprie delle regioni (art 3 comma 2); b) dell’eventuale conguaglio di risorse previsto dall’Art 4 comma 5;
3.considerare viceversa la spesa per le borse Covid fra le altre erogazioni monetarie computate ai fini del calcolo delle risorse proprie delle regioni.
Al fine di verificare compiutamente le implicazioni di detta proposta le Regioni convengono di demandare al Tavolo Tecnico per lo studio, l’analisi e l’individuazione dei fabbisogni finanziari regionali (che vede la partecipazione dei rappresentanti del MIUR, del MEF, delle Regioni e di Andisu) una ulteriore e approfondita istruttoria in merito.
Considerazioni conclusive
Infine preme sottolineare che gli elementi di incertezza che gravano sui bandi per le borse DSU del prossimo anno accademico sono molteplici e che è molto complesso poter valutare se le risorse aggiuntive messe a disposizione dal MUR potranno esser sufficienti a fronteggiare il fabbisogno.
L’impoverimento delle famiglie rischia di ampliare la platea di coloro che, facendo ricorso all’ISEE corrente, rientreranno nei parametri di reddito per accedere ai benefici DSU, al tempo stesso l’adozione delle misure specifiche a supporto degli studenti che non hanno raggiunto il merito possono consentire di recuperare un numero di potenziali abbandoni degli studi.
Al riguardo ricordiamo, quanto già sottolineato dal Presidente dell’Andisu nella sua lettera ai Presidenti delle Regioni e degli Assessori regionali all’Istruzione e Università, circa la necessità che in questo difficile periodo il diritto allo studio universitario resti tra le priorità regionali e di prevedere, per quanto possibile, risorse straordinarie che possano complementare quelle ottenute dal Governo per fronteggiare i maggiori costi che deriveranno ,non solo dall’aumento della platea degli idonei, ma anche dai costi aggiuntivi che gli Enti per il DSU si trovano a sostenere per garantire servizi in adeguate condizioni di sicurezza.
Roma, 18 giugno 2020
Link al documento appriovato dalla Conferenza delle Regioni del 18 giugno: Linee guida per l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 236 comma 4 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34
( red / 22.06.20 )
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