Documento della Conferenza delle Regioni del 20 febbraio
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Sicurezza sul lavoro: osservazioni su proposta di legge all'esame Camera
Articolato |
Note della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome |
Proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome |
ART. 1. (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). 1. All’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «paritetici» sono inserite le seguenti: «le associazioni»; b) al comma 5, le parole: «lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) ed e-bis) »; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 8-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni sei mesi alle Camere una relazione sulle azioni, sugli interventi e sui risultati connessi alle attività per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro svolte mediante il SINP». |
La tutela della salute è materia di legislazione concorrente (art. 117 Costituzione). Il Ministero della Salute, con la finalità della tutela del predetto diritto costituzionale, ivi compresa la tutela nei luoghi di lavoro, esercita le funzioni spettanti allo Stato. Le Regioni concorrono attraverso l’organizzazione della pluralità dei singoli servizi sanitari regionali (SSR), a garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Le Aziende Sanitarie Locali, parte integrante dei SSR, mediante i Dipartimenti di Prevenzione esercitano la tutela della salute dei lavoratori. In questo contesto, si evidenzia il mancato richiamo al ruolo del Ministero della Salute e delle Regioni.
Altresì, si osserva che, per l’ambito salute e sicurezza sul lavoro (SSL), a norma dell’art. 2, c. 4 del D.P.C.M. 21/12/2007 “I Comitati regionali di coordinamento provvedono a monitorare le attività svolte … per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio ai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale”. Pertanto, in una logica di semplificazione e di razionalizzazione dell’esistente, risulta opportuno valorizzare dette comunicazioni trasmesse annualmente dalle Regioni al Ministero della Salute ed al Ministero del Lavoro e politiche sociali.
Con riguardo al Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (SINP) – il cui tavolo il Ministero del Lavoro ha convocato in due sole occasioni in data 14.11.2018 e 29.01.2019 - si rappresenta il ritardo nella sua realizzazione.
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ART. 1. (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). 1. All’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «paritetici» sono inserite le seguenti: «le associazioni»; b) al comma 5, le parole: «lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) ed e-bis)»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-bis. Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, trasmette ogni anno alle Camere una relazione sulle azioni, sugli interventi e sugli esiti connessi alle attività a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposta sulla base delle comunicazioni annuali inoltrate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 2, c. 4 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 nonché dei dati disponibili attraverso il SINP »
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ART. 2. (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149). 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2, primo pe-riodo, dopo le parole: « dall’INPS e dall’INAIL » sono aggiunte le seguenti: « , anche riguardo alla vigilanza sull’applicazione delle misure e delle prescrizioni per la salute e la sicurezza sul lavoro; le attività di prevenzione e di consulenza rientrano nella competenza dell’INAIL »; b) all’articolo 2, comma 2: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indi-rizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, esercita e coordina in tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria non-ché di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli accertamenti sulla regolarità, sui requisiti e sulle modalità dei rapporti di lavoro, sulla dinamica degli infortuni e sulle tipologie dell’esposizione al rischio di malattie professionali e delle caratteristiche dei vari cicli produttivi, ai fini dell’applicazione della tariffa dei premi, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »; 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) svolge le attività di vigilanza e controllo presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del la-voro sommerso e irregolare, anche per rilevare l’eventuale uso non corretto dei tirocini ». |
L’art. 2, c. 1 lett. a) confligge con: - D.Lgs. 81/08 art. 13 Vigilanza, cc. 1 La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio,; - l’art. 13 Vigilanza, cc, 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali…, lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7:a) attività nel settore delle costruzioni edili …; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri… - D.Lgs. 81/08 art. 13 Vigilanza, cc. 4 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.; - le competenze di cui alla L. 833/78 e con il Titolo V della Costituzione.
