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Regioni.it

n. 3829 - lunedì 27 aprile 2020

Sommario3
- Coronavirus: Fase 2, varato Dpcm dal Governo
- Covid-19 e Fase 2: Bonaccini, nel DPCM accolte proposte delle Regioni, ma serve agenda condivisa
- Emergenza Covid 19: i commenti dei presidenti sull'ultimo DPCM
- Covid-19: iniziative di sostegno ai comparti dell’industria, del commercio e del turismo
- Coronavirus: la sanità e la ripartenza
- Emergenza Covid-19 e settore spettacolo: assessori chiedono più coinvolgimento delle Regioni

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Coronavirus: Fase 2, varato Dpcm dal Governo

Il testo del decreto

(Regioni.it 3829 - 27/04/2020) E’ obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici e sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini.
Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,  ha firmato nella sera del 26 aprile il Dpcm della “fase 2”, che permette dal 4 maggio e per le successive due settimane l’inizio della ripartenza del Paese e il superamento dell'emergenza Covid-19.
Qualche ora prima Conte aveva annunciato e sintetizzato il provvedimento: “oltre alla distanza sociale sarà importante, in questa seconda fase, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale”, annunciando anche la firma da parte del Commissario Arcuri dell’ordinanza che fissa ad un massimo di 0,50 € il prezzo delle cosiddette mascherine chirurgiche.
Per quanto riguarda il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, il Presidente ha ricordato che tra gennaio e marzo l'INPS ha accolto 109.000 domande in più di reddito e pensione di cittadinanza, 78.000 domande per il bonus baby-sitting e 273.000 per quanto riguarda i congedi straordinari per le famiglie. Inoltre al momento sono stati liquidati quasi 3,5 mln di richieste per il bonus da €600 per autonomi, professionisti, co.co.co, agricoli e lavoratori dello spettacolo, per un totale di 11 milioni di domande calcolando anche quelle per la cassa integrazione. 
“Alcuni attendono ancora. Ci sono dei ritardi e di questi ritardi mi scuso personalmente”, sottolinea Conte che ha poi annunciato che il Governo sta lavorando ad un nuovo decreto che metterà in campo ulteriori 55 miliardi.
Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.
Per le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.
A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .
Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
E’ sorta anche una polemica con la Conferenza episcopale italiana per quanto riguarda le cerimonie religiose, perché il provvedimento del Governo prevede, tra l’altro, che saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone, e  “inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza”.
Tutto ciò in base a "Criticità ineliminabili" che rendono impossibile - secondo i tecnici del Comitato Tecnico Scientifico - la riapertura, già dal 4 maggio, delle funzioni religiose, perché  includono lo spostamento di “un numero rilevante di persone e i contatti ravvicinati durante l'Eucarestia".
Ma la forte presa di posizione della Cei contro il permanere del blocco delle celebrazioni, ha portato Palazzo Chigi a precisare che nei prossimi giorni ci saranno "protocolli per messe".
“Una parte delle perdite subite dalle imprese non sarà recuperabile e non tutti i debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi saranno immediatamente ripagati al termine dell'emergenza sanitaria”, afferma la Banca d'Italia in audizione alla Camera secondo cui le insolvenze sui 450 miliardi di euro di garanzie pubbliche attivate dai decreti del governo "potrebbero anche superare quelli del biennio 2012-2013, quando si avvicinarono al 10%".
E dal 6  maggio parte  il nuovo piano di rinegoziazione dei mutui lanciato da Cassa Depositi e Prestiti per Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Regioni e Province Autonome. Cdp fa sapere che l'operazione coinvolgerà circa 7.200 enti territoriali per 135mila mutui rinegoziabili e potrà liberare risorse fino a 1,4 miliardi di euro.

Di seguito il testo dell'articolato del Dpcm del 26 aprile 2020: 

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio
medico curante;
c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa
ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale
ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente
prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
gg) fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2;
ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e  ommerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’articolo 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.
2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
3. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.
4. É sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.
6. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
g) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
4. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid –19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono
obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenzadi sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sonoinoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo
contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’art. 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:
a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’art. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 6
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. È comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. È fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 7
Misure in materia di trasporto pubblico di linea 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Art. 8
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Art. 9
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata
Art. 10
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 

 
ORDINANZE REGIONALI

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZE DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE


 
Dpcm 26 aprile 2020


Conferenza stampa del Presidente Conte - 26.04.2020

 
++ Bankitalia: oltre 10% rischio insolvenze su garanzie ++ Oneri per finanze pubbliche saranno significativi

( gs / 27.04.20 )

+T -T
Covid-19 e Fase 2: Bonaccini, nel DPCM accolte proposte delle Regioni, ma serve agenda condivisa

(Regioni.it 3829 - 27/04/2020) “Condividiamo l’approccio graduale e prudenziale del Governo e il Dpcm ha recepito molte richieste delle Regioni”, questo il commento del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini.
“Aprono i cantieri edili, in condizioni di sicurezza, in particolare per l’edilizia scolastica, per quella residenziale pubblica e per far fronte al dissesto idrogeologico. Sarà consentito ad alcune filiere, in particolare quelle rilevanti per l’export – ha aggiunto Bonaccini - di riprendere la produzione. Resta sostanzialmente limitata la mobilità interregionale”.
“Ma ora – sottolinea il Presidente della Conferenza delle Regioni - ci vuole un’agenda condivisa con le Regioni per una programmazione delle riaperture per tutti settori che non potranno ripartire il 4 maggio. Serve una road map che consenta alle economie dei territori di pianificare logistica e interventi necessari per la ripartenza.
Per questo abbiamo avanzato al Governo la richiesta di un confronto, a partire da domani, sulle fasi successive.
Infine 4 temi – ha concluso Bonaccini - su cui nei prossimi giorni occorreranno chiarimenti e azioni condivise:
1) va superato l’embargo per le mascherine, verificando la loro obbligatorietà. Così come sarà urgente verificare con il Ministro della Salute i criteri dei monitoraggi dei dati e l’attivazione di app;
2) interventi per la gestione familiare, con un’attenzione particolare ai bambini, con la verifica delle azioni per i centri estivi e nidi. Occorre poi una concertazione fra gli assessori e il ministro dell’Istruzione per la più efficace futura ripresa delle attività scolastiche.
3) semplificazione profonda per le opere pubbliche e gli appalti
4) confronto con il ministro dell’economia per l’utilizzo degli avanzi vincolati di bilancio e un eventuale ricorso ai finanziamenti in entrata.
"Sulla scuola e su come le famiglie dovranno organizzarsi - ha poi commentato Bonaccini - siamo delusi, non abbiamo ancora capito cosa succede, abbiamo chiesto un ulteriore incontro alla ministra Azzolina, che mi auguro avvenga questa settimana, altrimenti dopo il cartellino giallo tiro fuori il cartellino rosso".   A 24Mattino d  su Radio 24 sottolinea:  "Abbiamo capito che l'apertura delle scuole comporta un rischio evidente ma vogliamo capire col governo quali saranno gli strumenti a sostegno delle famiglie e abbiamo bisogno di linee guida e risorse per riaprire i centri estivi", ha aggiunto.
Poi torna sul tema "Mascherine obbligatorie anche all'aperto", in vista dell'avvio della fase 2 il 4 maggio. "Mi sarei aspettato l'obbligo delle mascherine non solo negli spazi chiusi ma anche all'aperto", secondo il Prssidente, pero', c'è il tempo per correggere quell'aspetto. "Se la mascherina è una protezione allora io estenderei l'obbligo anche all'esterno".



