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Consiglio dei ministri del 17 gennaio esamina alcune leggi regionali
Stanziamenti a Regioni per il maltempo di novembre 2019
(Regioni.it 3758 - 17/01/2020) Il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio ha esaminato diversi provvedimenti, tra questi alcuni interessano la protezione civile.
In particolare è stato deliberato un ulteriore stanziamento di 208.732.103,47 euro (la delibera del 2 dicembre scorso aveva già previsto un primo stanziamento di 100 milioni di euro), in favore dei comuni e territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di novembre 2019, per il completamento delle attività di organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, l’attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e per misure volte a garantire la continuità amministrativa.
Lo stanziamento sarà così ripartito:
Abruzzo |
1.866.120,20 euro |
Basilicata |
839.556,04 euro |
Calabria |
576.031,14 euro |
Campania |
5.635.376,38 euro |
Emilia Romagna |
47.110.988,59 euro |
Friuli Venezia Giulia |
1.152.371,50 euro |
Liguria |
77.062.212,02 euro |
Marche |
1.469.139,85 euro |
Piemonte |
23.944.455,68 euro |
Puglia |
701.484,17 euro |
Toscana |
8.190.836,59 euro |
Veneto |
40.183.531,31 euro |
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre individuato nel prossimo 8 marzo la data per lo svolgimento delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 2 della regione Umbria. Il Governo proporrà pertanto tale data al Presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali.
Il Consiglio dei Ministri ha anche nominato l’on. dott.ssa Anna Ascani e il dott. Giuseppe De Cristofaro a Sottosegretari di Stato per l’istruzione.
Inoltre è stata condivisa la necessità di dedicare particolare attenzione all’adozione, in tempi brevi, dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto fiscale (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124) e dalla legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160); e l’opportunità di procedere alla abrogazione o alla modifica delle disposizioni legislative che rimandano a ulteriori provvedimenti che non siano ritenuti più utili o attuali.
Infine sono state esaminate alcune leggi regionali e il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare:
1. la legge della Regione Calabria n. 46 del 25 novembre 2019, recante “Modifica alla lettera a), comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17”, in quanto la legge, consentendo il rinnovo di concessioni demaniali marittime in essere, eccede dalle competenze regionali e viola l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza;
2. la legge della Regione Calabria n. 47 del 25 novembre 2019, recante “Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell’agenzia regionale sviluppo aree industriali”, in quanto una norma che prevede l’assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa di un Consorzio regionale invade la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile” e di “giurisdizione e norme processuali”, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
3. la legge della Regione Lazio n. 25 del 25 novembre 2019, recante “Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile” in quanto la legge, introducendo specifiche iniziative in materia di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie uro-andrologiche, interferisce con le competenze del Commissario ad acta per l’attuazione del piano rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dell'articolo 120, Cost., ponendosi altresì in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Ha invece decisoi di non impugnare:
1. la legge la legge della Regione Lazio n. 23 del 15/11/2019, recante “Disciplina dell’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente”;
2. la legge della Regione Lazio n. 24 del 15/11/2019, recante “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”;
3. la legge della Regione Abruzzo n. 38 del 14/11/2019, recante “Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci) e ulteriori disposizioni normative”;
4. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 20 del 13/11/2019, recante “Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014”;
5. la legge della Regione Toscana n. 67 del 14/11/2019, recante “Cooperazione di comunità. Modifiche alla l.r. 73/2005”;
6. la legge della Toscana n. 68 del 18/11/2019, recante “Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009”;
7. la legge della Regione Puglia n. 49 del 18/11/2019, recante “Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)”;
8. la legge della Regione Sicilia n. 18 del 13/11/2019, recante “Consulta giovanile regionale”;
9. la legge della Regione Calabria n. 41 del 25/11/2019, recante “Integrazione e promozione della minoranza romaní e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19”;
10. la legge della Regione Calabria n. 42 del 25/11/2019, recante “Soggetti attuatori in materia di invecchiamento attivo. Modifiche alla l.r. n. 12/2018”;
11. la legge della Regione Calabria n. 43 del 25/11/2019, recante “Modifica alla legge regionale n. 4/2019 recante disposizioni in materia di lavorazione di prodotti agricoli”;
12. la legge della Regione Calabria n. 44 del 25/11/2019, recante “Parchi marini regionali. Interpretazione autentica dell’articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24”;
13. la legge della Regione Calabria n. 45 del 25/11/2019, recante “Modifica all’articolo 6 della legge regionale n. 41/2016”;
14. la legge della Regione Puglia n. 50 del 22/11/2019, recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.
1. la legge della Regione Calabria n. 46 del 25 novembre 2019, recante “Modifica alla lettera a), comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17”, in quanto la legge, consentendo il rinnovo di concessioni demaniali marittime in essere, eccede dalle competenze regionali e viola l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza;
2. la legge della Regione Calabria n. 47 del 25 novembre 2019, recante “Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell’agenzia regionale sviluppo aree industriali”, in quanto una norma che prevede l’assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa di un Consorzio regionale invade la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile” e di “giurisdizione e norme processuali”, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
3. la legge della Regione Lazio n. 25 del 25 novembre 2019, recante “Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile” in quanto la legge, introducendo specifiche iniziative in materia di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie uro-andrologiche, interferisce con le competenze del Commissario ad acta per l’attuazione del piano rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dell'articolo 120, Cost., ponendosi altresì in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Ha invece decisoi di non impugnare:
1. la legge la legge della Regione Lazio n. 23 del 15/11/2019, recante “Disciplina dell’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente”;
2. la legge della Regione Lazio n. 24 del 15/11/2019, recante “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”;
3. la legge della Regione Abruzzo n. 38 del 14/11/2019, recante “Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci) e ulteriori disposizioni normative”;
4. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 20 del 13/11/2019, recante “Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014”;
5. la legge della Regione Toscana n. 67 del 14/11/2019, recante “Cooperazione di comunità. Modifiche alla l.r. 73/2005”;
6. la legge della Toscana n. 68 del 18/11/2019, recante “Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009”;
7. la legge della Regione Puglia n. 49 del 18/11/2019, recante “Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)”;
8. la legge della Regione Sicilia n. 18 del 13/11/2019, recante “Consulta giovanile regionale”;
9. la legge della Regione Calabria n. 41 del 25/11/2019, recante “Integrazione e promozione della minoranza romaní e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19”;
10. la legge della Regione Calabria n. 42 del 25/11/2019, recante “Soggetti attuatori in materia di invecchiamento attivo. Modifiche alla l.r. n. 12/2018”;
11. la legge della Regione Calabria n. 43 del 25/11/2019, recante “Modifica alla legge regionale n. 4/2019 recante disposizioni in materia di lavorazione di prodotti agricoli”;
12. la legge della Regione Calabria n. 44 del 25/11/2019, recante “Parchi marini regionali. Interpretazione autentica dell’articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24”;
13. la legge della Regione Calabria n. 45 del 25/11/2019, recante “Modifica all’articolo 6 della legge regionale n. 41/2016”;
14. la legge della Regione Puglia n. 50 del 22/11/2019, recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 23 del 17.01.2020
( gs / 17.01.20 )
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