Altresì, contrasta con i principi di razionalizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione, introducendo una duplicazione di funzioni già in concreto esercitate dalle Regioni per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali. Le ASL controllano le imprese di ogni settore merceologico, pubblico e privato, garantendo il rispetto del relativo Livello Essenziale di Assistenza, ovvero il controllo nel 5% delle imprese attive. In concreto vigilano annualmente su circa 130.000-150.000 aziende con un totale di circa 150.000–200.000 controlli (Rif. 19/169/CR11/C7-C9 - CONTRIBUTO DELLE REGIONI E P.A. AL TAVOLO POLITICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)
Si esprime perplessità circa la sostenibilità economica della proposta di cui trattasi in quanto il personale ispettivo tecnico dell’INL (circa 150 operatori a profilo giuridico) dedicato alla salute e sicurezza del lavoro risulta fortemente inferiore numericamente rispetto a quello operante nelle Regioni (circa 3300 operatori a profilo tecnico e medico). L’introduzione di elementi di spesa per il personale aggiuntiva rispetto all’esistente contrasta pertanto con la valorizzazione delle risorse già esistenti presso le Regioni. |
ART. 2. (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149). 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2, primo pe-riodo, dopo le parole: « dall’INPS e dall’INAIL » sono aggiunte le seguenti: « , anche riguardo alla vigilanza sull’applicazione delle misure e delle prescrizioni per la salute e la sicurezza sul lavoro; le attività di prevenzione e di consulenza rientrano nella competenza dell’INAIL »; b) all’articolo 2, comma 2: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, esercita e coordina in tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché di legislazione sociale, compresa, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli accertamenti sulla regolarità, sui requisiti e sulle modalità dei rapporti di lavoro, sulla dinamica degli infortuni e sulle tipologie dell’esposizione al rischio di malattie professionali e delle caratteristiche dei vari cicli produttivi, ai fini dell’applicazione della tariffa dei premi, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »; 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) svolge le attività di vigilanza e controllo presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del la-voro sommerso e irregolare, anche per rilevare l’eventuale uso non corretto dei tirocini».
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ART. 3. (Modifica dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124). 1. L’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente: « ART. 8. – (Prevenzione e promozione). – 1. L’INAIL organizza le attività di prevenzione e promozione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché su questioni di ordine generale, svolte presso i datori di lavoro, finalizzate al rispetto della normativa, in particolare in materia di lavoro e previdenza, con maggiore riferimento alle questioni di più rilevante impatto sociale nonché alle novità legislative e interpretative. 2. Qualora nel corso dell’attività istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui al comma 1, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l’adozione di sanzioni penali o amministrative, l’INAIL, avvalendosi del proprio personale professionista pubblico, fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attua-zione della predetta normativa. 3. L’INAIL e le sue strutture centrali e territoriali, anche d’intesa con l’Ispettorato nazionale del lavoro, con gli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e con le aziende sanitarie locali, propone a enti, datori di lavoro e associazioni attività di informazione e di aggiornamento da svolgere, a cura e a spese di tali ultimi soggetti, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni ». |
Si richiama l’art. 1, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 124/2004 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30” che cita “resta altresì ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro”. In questo contesto la proposta di modifica appare non significativa, ovvero confondente rispetto all’attuale assetto istituzionale delle competenze in materia (precedentemente descritte).
L’ipotesi di cui al comma 2 - intervento di consulenza alle aziende da parte di INAIL “nel caso di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa da cui non consegua l’adozione di sanzioni penali o amministrative” - appare farraginosa sul piano pratico. Peraltro, detta ipotesi prescinde dall’attuale modalità di controllo svolta dalle ASL (peraltro, in alcune Regioni in collaborazione con INAIL) e richiamata nel prossimo Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (di prossima presentazione in Conferenza Stato Regioni): i Piani Mirati di Prevenzione che assicurano un intervento modulato in attività di assistenza a quelle imprese che, pur avendo la motivazione alla prevenzione hanno un gap di capacità nell’applicazione di ulteriori misure di tutela - d’ordine tecnico, organizzativo e/o procedurale - per il miglioramento delle condizioni e dei requisiti di sicurezza sul lavoro (Rif. 19/169/CR11/C7-C9 - CONTRIBUTO DELLE REGIONI E P.A. AL TAVOLO POLITICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO).