( red / 27.04.20 )

+T -T
Emergenza Covid 19: i commenti dei presidenti sull'ultimo DPCM

Tabelle richieste e interventi

(Regioni.it 3829 - 27/04/2020) Il varo del DPCM (vedi notizia precedente)  annunciato il 26 aprile dal Presidente del Consiglio, in conferenza stampa, ha suscitato diverse reazioni da parte dei Presidenti delle Regioni.
Per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto a Radio 1 Rai , "Quello che e' certo e' che viviamo in un momento di grandissima confusione perché ci si rimpalla la responsabilità su chi deve fare qualcosa a seconda dell'inadempienza. Io credo che si debba dare un chiarimento. Le regioni per me dovrebbero avere maggiori competenze ma soprattutto competenze ben individuate, ben delineate, ben chiarite". 
E sul piano economico  c'è "una situazione che rischia di far  scomparire un intero comparto, un'intera sezione della nostra economia rischia di essere travolta", ha detto il Presidente lombardo, ai microfoni di 'Cento città'. "Sono sempre stato molto rigido nel momento in cui si doveva essere  rigidi - ha rimarcato Fontana - e sono stato anche preso in giro per  questa rigidità. Adesso bisogna cercare di capire fino a che punto  possiamo andare e quando potremo assumere qualche atteggiamento magari anche un po' coraggioso".
Fontana ha poi spiegato che "E' allo studio della Regione Lombardia  un'ordinanza regionale sulla Fase 2", "incontreremo il tavolo della produzione, dove stiamo studiando da tempo tutti questi progetti, arriveremo alle nostre conclusioni". "E' chiaro - ha precisato il Presidente - che queste scelte  poi sarebbe opportuno che le condividessimo anche con le Regioni  limitrofe per evitare che ci possano essere delle decisioni che devono cambiare al cambio del territorio regionale e non avrebbe molto  senso".
Quanto alla ripartenza, "la Lombardia e' pronta. Quando c'e' da tirarsi su le maniche non diciamo mai di no  Alcune cose, a partire dall'ennesima autocertificazione, non ci convincono ma rimaniamo attenti e collaborativi. Ci sono nodi da sciogliere - scrive Fontana su facebook -  chi si prenderà cura dei figli dei lavoratori? Quando e come arriveranno i sostegni economici? Il governo come pensa di tutelare le famiglie? Sono domande ancora aperte che esigono risposte certe perche' riaprire e' urgente. Dobbiamo farlo bene, presto e in sicurezza!".
"Ripartono da oggi i settori produttivi dell'export esposti alla concorrenza internazionale. Avevamo chiesto questo da tempo e proprio per questa data; perché da quei settori dipende più di un terzo della ricchezza della nostra regione. Ci hanno dato ragione. Ringrazio per questo il governo Conte. La Toscana è pronta e ha elaborato protocolli di sicurezza ancora più rigidi di quelli nazionali. Anche i cantieri pubblici possono riprendere l'attività. Per essi vale il protocollo adottato tra Regione, imprese e sindacati". Lo afferma il presidente della Toscana, Enrico Rossi, in un post su Facebook. "Invece, penso che si potesse fin da subito, senza aspettare il 4 maggio, fare di più per le attività fisiche individuali all'aperto, per i bambini, per gli anziani e per tutti noi", aggiunge il Presidente toscano. "Quanto alle messe, hanno ragione i vescovi: sì facciano in sicurezza. Inoltre, se c'è l'obbligo delle mascherine spetta allo Stato garantirle e erogarle ai cittadini - conclude Rossi - Infine, si sarebbe potuto graduare le aperture regione per regione tenendo conto del quadro epidemiologico".
Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, conferma la propria contrarietà "alla mobilità extra-regionale, dal Nord era arrivata la proposta dell'apertura verso altre regioni, ma c'è stato un no di De Luca e mio. Noi siamo riusciti a ridurre la diffusione del virus perché abbiamo ridotto del 94% la mobilità ordinaria in Sicilia". Così il Presidente  in un'intervista alla Stampa in cui sottolinea: "La logica dei numeri non deve farci perdere di vista che l'emergenza continua e continuerà per diverso tempo. Diremo 'liberi tutti" solo quando sarà trovato il vaccino". "Noi, almeno per quest'anno, puntiamo su un turismo autoctono. Parliamo di almeno 2 milioni di persone. Speriamo che i dati epidemiologici potranno consentire di aprire anche al resto degli italiani, ma intanto, come Regione, abbiamo comprato dei pacchetti che affidiamo ai tour operator: chi va in vacanza può pagare due notti e la terza la regaliamo noi. E abbiamo autorizzato gli stabilimenti balneari a fare la manutenzione", spiega Musumeci. "Come si andrà al mare lo vedremo dopo, si possono immaginare ingressi scaglionati". In merito alle misure del governo per la ripresa, "a Conte ho detto che vogliamo l'esportazione del 'modello ponte Morandi'. Abbiamo bisogno di spendere risorse pubbliche, aprire velocemente i cantieri", dichiara Musumeci. Sulle protezioni, "ho detto al governo che la mascherina dovrà essere obbligatoria non solo sugli autobus o nei negozi, ma anche per strada o al parco".
"Le date ci sono, il presidente del Consiglio ha fornito date ben precise, ha lasciato solo dei dubbi sul turismo e per questo lo abbiamo messo sotto pressione. Hanno gestito una situazione grave, stanno facendo tutto quello che e' possibile e a breve presenteranno i contributi a fondo perduto per le partite iva", ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto nella trasmissione 'Non e' la D'Urso'. "E' giusto - ha aggiunto - che l'opposizione faccia opposizione anche durante l'emergenza epidemiologica, ma facciamolo con un reciproco affetto, dicendo che il governo sta dando un indirizzo a tutti i paesi d'Europa e che ha ottenuto sostegno per il paese. E' chiaro che si puo' fare sempre meglio".
L'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, resta valida nonostante il decreto presentato dal premier Giuseppe Conte. Lo ha affermato lo stesso governatore, nel corso di una diretta Facebook, definendo il testo ligure "piu' chiaro e ordinato" rispetto al provvedimento emanato dal governo, giudicato "confuso" su modalita' e tempistica. "Non si puo' continuare a sospendere le libertà costituzionali delle persone come succede ormai da marzo, senza dare piani precisi e condizioni precise" ha detto Toti. "Resta una gran confusione e non si puo' sospendere la Costituzione per tre, quattro mesi attraverso i Dpcm", ha ribadito il governatore. Secondo Toti, le Regioni, i Comuni e il governo dovrebbero tornare a legiferare nei propri ambiti di competenza: "E' bene che le regioni si occupino di industria, turismo, commercio e credo anche sanita'" ambito nel quale, ha dichiarato il presidente della Liguria, "la maggior parte delle Regioni ha fatto bene". Da questa mattina in Liguria, "tante persone potranno ordinare e ritirare il cibo in negozio e portarlo a casa o in ufficio. Credo che sia un piccolo aiuto per dare un po' di lavoro in piu' a chi gia' consegnava a domicilio e, per chi invece e' rimasto fino ad oggi chiuso, di cominciare a riscaldare le cucine e a ripartire in vista di quel 18 maggio di cui parla il governo" ha spiegato il presidente della Regione. In Liguria i cittadini potranno uscire di casa da soli per fare sport, "andare in bicicletta, a correre, purche' lo facciate a distanza. Bisogna farlo con attenzione - ha proseguito Toti - con le dovute distanze, nel proprio municipio. Cosi' come le famiglie potranno fare una passeggiata insieme, perche' vivendo insieme non vedo per quale follia non si possa camminare in strada assieme". Si possono fare alcuni lavori nella propria seconda casa, ha aggiunto: "Un tubo rotto per il freddo dell'inverno, una caldaia che non funziona. Si puo' intervenire anche sulla propria barca in attesa di poterle di nuovo usare. Potranno coltivare qualche hobby, come andare a pescare da soli, o in bicicletta, o a cavallo, il cui benessere dipende anche dal suo movimento, dopo due mesi di stop nei box" ha sottolineato il governatore. "Gradualita', regole, educazione, distanze, chiarezza: questa secondo me e' la strada giusta per ripartire" ha aggiunto Toti
"Per ora rilevo che viene escluso ogni ruolo alle Regioni e trovo che sia inaccettabile, viste le scelte. Soprattutto sulle libertà fondamentali previste dalla Costituzione". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, via facebook, ha commentato così le misure previste dal nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte sull'emergenza coronavirus."Le libertà di spostarsi sul territorio nazionale, di lavorare, di impresa, di ricevere una educazione, la libertà della cultura e la libertà di culto. Libertà fondamentali che si possono sospendere per un breve e dichiarato periodo di tempo, ma non all'infinito, rinviando di settimana in settimana - evidenzia Toti - Il tutto mentre il resto dell'Europa riparte". "Troppe cose mancano ancora nel provvedimento del Governo e ancora una volta ci si ostina a voler decidere tutto da Roma, lasciando pochissimo spazio all'iniziativa degli enti territoriali che conoscono meglio di altri le esigenze di famiglie e imprese". Continua il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via fb a criticare l'insieme di misure previste dal nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte sull'emergenza coronavirus. "Nel provvedimento del Governo ancora si bloccano gli spostamenti, anche solo tra province, mentre nessuna data (neanche lontana) viene data per quelli tra Regioni. - sottolinea Toti - Non si capisce bene come e in che modalità si potranno andare a trovare genitori e figli ormai lontani da mesi"."Per parrucchieri, estetisti e altri artigiani della cura per la persona, le date di riapertura sono spostate non prima di giugno. Per ristoranti, bar e turismo forse dopo la metà di maggio. E su tutto questo non è chiaro come le famiglie dovranno fare con i bambini e i ragazzi, tornando al lavoro e senza scuole aperte - aggiunge - Un argomento che il premier Conte ha affrontato in modo fumoso". .
Preoccupata la Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, secondo cui arriva "Dal governo via libera ad un nuovo esodo verso Sud. La dichiarazione di principio che fa divieto degli spostamenti interregionali viene smentita dalla norma di chiusura che consente il ritorno nel proprio domicilio, abitazione o residenza. Tradotto un ‘liberi tutti’ che va oltre i casi specifici. Il governo si assume in pieno la responsabilità di un nuovo esodo verso Sud e dell’eventuale aumento di contagi che potrebbe derivarne. Le misure di contenimento attuate dalle Regioni del Sud possono essere gravemente compromesse da questa decisione di autorizzare ritorni in massa da zone ancora con altissimi numeri di contagi".
Di diverso avviso il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, interveneuto a Centocitta' su Rai Radio 1.  Per quanto riguarda la mobilita' intraregionale, "noi siamo all'interno del Dpcm nazionale. Io credo pero' che sarebbe una cosa di buon senso permettere un minimo di mobilita' in piu', mantenendo le regole di buon comportamento". Cosi' . "Noi dobbiamo iniziare a fidarci dei cittadini a cui abbiamo dato delle regole molto forti - sottolinea Fedriga - da me, in Friuli Venezia Giulia, c'e' l'obbligo della mascherina o di coprirsi naso e bocca. Ma in questo momento penso che dobbiamo andare in una direzione nella quale non si limiti piu' la mobilità, ma si diano delle forti regole comportamentali, perche' altrimenti rischiamo di non mettere insieme l'esigenza sanitaria e quella del lavoro". "Non vorrei trovarmi il primo giugno, e ho paura sarà così, in una situazione in cui avremo attività produttive che terranno giù la saracinesca non per il nuovo Dpcm del presidente Conte ma perché non avranno più la forza di riaprire quella saracinesca. Si rischia di mettere in ginocchio il Paese e di non farlo piu' rialzare". Il presidente  Fedriga, a Canale 5 è comunque piuttosto critico sulle scente dell'Ultimo Dpcm: "Non si puo' pensare di fare mezz'ora di conferenza alle 20.20 di domenica in pieno Tg e creare panico nella classe imprenditoriale di questo paese. Io sono estremamente preoccupato" dell'intervento del presidente Conte, perche' temo che avanti cosi' "l'Italia da Nord a Sud non ci sara' piu'" perche' temo che sino al "primo giugno alcune aziende non ci saranno piu', scompariranno, delle attivita' economiche".  "Adesso - ha aggiunto - l'unica cosa da fare è ripartire, naturalmente farcendolo in sicurezza. Ci sono imprenditori, bravi, virtuosi che si sono gia' organizzati con tanti sacrifici: o gli diamo respiro e li facciamo lavorare oppure ammazziamo il paese. Forse di questo qualcuno non se ne rende conto. Io non so se e' chiaro questo dramma economico. Qualcuno vive con i comitati scientifici, che certamente sono bravissimi, ma spetta alla politica fare lavorare la gente. Perche' altrimenti la politica a cosa serve? Perche' allora diamo al comitato tecnico scientifico il compito di governare e lo togliamo a Roma ed alle regioni". Per Fedriga "se non riprendiamo presto a lavorare non abbiamo piu' futuro. E poi un'altra cosa: manca ogni certezza. Ma possiamo si o no dare una prospettiva alle persone che stanno investendo soldi e fanno sacrifici. Ed e' di queste persone che bisogna fidarci, dobbiamo credere a questi nostri cittadini che sanno benissimo che per lavorare bisogna rispettare la distanze di sicurezza, mettersi la mascherina e lavarsi le mani".
Le regole, le date e le prescrizioni contenute nel nuovo decreto sono caratterizzate, secondo il Presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher, da un approccio centralistico e burocratico, espressione di una totale assenza di fiducia da parte dello Stato nelle sue cittadine e cittadini. "Nelle numerose videoconferenze che ho avuto con gli esponenti del Governo ho più volte chiesto che a livello statale per la Fase 2 fossero emanati solo criteri e linee guida. Si sarebbe dovuto lasciare alle Regioni e alle Province autonome la decisione finale su quali provvedimenti e regole adottare, sulla base delle rispettive situazioni epidemiologiche e delle specifiche esigenze dell'economia locale. Purtroppo qualche presidente delle altre Regioni ha adottato solo per pochissimo questo approccio autonomista, per poi dichiararsi d'accordo con regole dettagliate e centralizzate, probabilmente per evitare di doversi assumere direttamente la responsabilità delle decisioni" ha detto Kompatscher. Il risultato è stato ora un regolamento molto centralistico, che non rende possibile alcun provvedimento specifico per le esigenze dell'economia altoatesina. "Inoltre è diventato per noi quasi impossibile programmare riaperture anticipate, anche se la situazione epidemiologica e la responsabilità dimostrata dalla popolazione le potessero consentire" prosegue il presidente. "Sin dall'inizio abbiamo scelto in Alto Adige un approccio basato sul senso di responsabilità delle cittadine e dei cittadini in una società matura, mossa da volontà e obiettivi comuni. Questo approccio si è dimostrato quello giusto, anche se in questo modo non sono mancate le critiche anche a questa scelta. L'approccio romano, che presuppone cittadini quasi inabili e di conseguenza un ampio programma di controlli e monitoraggi, non rispecchia né la situazione attuale in Alto Adige né il carattere stesso della nostra popolazione" prosegue Kompatscher. L'obiettivo a livello locale resterà comunque quello di mitigare al massimo le conseguenze del modo di procedere del governo centrale, chiedendo parallelamente un ampliamento degli spazi di manovra dell'Autonomia in questo contesto, conclude Kompatscher.
"Ci aspettavamo, ma continuiamo ad augurarcelo, piu' coraggio da parte del governo nelle decisioni che riguardano i settori dell'economia reale anche se, ovviamente, siamo consapevoli delle enormi difficolta' che sta affrontando il nostro Paese e che la sicurezza e la salute vengono al primo posto". Cosi' il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commenta il nuovo dpcm sull'emergenza Covid-19 firmato dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte sulle misure in vigore dal prossimo 4 maggio. Trento, 27 apr. - "Sicurezza e salute sono inevitabilmente garantite dall'operosita' di milioni di lavoratori e imprenditori, dalle fabbriche al turismo, dalla scuola all'artigianato, dai bar alle parrucchiere", aggiunge Fugatti. "Per tutti loro, e per il bene di tutti, occorre trovare il miglior sincronismo per non far perdere il treno a nessuno". In provincia di Trento da oggi, come da ordinanza del presidente Fugatti, e' consentita la coltivazione dei terreni agricoli e degli orti anche fuori dal proprio Comune di residenza, da soli, una sola volta al giorno. Per i genitori e' possibile passeggiare vicino a casa con i propri figli nel rispetto della distanza di un metro dalle altre persone. Da mercoledi' 29 sara', inoltre, possibile l'attivita' di 'take away' con cibi che possono essere "Io penso che ieri sera sia stata una brutta serata, speravamo in un approccio diverso", ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus, presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia), commentando l'intervento del premier Conte. ""In questi momenti ci vuole senso di responsabilità e obbiettività ma detto questo non si può non rilevare che ne viene fuori che si stanno dando indicazioni che stanno creando fibrillazione"" ha sottolineato Zaia. ""E' giusto che si condivida sfida con i cittadini, i dati epidemiologici ci dicono che virus c'è e continua ad esserci ma l'approccio deve essere più razionale - ha aggiunto -. Non sto cercando polemiche, sto cercando di inquadrare il problema, ma serve capire che il sacrificio si può fare ma non si può protrarlo in questa maniera. Si poteva e si deve fare uno sforzo in più"" ha concluso. "L'approccio deve essere un po' piu' razionale e capire che il sacrificio lo si puo' fare ma senza protrarlo in questa maniera. Bisogna comunque aprire. Siamo in un momento storico in cui si parla di test, test rapidi, sierologici, terapie e cure che non avevamo solo due mesi fa. Si poteva e si doveva fare uno sforzo in piu'". Cosi' il governatore del Veneto Luca Zaia commentando la conferenza stampa del premier di ieri sera. "Non possiamo diventare un laboratorio o delle cavie, dobbiamo anche vivere. Sarebbe come dire che chiudiamo tutte le strade perche' ci sono troppi incidenti. Esiste la sostenibilita'".