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ART. 3. (Modifica dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124). 1. L’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente: « ART. 8. – (Prevenzione e promozione). – 1. L’INAIL, nei limiti delle proprie competenze, organizza le attività di prevenzione e promozione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché su questioni di ordine generale, svolte presso i datori di lavoro, finalizzate al rispetto della normativa, in particolare in materia di lavoro e previdenza, con maggiore riferimento alle questioni di più rilevante impatto sociale nonché alle novità legislative e interpretative. 2. Qualora nel corso dell’attività istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui al comma 1, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l’adozione di sanzioni penali o amministrative, l’INAIL, avvalendosi del proprio personale professionista pubblico, fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attua-zione della predetta normativa. 3. L’INAIL e le sue strutture centrali e territoriali, anche d’intesa con l’Ispettorato nazionale del lavoro, con gli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e con le aziende sanitarie locali, nell’ambito dei comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, propone a enti, datori di lavoro e associazioni attività di informazione e di aggiornamento da svolgere, a cura e a spese di tali ultimi soggetti, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni ». |
ART. 4. (Modifiche al meccanismo di oscillazione della tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). 1. Con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese attive da più di due anni, con meno di cinquanta dipendenti, inquadrate nelle gestioni industria e artigianato, secondo la classifica-zione disposta ai fini previdenziali e assistenziali dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dall’articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché alle imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno, a condizione che non risultino violazioni delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro né della normativa e degli adempimenti contributivi e assicurativi, è applicata una riduzione del tasso medio della tariffa dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicura-zione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in misura fissa non inferiore al 15 per cento, aggiuntiva rispetto alle agevolazioni già previste in materia, anche in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle specifiche normative di settore. 2. Per l’applicazione del beneficio di cui al comma 1 è necessario che nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di riduzione e per il primo anno di applicazione della misura, anche se coincidente con quello di presentazione dell’i-stanza, l’impresa abbia effettuato interventi e previsto misure organizzative e produttive per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, fina-lizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, aggiuntivi rispetto alle prescrizioni delle norme vigenti, in attuazione degli indirizzi operativi e tecnici che l’INAIL adotta e pubblica entro il 30 novembre di ogni anno per il periodo di vigenza. 3. L’INAIL valuta la conformità delle domande presentate e decide sul riconosci-mento del beneficio di cui al comma 1 all’impresa richiedente. 4. Nel caso di accoglimento della do-manda da parte dell’INAIL, qualora le medesime imprese assumano, negli anni 2019 e 2020, lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, o stabile ai sensi dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mediante patto individuale o accordo collettivo, è applicato, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del lavoratore di nuova assunzione. 5. I requisiti e la misura della riduzione aggiuntiva del tasso medio della tariffa di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL. Il decreto, al fine di salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario dell’assicuratore e di ripartire gli effetti dei sinistri fra gli assicurati, può prevedere oscillazioni, in aumento o in diminuzione, nei confronti delle altre imprese, sulla base dei dati da confrontare. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di fruizione dell’esonero di cui al comma 4. 7. Al fine di concorrere a garantire l’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, l’INAIL provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri derivanti dall’applica-zione della riduzione aggiuntiva del tasso medio della tariffa di cui al comma 1, effettuando una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 8. L’INAIL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede alla predisposi-zione degli indirizzi operativi per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e al monitoraggio dell’attuazione delle disposi-zioni di cui alla presente legge, in partico-lare per quanto concerne le imprese che hanno beneficiato della riduzione di cui al comma 1, e ne riferisce ogni due mesi al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 9. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante quota parte delle risorse programmate dall’INAIL per il biennio 2019-2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non-ché mediante l’aumento dell’importo della tariffa dei premi assicurativi dovuti all’I-NAIL a carico dei datori di lavoro che non osservano le norme di prevenzione, fermo restando l’equilibrio di bilancio dello stesso Istituto. 10. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al medesimo comma. |
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ART. 5. (Piano per l’assunzione di ispettori del lavoro). 1. Al fine di rafforzare il contrasto del lavoro illegale e della violazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l’attività ispettiva svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, predispone un piano pluriennale di assunzioni di ispettori del lavoro, da attuare a decorrere dall’anno 2019. |
Il contrasto al ricorrere di infortuni sul lavoro e di malattie professionali richiede il rafforzamento di tutti gli organi dedicati al controllo nei luoghi di lavoro. Ne consegue la necessità di un incremento della dotazione organica del personale delle ASL addetto all’attività di prevenzione. |
ART. 5. (Piano per l’assunzione di personale di controllo e vigilanza). 1. Al fine di rafforzare il contrasto del lavoro illegale e della violazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l’attività ispettiva svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, predispone un piano pluriennale di assunzioni di ispettori del lavoro, da attuare a decorrere dall’anno 2019. 2. In attuazione dell’Intesa ai sensi dell’art. 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, Rep. Atti 209/CSR del 18 dicembre 2019, al fine di rafforzare le attività di controllo e vigilanza svolta dalle Aziende Sanitarie Locali per il contrasto degli infortuni sul lavoro e della malattie professionali, il Ministro della Salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, predispone un piano pluriennale di assunzioni delle figure professionali previste dal citato Accordo Rep. Atti 209/CSR del 18 dicembre 2019, da attuare a decorrere dall’anno 2020. |
Link al documento della Conferenza delle Regioni del 20 febbraio 2020: Posizione sulla proposta di legge Speranza ed altri (C 1266) recante "modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
( red / 04.03.20 )
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