"Questo e' il modo migliore per alimentare il conflitto sociale". L'ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commentando il nuovo decreto del governo per la fase 2 dell'emergenza Covid-19. "O funzionano i dispositivi e allora bisognava aprire tutto oppure di cosa stiamo parlando? Mi pare di essere davanti ad un mondo irriconoscibile ormai. Se vai a riaprire devi pensare anche alle famiglie e alle scuole, qualcosa bisogna fare. Altrimenti e' difficile affrontare il tema cosi'".
"Noi non cerchiamo le prove muscolari, cerchiamo di dare un aiuto ai cittadini. Non stiamo giocando a battaglia navale con il Governo. E lo dice uno che ha sempre avuto un atteggiamento rispettoso, ho sempre fatto squadra con chiunque e voglio continuare a farla. Che il problema nazionale sia la firma sul cibo d'asporto di Zaia vuol dire che chi ha questo problema non ha niente a cui pensare""."Ieri sera sono state dette due cose che non sono vere", afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. "Mi riferisco alle insinuazioni rispetto al fatto che le Regioni non collaborano con la trasmissione dei dati... Noi abbiamo sempre dato tutti i dati che ci sono stati chiesti, il veneto non ha nulla da rimproverarsi", assicura Zaia. E "peggio ancora quando e' stato fatto accenno alla cassa integrazione, che per noi e' ok. Io non voglio cercare contrapposizioni, ma se mi si tira in ballo devo rispondere. La cassa integrazione in Veneto non e' che non sta arrivando per colpa delle Regione. La Regione ha già atto accordi con le banche, le banche ci dicono che aspettano ok del Governo". Quindi, conclude Zaia "non puoi dire in tv che le Regioni non hanno adempiuto ai propri compiti sulla partita della cassa integrazione. Oppure bisogna dire i nomi delle Regioni, sfido chiunque a dire che il Veneto e' stato inadempiente". 
“Un Dpcm, quello presentato dal Governo, che oltre a contenere misure discutibili, ha alcune evidenti mancanze e soprattutto imbavaglia le Regioni che posso adottare solamente ordinanze restrittive ma non estensive, non si possono, cioè, allargare le maglie, nemmeno tenendo conto della situazione del contagio nel proprio territorio. In tal senso sottoporremo al Governo un nostro cronoprogramma di riaperture”. È quanto afferma la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei .“Vi sono settori, così come affermano giustamente le associazioni di categorie, non inseriti tra quelli che potranno tornare in attività il 4 maggio e che invece, con le giuste precauzioni sanitarie, avrebbero potuto riaprire”. E proprio i dispositivi di protezione sono un’altra tematica sul tavolo nazionale: “Abbiamo chiesto al Governo – continua Tesei – che ci venga comunicato un piano chiaro sull’uso dei dispositivi e sul loro reperimento. Così come abbiamo chiesto certezze in merito a come e dove i genitori, che torneranno a lavorare, potranno lasciare i loro figli, ed in merito a tutta la materia che riguarda i trasporti pubblici. Domande a cui non ci è stato ancora risposto e che lasciano un’enorme voragine. Grazie alla nostra pressione, abbiamo ottenuto un incontro mercoledì in cui le Regioni chiederanno al Governo un programma di riaperture ben delineato e nero su bianco, non solo attraverso annunci mediatici, e come Regione Umbria sottoporremo anche un nostro cronoprogramma di ripresa. Questo – sottolinea la presidente - è un altro grande tema: l’impossibilità ad oggi da parte delle Regioni di gestire alcune situazioni tramite ordinanze proprie. Vi è infatti, come detto, solo la possibilità di restringere, ma non di ampliare le attività permesse. Chi lo fa corre il rischio che l’ordinanza sia impugnata e comunque ritenuta inefficacie, con le conseguenti sanzioni per chi svolge le attività stesse. Oltre a continuare a batterci sul tavolo nazionale – conclude la presidente Tesei – ci stiamo confrontando con il Prefetto per cercare, nelle more delle norme nazionali, di avviare tutte quelle attività che possono svolgersi in sicurezza”.

 


CORONAVIRUS: FONTANA, 'INTERO COMPARTO ECONOMICO RISCHIA DI SCOMPARIRE'

CORONAVIRUS: FONTANA, 'ORDINANZA PER FASE 2? STIAMO STUDIANDO'


==Coronavirus: Musumeci, giusto fermare la mobilità dal Nord

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Fase 2: Toti, dl governo confuso, resta valida ordinanza Liguria

Fase 2: Fedriga, estremamente preoccupato da intervento Conte

Fase 2: Fedriga, serve piu' mobilita' e regole comportamento



( red / 27.04.20 )

Documento della Conferenza delle Regioni del 23 aprile

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Covid-19: iniziative di sostegno ai comparti dell’industria, del commercio e del turismo

Il testo è stato inviato alla 10° Commissione del Senato

(Regioni.it 3829 - 27/04/2020) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta dello scorso 23 aprile svoltasi in videoconferenza, ha approvato un documento sulle iniziative di sostegno ai comparti dell’industria, commercio e turismo nell’ambito della congiuntura economica conseguente all’emergenza Covid-19.
Il contributo delle Regioni è stato successivamente inviato, per l’esame dell’atto, alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo del Senato. In linea generale, per le Regioni è necessario agire sul mantenimento della continuità produttiva,dei flussi di approvvigionamento e distribuzione, definendo specifici interventi sulle dinamiche occupazionali e a sostegno della liquidità delle imprese. Dovrebbe essere attivato immediatamente un piano straordinario di investimenti, agendo sulle opere pubbliche, semplificando l’iter burocratico e della spesa sul modello del “Ponte Morandi”, anche attribuendo poteri speciali.
Le proposte da mettere in campo dovrebbero ridurre sensibilmente i fattori di incertezza, sostenendo investimenti e redditi, re-iniettando fiducia nel sistema e nelle aspettative degli operatori e delle famiglie. Ciò cogliendo l’occasione per introdurre semplificazioni legislative ed amministrative indispensabili e non più rinviabili. Le proposte formulate dalla Conferenza hanno riguardato il tema degli investimenti e dei consumi pubblici, la sostenibilità e il sostegno al settore delle imprese. Quale ulteriore contributo, è stato trasmesso al Senato anche un quadro di ricognizione delle disposizioni a favore del sistema produttivo, emanate da Regioni e Province Autonome sul contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si riporta di seguito il Documento approvato il 23 aprile.
Contributo delle Regioni e delle Province autonome alla X commissione del Senato nell’ambito dell’affare atto n. 445 sulle iniziative di sostegno ai comparti dell’industria, del commercio e del turismo nell’ambito della congiuntura economica conseguente all’emergenza da covid-19
Premessa
Gli effetti socio-economici della diffusione del COVID-19 riguardano innanzitutto la minore capacità delle imprese (al netto dei settori direttamente coinvolti a sostegno dei presidi e delle tecnologie biomediche e dei prodotti farmaceutici) di poter continuare a produrre e a conservare la propria posizione sui mercati nazionali ed internazionali. La riduzione della produzione, in presenza di una elevata capacità produttiva delle imprese, ha un immediato effetto sulla produttività del sistema e sui redditi dei lavoratori, anche in presenza di un utilizzo esteso degli ammortizzatori sociali. Ciò rischia di determinare un conseguente impatto depressivo sulla domanda interna in termini sia di consumi che di investimenti in beni durevoli.
È evidente che la componente privata della domanda, sia interna che estera, risente fortemente dell’incertezza determinata dagli effetti del COVID-19. Oggi i più accreditati centri di previsione stimano per l’Italia una crescita negativa, i cui effetti potranno essere mitigati soltanto da una poderosa azione di investimenti pubblici, in grado di ridare slancio alla crescita, in attesa di una progressiva stabilizzazione dei consumi, di una ripresa degli investimenti privati trainata da fattori di cambiamento come la trasformazione digitale, il miglioramento energetico-ambientale, l’introduzione di nuovi materiali e, infine, il miglioramento del nostro interscambio con i Paesi esteri, sostenuto da una ripresa delle esportazioni il cui moltiplicatore sulla crescita è particolarmente significativo.

La Pandemia da COVID-19 sta avendo ed avrà un significativo impatto anche sul comparto turistico, che per sua natura, sarà anche il settore più colpito dalla crisi e quello che ripartirà più lentamente degli altri settori industriali italiani.
In linea generale, le Regioni ritengono necessario operare, in primo luogo, per il mantenimento della continuità produttiva, sostenendo la continuità nei flussi di approvvigionamento e di distribuzione, nonché definendo interventi specifici sulle dinamiche occupazionali e a sostegno della liquidità delle imprese.
Le misure finora messe in campo risultano insufficienti.

Deve essere immediatamente attivato un piano straordinario di investimenti. Bisogna agire dal lato delle opere pubbliche, semplificando l’iter burocratico e della spesa sul modello del “Ponte Morandi”, attribuendo anche poteri speciali.
A tal fine, la Conferenza delle Regioni ha già presentato al Governo, in occasione del parere reso sul DL 18/2020 (Cfr. Documento allegato 1), alcune proposte che mirano ad accelerare gli investimenti ed a rilanciare l’economia, nell’ottica di limitare gli effetti della contrazione verificatasi a causa dell’emergenza COVID-19. Tali proposte incidono sull’ordinamento statale relativo ad alcuni settori di attività che si rivelano strategici nell’attuale fase in cui è necessario ridare slancio all’economia.
Infatti, l’intero pacchetto di proposte sugli appalti e sui loro procedimenti di approvazione (cfr Documento allegato 2) introdurrebbe modifiche con durata temporanea sebbene non breve, in quanto destinata a produrre effetti fino a fine 2022 o in alcuni casi 2023, e impatto notevole sull’attività delle pubbliche amministrazioni interessate, con una significativa accelerazione dei tempi di appaltabilità e cantierabilità delle opere pubbliche.
Tali proposte si affiancano e non sostituiscono le norme contenute all’interno del Codice dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di procedure facoltative.
Fermo restando la necessità di una revisione del codice dei contratti, richiesta da tempo ed attesa dalle stazioni appaltanti e dagli operatori ancora prima dell’emergenza COVID 19.
Le ulteriori proposte da mettere in campo devono sensibilmente ridurre i fattori di incertezza, sostenere investimenti e redditi, re-iniettare fiducia nel sistema e nelle aspettative degli operatori e delle famiglie, cogliendo l’occasione per introdurre semplificazioni legislative ed amministrative indispensabili e non più rinviabili da acquisire indipendentemente dalla fase emergenziale.
Di seguito alcune proposte:

Si impone anzitutto una riflessione finalizzata all’adizione di azioni volte a sburocratizzare e snellire, anche solo per un periodo definito e limitato, le procedure relative agli adempimenti in tema di  verifica della regolarità contributiva, di accessibilità e trasparenza, di protezione dei dati personali, di certificazioni antimafia e in generale dei passaggi che appesantiscono e rallentano le procedure di incentivazione alle imprese, rischiando di rendere intempestiva e vana la risposta pubblica alle esigenze di investimento e ripresa, sempre nel rispetto dei principi di legalità e nell’ottica di promuovere un ambiente libero da condizionamenti e idoneo a tutti gli attori economici e istituzionali.
Al fine di accelerare la fase dei controlli sugli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti si può introdurre un sistema di condivisione dei dati contenuti nelle piattaforme di e-procurement obbligatorie per tutte le amministrazioni aggiudicatrici.
È inoltre necessario implementare il Documento di gara unica europea in modalità telematica.
A ciò si aggiunge l’esigenza di sostenere con forza le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici chiamate a sopportare ingenti oneri per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, anche a seguito degli accordi del governo con le parti sociali del 14 marzo scorso e in previsione delle future necessità di provvedere alle dotazioni di sicurezza individuale. A tal riguardo pertanto occorre è necessario prevedere un aumento delle somme riconosciute alle imprese appaltatrici per gli oneri di sicurezza sia per gli appalti in corso che per i nuovi affidamenti
Investimenti e consumi pubblici
In questo quadro, come già evidenziato, gli investimenti e i consumi pubblici svolgono un’importante azione di stabilizzazione e di sostegno alla fiducia degli operatori: si tratta in particolare di intervenire per accelerare la ripresa degli investimenti, anche attraverso una semplificazione delle procedure che salvaguardi comunque la qualità e la sicurezza del lavoro, e sostenere nel contempo  la domanda di consumi pubblici non solo nella sanità, esposta all’emergenza del COVID-19, ma anche nel settore culturale e dell’educazione/istruzione, con nuove piattaforme anche telematiche di fruizione dei servizi.

Sostenibilità’
Un tema da riprendere e valorizzare in termini di priorità di azione è quello della sostenibilità ambientale dei processi produttivi e aziendali, inteso come modello di economia circolare, riduzione degli scarti, attenzione alle emissioni, sicurezza ambientale.

L’attenzione a questi temi non deve essere limitata ad aspetti di responsabilità sociale, ma è occasione di rilancio economico e innovazione ed è una delle leve con cui si deve ripartire, sia perché se si finanziano investimenti è saggio che siano già sostenibili e, soprattutto, perché a fine emergenza coronavirus è prevedibile una maggiore attenzione, da parte dei consumatori e dei mercati, ai temi della sicurezza, tracciabilità, igiene, contrasto all’inquinamento, sostenibilità.
Sostegno al settore delle imprese
L’attività delle imprese risente, come già sottolineato, di un clima di generale incertezza che comporta una riprogrammazione dei piani di attività e una contrazione dei livelli di spesa previsti.

Anche dalle ultime stime del Centro Studi Confindustria emerge che “Gli investimenti delle imprese sono lacomponente del PIL più colpita nel 2020 (-10,6%). Calo della domanda, aumento dell’incertezza, riduzione del credito, chiusure forzate dell’attività: in questo contesto è proibitivo per un’azienda realizzare nuovi progetti produttivi, visto che la stessa prosecuzione dell’attività corrente è compromessa o a forte rischio, come mostra la caduta della produzione industriale. Gli investimenti privati, perciò, crolleranno nella prima metà di quest’anno. …I consumi delle famiglie, nella prima metà del 2020, risentiranno delle conseguenze dell’impossibilità di realizzare acquisti fuori casa, ad esclusione di alimentari e prodotti farmaceutici. Il totale della spesa privata risulterà decisamente inferiore rispetto a quello dell’anno scorso (- 6,8%). Al suo interno si determinerà una sostanziale ricomposizione del paniere, a sfavore di vari capitoli di spesa, quali l’abbigliamento, i trasporti, i servizi ricreativi e di cultura, i servizi ricettivi e di ristorazione”.
Pensare oltre che al credito per l’azienda anche al credito alle famiglie fondamentale per bilanciare la composizione del paniere ed aumentare i consumi migliorando l’economia, come ci insegna anche l’esperienza delle politiche fatte in questi anni per i consumatori.

Una particolare attenzione dovrà essere rivolta al supporto delle attività del turismo, alla luce del pesante calo già avvenuto delle prenotazioni, del commercio internazionale – specie dei prodotti legati al Made in Italy anche con riferimento al rinvio degli eventi relativi alle fiere specializzate - nonché del comparto agroalimentare.
Il fermo produttivo determinato dall’emergenza COVID-19, a differenza di quanto avvenuto in altri Paesi, ha interessato in modo particolare le nostre aree più industrializzate, causando notevoli ricadute economiche. In conseguenza di ciò si sottolinea come il calo dell’attività sarà particolarmente rilevante nei principali mercati di destinazione dei prodotti italiani. Le nostre imprese sono, infatti, più penalizzate da difficoltà produttive e logistiche, con un calo dell’export superiore alla media mondiale.
I prodotti del Made in Italy, pur rimanendo fortemente attrattivi all’estero, in assenza di strategie tempestive, strutturali ed efficaci di presidio dei mercati esteri rischiano di tradursi in una consistente perdita di quote di mercato a favore di paesi concorrenti, difficilmente recuperabili, con particolare riferimento ai settori dell’alimentare, meccanico, fashion, servizi, turismo, logistica. 
A tale riguardo, in occasione della presentazione del Piano Made in Italy, la Conferenza delle Regioni ha illustrato al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Di Maio, un “pacchetto” di misure straordinarie a supporto delle policy per l’internazionalizzazione delle imprese (Cfr. allegato 3).
Si richiede, in particolare, la previsione di veri e propri “Piani industriali di sostegno all’export e all’internazionalizzazione pluriennali” con interventi attuativi (missioni di sistema e settoriali; sostegno alle fiere internazionali italiane; formazione; piani di comunicazione integrata; pacchetti ad hoc di sostegno finanziario) verso i Paesi “maturi” ritenuti strategici, anche con il coinvolgimento delle Regioni.
Il blocco delle attività e degli spostamenti ha, inoltre, fortemente penalizzato il settore fieristico per il quale si ritiene necessario un vero e proprio piano straordinario diretto sia a favore dei Quartieri e degli organizzatori, sia indiretto a favore dell’indotto, da notificare alla Commissione europea, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto per far fronte agli extra-costi derivanti dalla ri-calendarizzazione degli eventi e dagli adeguamenti strutturali e organizzativi necessari a garantire il loro svolgimento in sicurezza, prestiti ponte a tasso zero, sostegno della liquidità e voucher per i partecipanti.
Un altro tema particolarmente rilevante per il sostegno delle imprese riguarda la crescente esigenza di liquidità per far fronte agli adempimenti obbligatori.
In linea generale anche alla luce del recente D.L. 23/2020, appaiono condivisibili le misure introdotte dal Governo per garantire flussi di liquidità alle imprese e l’operatività delle stesse, per prorogare i versamenti erariali e contributivi e proteggere il tessuto produttivo, attraverso la revisione della normativa relativa al golden power.
In particolare come già richiesto dalle Regioni in precedenza, è stato rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI a sostegno di PMI e mid cap ed è stato previsto un nuovo intervento di garanzia di SACE a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese e alle imprese piccole e medie che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia.
In merito a quest’ultimo aspetto, va tuttavia segnalato che non è stata sfruttata l’opportunità fornita dalla normativa recentemente adottata dalla Commissione europea in materia di aiuti di stato, di elevare le garanzie sui finanziamenti fino al 100% (anche se con alcune limitazioni). In particolare, sono state previste coperture da parte del Fondo di Garanzia per le PMI al 100%, ma solo per finanziamenti fino a 25mila euro.
Va inoltre chiarito il ruolo delle sezioni speciali nell’ambito del fondo centrale istituite su richiesta delle Regioni.
Servono, inoltre misure per la riduzione del pricing dei finanziamenti, in complementarietà con le iniziative statali, interventi di controgaranzia pubblica su portafogli di garanzie concesse dai Confidi, in complementarietà con il Fondo Centrale di Garanzia e misure per la concessione di contributi in conto interessi.
Al contempo, considerate alcune complessità introdotte e la necessità per le banche e gli intermediari finanziari di rivedere le proprie procedure, si richiede di assicurare la massima tempestività nel rendere operative queste misure di sostegno alla liquidità. Si chiede inoltre di esercitare ogni pressione possibile al fine di far introdurre un periodo di sterilizzazione dell'attribuzione di rating di rischio aziendale alle imprese che abbiano richiesto moratoria nei finanziamenti durante il periodo di crisi.
In particolare per quanto riguarda la garanzia SACE, che offre una copertura di garanzia anche alle imprese di grandi dimensioni, vanno velocizzati i tempi effettivi di messa in funzione e chiarite e semplificate le procedure.
È inoltre assolutamente necessario rendere trasparenti e più semplici le procedure che devono seguire i soggetti finanziatori nell’erogazione del finanziamento, nonché assicurare chiarezza con riferimento alla documentazione che le imprese richiedenti devono fornire a corredo delle istanze.
Il meccanismo scelto, che si posa  principalmente sul sistema bancario, purtroppo non garantisce trasparenza e trattamento omogeneo: emerge quindi il rischio di una disparità di trattamento fra i soggetti destinatari e soprattutto, in considerazione della limitatezza delle risorse a disposizione, non è assicurata la copertura di tutte le esigenze manifestate dalle imprese e, in particolare, di quelle che si trovano in una situazione di maggiore difficoltà e che non hanno rapporti consolidati con le banche.
La medesima esigenza di semplificazione e snellimento delle procedure si richiede per quanto riguarda gli interventi di natura fiscale, con riferimento in particolare alla una ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Le Regioni hanno espresso forti preoccupazioni per le chiusure attuate con riferimento a determinati settori e per il fatto che ancora non sono chiare le modalità di riapertura.
È necessaria una riflessione per  consentire al più presto la riapertura delle attività economiche relative a quei settori maggiormente colpiti, quali, in aggiunta a quelli già citati, della moda, del tessile e abbigliamento, dei servizi relativi alla cura della persona e degli animali, del marmo e del legno, dell’arredamento, dell’edilizia privata e dell’attività di spettacolo ed intrattenimento, nella salvaguardia della tutela della salute e nel rispetto dei protocolli sulla sicurezza nel lavoro.
Inoltre, si richiedono i seguenti interventi:
1. prevedere un intervento importante per preparare e sostenere la ripresa attraverso la concessione di contributi a fondo perduto tale da assicurare il sostegno del tessuto produttivo nella fase della ripresa;
2. definire una strategia coordinata tra i livelli istituzionali per rilanciare gli investimenti pubblici;
3. accelerare la liquidazione delle risorse pubbliche (anche su fondi europei) mediante semplificazione delle verifiche (ad es. su DURC e Antimafia), prevedendo controlli ex post a campione al termine dell’emergenza per pagamenti al di sotto di 1 milione di euro;
4. Garantire il rispetto dei tempi e velocizzazione dei pagamenti da parte delle PPAA nei confronti delle imprese creditrici (massimo 30 giorni).
5. Prevedere una misura di sostegno alla domanda, consistente nella sospensione delle rate di mutuo o prestito contratto da famiglie ed imprese con il sistema bancario, per un periodo di tempo da valutare (da uno a tre mesi). L’impatto potrebbe essere molto potenziato, in riferimento alla circostanza che il cittadino e l’impresa avrebbero a disposizione per il periodo previsto la liquidità che sarebbe stata prevista per il pagamento delle rate di debito, alimentando una sorta di "effetto tredicesima".
In relazione in particolare al punto 1, pur considerando la necessità di gestire la ripresa delle attività produttive nel rispetto delle condizioni di sicurezza, nei tempi e nelle misure tecniche e organizzative è necessario assolutamente programmare sin da subito la fase 2 post-Covid 19, perché è alto il rischio di una crisi diffusa delle imprese e a cascata delle rispettive filiere. Al contrario delle situazioni post sisma, dove, al di là del disagio materiale, gran parte delle imprese si era organizzata rapidamente per riprendere l’attività, in questo caso lo stop forzato rischia di aggravare pesantemente la posizione finanziaria, generare colli di bottiglia lungo le catene del valore e vedere erose le quote di mercato.
Accanto agli strumenti che il Governo deciderà di mettere in campo, è indispensabile prevedere un intervento a livello regionale, più rapido e vicino alle esigenze dei territori, dei rispettivi sistemi e delle imprese. Bisogna rapidamente sfruttare le condizioni favorevoli consentite dal Temporary Framework per quanto riguarda gli aiuti di Stato anche prevedendo e degli auspicabili strumenti di finanziamento via indebitamento che si decideranno a livello europeo.
Nel complesso delle azioni che il Governo potrà prevedere a gestione centrale, sarebbe opportuno prevedere un fondo straordinario da ripartire tra le regioni per sostenere la ripartenza delle imprese sul territorio in maniera diretta e incisiva con piani di azione straordinari.
Lo strumento base potrebbe essere il sostegno a “Piani di rilancio produttivo delle imprese”.
Le imprese che hanno subìto le conseguenze della crisi che vogliono rilanciare la produzione e il mercato avranno bisogno di un sostegno finanziario particolarmente significativo e articolato per la realizzazione rapida di piani aziendali che possono comprendere:
1. Ristrutturazione del debito (allungamento delle scadenze dei mutui, o altre tipologie di operazioni, con copertura della garanzia);
2. Ricostituzione dei magazzini (acquisto materie prime, componenti, semilavorati, ecc.);
3. Piano di marketing (spese promozionali);
4, Investimenti produttivi e organizzativi (investimenti in particolare nelle tecnologie digitali);
5. Ricerca e sviluppo (sviluppo di nuovi prodotti e nuove soluzioni anche in relazione al mutato scenario competitivo).
Si allega, inoltre, un quadro di ricognizione delle disposizioni a favore del sistema produttivo emanate da Regioni e Province Autonome in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (allegato 5)
Con riferimento al settore del commercio considerate le difficoltà e le gravi criticità per le imprese commerciali e della Somministrazione di alimenti e bevande la cui attività è sospesa per effetto delle misure relative all’emergenza, si ritiene di:
· Provvedere al trasferimento alle regioni e province autonome di un fondo di prima emergenza (fase 2) finalizzato a
- concedere un aiuto a fondo perduto alle imprese del commercio e della somministrazione che hanno dovuto tenere sospese l’attività, che possa dare copertura anche al mancato guadagno in base al confronto di fatturato stesso periodo anno precedente;
- Concedere un aiuto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per il piccolo commerci che a seguito del coronavirus e nel passaggio alla seconda fase dovranno adeguare le loro strutture per permettere la cd distanza sociale.
· dover incentivare la riduzione dei canoni di locazione degli immobili commerciali a beneficio delle imprese medesime, si propone di inserire, oltre alla misura che prevede un credito di imposta a beneficio dell’esercente pari al 60% del canone di locazione mensile,
- inserire una disposizione analoga nei confronti dei proprietari degli immobili commerciali, che introduca un credito di imposta pari al 40% del canone di locazione mensile a fronte di un accordo per la corrispondente riduzione del canone medesimo
-prevedere un credito di imposta a favore dei commercianti su aree pubbliche che hanno dovuto sospendere attività nei mercati e nelle fiere
Sostegno agli investimenti in digitale delle imprese
La crisi da COVID-19 ha mostrato l’importanza di organizzare l’attività dell’impresa utilizzando al massimo le tecnologie digitali, sviluppando competenze trasversali ai diversi processi e riorganizzando tutto il sistema di comunicazione interna ed esterna all’impresa. E’ pertanto necessario intraprendere un’azione specifica di sostegno allo sviluppo digitale delle imprese attraverso voucher/contributi che promuovano e sviluppino le tecnologie digitali coinvolgendo anche i processi di formazione ed apprendimento necessari, con effetti anche sul commercio elettronico, l’assistenza a distanza e l’implementazione di sistemi manifatturieri avanzati. In particolare, è necessario:

1. Sostegno alla trasformazione digitale delle imprese. Dopo industria 4.0 occorre investire sui seguenti due fronti:
a. soft digital skills per tutti i lavoratori e alte competenze digitali per la trasformazione digitale delle imprese;
b. e-commerce, supportando le imprese, con un piano straordinario, a promuoversi e a vendere on line.
1. Interventi di semplificazione e accelerazione a favore della realizzazione del Piano Banda Ultra Larga – FASE 1 Aree Bianche e FASE 2 Aree Grigie.

a. per la FASE 1 occorre:
- sbloccare secondo criteri di urgenza i permessi da parte di ANAS, RFI, Sovrintendenze, Comuni, Consorzi di Bonifica, ecc.;
- permettere l’affidamento diretto dei servizi di progettazione a soggetto territoriale da parte di Open Fiber (occorre considerare che l’attuale società che progetta- individuata con gara pubblica - è in stato fallimentare e ciò sta rallentando non poco i lavori);
- accelerare i necessari chiarimenti in ordine alla rete unica nazionale con la convergenza su di essa delle infrastrutture esistenti. Si tratta di una infrastruttura strategica per il Paese e, quindi, va deciso che dovrà essere una e una sola, in mani pubbliche e data in concessione;
- attivare subito i fondi dei voucher per dare connettività alle scuole anche assegnandoli alle Regioni che si impegnano a realizzare i lavori in tempi stretti (non con la modalità voucher ma con investimenti diretti della P.A.; il servizio in un secondo momento potrà essere gestito dal Consorzio GARR su mandato del MIUR);
- superare il problema delle maestranze al fine di completare le tratte iniziate e rimaste in sospeso ed avviare quelle da tempo autorizzate;
- intervenire per accelerare i tempi degli interventi di bonifica delle palificate Enel.
b. per la FASE 2 va, invece, chiesto all’EU di sbloccare in tempi rapidissimi la possibilità di intervenire sulle aree grigie utilizzando anche i fondi dei voucher previsti per cittadini ed imprese si tratta di una opportunità di investimento (posti di lavoro) e di competitività del sistema produttivo nazionale che è installato per la maggior parte nei piccoli e medi centri che sono oggi “aree grigie”.
3. Campagna nazionale per le competenze digitali e per la cittadinanza digitale per ogni cittadino della Repubblica Italiana mediante occasioni di formazione su pochi basilari elementi di soft digital skills (anche in integrazione e complementarietà con azioni rivolte alle imprese). Dovrà essere un’Azione coordinata a livello regionale con le strutture della formazione professionale e/o con le scuole/università.
Sostegno a favore del Turismo
Un’azione specifica di sostegno alla domanda dovrà essere indirizzata al settore del turismo che conta ormai per il 10% sul nostro PIL; si tratta di prevedere azioni integrate a livello nazionale ed internazionale attraverso ENIT accompagnando tale promozione con un rafforzamento della programmazione delle attività a scala territoriale riguardanti i beni ambientali, culturali, le rassegne, i festival etc. per ridare forza alle comunità provate dall’emergenza del COVID-19, come già evidenziato nel confronto con il Ministro Franceschini (Cfr Documento allegato 4) che ha portato alla previsione di uno specifico tavolo di crisi per il settore turistico con la presenza, tra gli altri, delle Regioni.

In relazione a questo settore strategico per la nostra economica si evidenziano le seguenti misure necessarie:
1. Decretare lo 'Stato di crisi' attivando il procedimento previsto dall’art 27 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con Legge n 134 del 2012.
1.bis consentire l’equiparazione e il riconoscimento formale, da parte dello Stato, della Pandemia da COVID-19 alle calamità naturali intervenendo con l’Art. 50 del Regolamento Ue 651/2014 che prevede “Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali” nella forma dell’esenzione.
2. Prevedere un'apposita linea d'intervento specificamente per il settore turistico, nell’accordo in atto tra Governo e Regioni, nell'utilizzo dei Fondi Fesr e Fse della programmazione 2014-2020 
3. Costituzione di un nuovo Fondo Europeo speciale per il turismo (“FEST”), articolato sul modello “FESR” dotato di adeguate risorse da attivarsi nella prossima Programmazione 2021-2027.

5. Proposta di un apposito “Decreto Turismo” che preveda in un unico specifico provvedimento, i primi interventi e misure di supporto al settore del turismo.
Lavoro e redditi
Nel corso del confronto con il Governo sul D.L. 18/2020 molte delle richieste regionali hanno trovato accoglimento. L’azione a sostegno del lavoro e dei redditi è stata avviata ed implementata, infatti, con la previsione degli ammortizzatori sociali in deroga su tutto il territorio nazionale unitamente all’aumento della platea dei lavoratori interessati nonché ad un’estensione delle tutele a quei settori inizialmente non coperti dagli strumenti ordinari.

E’ necessario ora che tali misure vengano prorogate oltre i termini attualmente fissati dal D.L. 18/2020 con il conseguente stanziamento di risorse adeguate, per accompagnare l’uscita dall’emergenza.
Si richiama, comunque, la necessità di prevedere la copertura di tutte le tipologie di lavoratori stagionali contemplati dalla legge con misure di sostegno al reddito nonché ulteriori interventi per i lavoratori autonomi per dare copertura effettiva del danno derivante dal fermo attività. 
Roma, 23 aprile 2020

Dall'archivio di Regioni.it
n. 3824 - martedì 21 aprile 2020 - Aggiornato il dossier sulle disposizioni regionali a favore del sistema produttivo
N. 3814 - lunedì 6 aprile 2020 Dossier su aiuti e disposizioni regioni a favore delle imprese



( red / 27.04.20 )

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Coronavirus: la sanità e la ripartenza

Tabella potenziamento servizi sanitari

(Regioni.it 3829 - 27/04/2020) Nel Dpcm del 26 aprile 2020 varato dal Governo sono previste anche regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria con l’obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.
Su questa fase di riaperture di alcune attività dal 4 maggio su tutto il territorio nazionale,  il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Brusaferro, avverte: "Se i contagi risalgono, siamo pronti a nuovi stop".
Nel Dpcm è previsto che "i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico . (...) Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento".
Nel Dpcm è previsto quindi l'utilizzo di mascherine negli spazi comuni, dispenser di gel igienizzante distanziamento delle postazioni, turni in mensa e smart working più possibile fino alla fine dello stato di emergenza.
Alle farmacie che hanno acquistato mascherine e dispositivi di protezione ad un prezzo superiore ai 50 centesimi verrà garantito un "ristoro ed assicurate forniture aggiuntive tali da riportare la spesa sostenuta, per ogni singola mascherina, al di sotto del prezzo massimo deciso dal governo". Lo prevede un accordo firmato dal Commissario straordinario Domenico Arcuri con l'Ordine dei farmacisti, Federfarma e Assofarm. 
Alla riapertura, chi ha avuto casi di Covid-19 o è nelle zone rosse dovrà procedere a una sanificazione straordinaria, in aggiunta all'ordinaria pulizia e alla sanificazione periodica anche di schermi touch e mouse negli uffici e nei reparti. Per rientrare chi ha contratto il coronavirus dovrà presentare certificato che attesti il tampone negativo. Possibile che all'ingresso venga verificata la temperatura prima di entrare.
Continua la sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione "ai soggetti fragili anche per un fattore legato all'età", con ruolo attivo del medico competente.
Per i lavoratori che condividono spazi comuni diventa obbligatoria la mascherina chirurgica, gli spazi vanno rivisti per rispettare il distanziamento sociale e anche gli orari potranno essere ridefiniti per evitare assembramenti in entrata o uscita dalle fabbriche. .
Nel contempo parte il numero verde di supporto psicologico del ministerodella Salute e della Protezione Civile. Tutti i giorni, dalle 8 alle 24, 2mila professionisti specializzati risponderanno al telefono o online alle richieste di aiuto. "Il servizio sarà sicuro e gratuito", spiega il ministero. Il numero 800.833.833 ha il sostegno tecnologico offerto gratuitamente da Tim, sarà raggiungibile anche dall'estero al 02.20228733.
“In questo momento è fondamentale essere vicini alle persone che hanno bisogno di un sostegno emotivo, affrontare insieme le paure”, afferma il ministro della Salute Roberto Speranza.
Anche il turismo italiano chiede un protocollo sanitario per i clienti e per i dipendenti delle aziende: c'è l'esigenza di una regia unica che proietti sui mercati esteri il messaggio che, ovunque si scelga di prenotare in Italia, lì si troverà una destinazione sicura, dove i protocolli sanitari sono gli stessi, dalle distanze alla sanificazione degli ambienti.
Nelle metropolitane vanno assicurate attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni e dei treni. Prevedere l'installazione, ove possibile, di dispenser di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani; dispenser di soluzione idroalcolica vanno installate in prossimità di pulsantiere, ad esempio in presenza di biglietteria elettronica. Lo si evidenzia nel Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da Sars-CoV-2, realizzato dall'Inail in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e approvato dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile.
Un'indagine Istat rileva che i residenti in Italia che al 1° gennaio 2019 hanno compiuto i 75 anni di età sono oltre 7 milioni (7.058.755), l'11,7% del totale della popolazione, donne nel 60% dei casi. Il report dell'Istat 'Aspetti di vita degli over 75' analizza in relazione all'emergenza coronavirus, la popolazione anziana le condizioni di salute e sociali.
Infine il reparto operativo del Nas ha oscurato 4 siti web su server esteri e con riferimenti finti sui quale si faceva pubblicità  e vendita anche in lingua italiana, di medicinali sottoposti a particolari limiti ma proposti come terapia anti Covid-19. I Nas raccomandano  di diffidare nell'acquisto di farmaci sui siti non autorizzati e privi di logo del ministero della Salute, "pericolosi per la salute se non prescritti su valutazioni mediche".
 


Coronavirus Fase 2: Tabella relativa ai potenziamenti sanitari nelle Regioni - aggiornata al 27.04.2020


CORONAVIRUS: ARCURI "SISTEMA SANITARIO STA RISPONDENDO SEMPRE MEGLIO"


CORONAVIRUS: ARCURI "MASCHERINE BENE PREZIOSO,CHIRURGICHE A 0,50 EURO"


Coronavirus: Arcuri, si sconfigge se italiani sono responsabili =


Zampa: ho discusso con Speranza per abolire autocertificazione


[Ministero della Salute] Covid-19, nasce 800.833.833 numero verde di supporto psicologico - 27.04.2020


==Coronavirus:Boccia,Regioni richiudano se aumentano contagi


>>>ANSA/ Arriva fase due, ma Conte frena, garantire sicurezza


Aspetti di vita degli over 75 - Periodo di riferimento: Anno 2018 - Data di pubblicazione: 27 aprile 2020

 



( gs / 27.04.20 )

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Emergenza Covid-19 e settore spettacolo: assessori chiedono più coinvolgimento delle Regioni

(Regioni.it 3829 - 27/04/2020) Gli Assessori alla Cultura delle Regioni e Province Autonome ringraziano il Ministro Dario Franceschini per aver accolto e trasformato in misure concrete diverse richieste avanzate nell’incontro del 3 aprile scorso, ma invitano l’esecutivo, così come si era concordato, ad un maggiore coinvolgimento delle Regioni e delle province autonome. Per le Regioni è positiva l’adozione di ulteriori misure di sostegno al settore dei musei e dell’editoria, oltre a quelle già adottate a favore del cinema, degli artisti e dello spettacolo. Così come è positivo anche l’intervento a favore dei soggetti “più indifesi” dello spettacolo, cui sono stati destinati 20 dei 130 milioni già stanziati col Fondo emergenza spettacolo. Soggetti che nella maggioranza dei casi sono sostenuti dalle regioni e dai comuni.
Regioni e province autonome - sottolineano gli Assessori - hanno avanzato proposte e offerto collaborazione nella definizione dei criteri e delle modalità più efficaci per operare in sinergia e integrare gli strumenti anti crisi dello Stato con quelli che ogni ente sta mettendo in campo con risorse proprie. Sarà quindi quanto mai opportuno e urgente avviare un confronto Stato-Regioni, soprattutto a livello tecnico, per evitate una gestione centralistica del fondo o fondata sulla base di requisiti di attività minimi che suscitano diverse perplessità.
Gli Assessori sono consapevoli della gravissima emergenza in cui si trova il Paese, ma anche per questo occorre percorrere la strada della massima concertazione, evitando possibili contenziosi e sostenendo l’impegno delle Regioni a fianco degli operatori, degli artisti per una ripartenza della cultura orientata ad ampliare sempre più la platea dei fruitori.


Emergenza Covid-19 e settore spettacolo: Assessori alla Cultura chiedono un maggiore coinvolgimento delle Regioni



( red / 27.04.20 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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