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Regioni.it

n. 3752 - giovedì 9 gennaio 2020

Sommario
- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 15 gennaio
- Conferenza Unificata il 15 gennaio
- Conferenza Stato-Regioni il 15 gennaio
- Conferenza Stato-Regioni in sessione europea il 15 gennaio
- Commercio, editoria e tutela dei consumatori: le questioni sul tappeto
- Aree di crisi: posizione sulla circolare del ministero dello Sviluppo Economico

Documento della Conferenza delle Regioni del 18 dicembre

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Commercio, editoria e tutela dei consumatori: le questioni sul tappeto

(Regioni.it 3752 - 09/01/2020) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 18 dicembre, ha approvato un documento che sintetizza le principali questioni che sono sul tappeto in materia di commercio, editoria e tutela dei consumatori.
Il quadro è contenuto nella"posizione" che il Presidente Stefano Bonaccini ha inviato al Ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.
Si riporta di seguito il testo integrale del documento della Conferenza delle Regioni.
Posizione sulle problematiche in materia di commercio, editoria e tutela dei consumatori
Premessa
A seguito dell’incontro del 26 novembre 2019 con il sottosegretario On. Alessia Morani relativamente al settore Commercio e Tutela dei Consumatori la Coordinatrice Attività Produttive - Assessora Manuela Bora - si è impegnata a predisporre un documento contenente “le tematiche critiche “che dovranno essere necessariamente oggetto di un Tavolo di confronto e concertazione tra la Conferenza delle regioni e province autonome e il Ministero Sviluppo Economico.
Tematiche
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Intese di cui al DL 50/2017 art.64bis
 A distanza di due anni non è ancora iniziato il percorso di cui all’articolo 64 bis del DL 50/2017 che prevede che in sede di Conferenza Unificata:
- siano definiti i criteri e i parametri qualitativi per l’apertura di nuovi punti vendita affinché sia garantita una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale (comma 3 );
- siano individuati criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita , la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico , nonché la possibilità di svolgere l’intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni ,aziende sanitarie e di promozione turistiche;
- libertà di fornitura della stampa quotidiana e periodica qualora non sia assicurata dagli ordinari canali di distribuzione (limitazione dell’oligopolio).
- Articolo 1 commi 997 e 998 legge 145/2018 (Detassazione Commercio Ambulante Area Sisma )
L’art.1 commi 997 e 998 finanziaria 2019 prevede che la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Tuttavia è necessario un decreto attuativo da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La situazione in moltissimi comuni delle 4 regioni interessate dal sisma del 2016 sta diventando alquanto critica ed ingestibile in quanto ancora non sono state stabilite le modalità attuative
- Criticità relative al Commercio su Aree pubbliche – legge 145/2018 art. 1 comma 686.
Il comma 686 stabilisce quanto segue:
“Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche »;
b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;
c) l'articolo 70 è abrogato.
- In base alle disposizioni su richiamate è alquanto urgente che si debba intervenire in modo celere a normare il settore; oggi vi è un vuoto legislativo preoccupante ed il rischio è che ogni regione e province autonome (stante la competenza in materia di commercio legge costituzionale 3/2001).
- A far data dall’approvazione della legge finanziaria 2019 e del comma 686, 3 Regioni hanno legiferato in materia e ognuna diversamente dalle altre. La Regione Piemonte (L.R. 9 del 19 marzo 2019) ha richiamato in vigore il D.Lgs.114/1998 e la previgente disciplina amministrativa, che prevede il rinnovo automatico delle concessioni a durata decennale. La Regione Toscana (L.R. n.16 del 16 aprile 2019) ha introdotto il rinnovo tacito della concessione (con durata dodecennale). La Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. n.54 del 25 giugno 2019) ha introdotto criteri che privilegiano altri fattori rispetto all’anzianità di presenza e di impresa e che peraltro non contemplano ipotesi di rinnovo agevolato per le imprese già esistenti e ha stabilito che la concessione può essere rinnovata (dunque il rinnovo non è automatico) con durata resta indeterminata fra nove e dodici anni senza stabilire la competenza di chi la determina .
- Inoltre vi è un vuoto legislativo determinato dall’abrogazione dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 al quale deve esserci subito messo mano
4. Tutela dei consumatori Fondi Anti trust art. 148 della legge 3888 del 23 dicembre 2000
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Il presupposto normativo è nell'art. 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001).
- L'articolo citato dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
- Il comma 2, come recentemente modificato dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, comma 694) specifica che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo - per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
- In attuazione di quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 nello stato di previsione del citato Ministero è stato istituito il capitolo n. 1650 "Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".
Le regioni e province autonome chiedono un confronto con il ministero finalizzato a:
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avere la certezza dei fondi annualmente
- modificare le modalità di assegnazione delle risorse in modo da non essere valutati su proposte progettuali progetti alla stregua delle associazioni dei consumatori ma con trasferimento diretto delle risorse e scelte programmatiche tra stato e regioni
5. Home Restaurant
Trattandosi di un’attività economica in continua espansione, è necessario che si provveda a un lavoro di concerto per chiarirne i limiti e i presupposti, soprattutto in considerazione delle modifiche alla modulistica SCIA relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, apportate dalla Conferenza Unificata del 17 aprile 2019  (Atto n. 28/CU)  a seguito delle quali è stato inserito nel riquadro “Altre dichiarazioni” un espresso riferimento all’attività di home restaurant.
Occorre anzitutto premettere che siffatta attività economica – “che si caratterizza per la preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio in giorni dedicati e per poche persone, trattate come ospiti personali però paganti” (cfr. Risoluzione Mise n. 50481 del 10 aprile 2015)  -  di competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto rientrante nella “tutela della concorrenza”, allo stato, non risulta regolamentata a livello nazionale da alcuna disciplina specifica: e ciò nonostante il fatto che, anche nel corso delle ultime legislature, siano state presentate varie proposte di legge aventi ad oggetto l’attività di ristorazione in abitazione privata, le quali, tuttavia, non hanno mai completato il relativo iter procedimentale per l’approvazione in legge dello Stato.
Tuttavia, nelle more, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Interno si sono pronunciati numerose volte sul tema, qualificando l’home restaurant quale “un esercizio pubblico di somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  perciò  soggetto  alla  relativa  disciplina  commerciale,  fiscale,  igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza” (cfr. da ultimo Nota Ministero dell’Interno del 30.01.2019).  
In conclusione, considerate le necessità di offrire un serio presidio alle esigenze igienico-sanitarie dei consumatori e di arginare possibili distorsioni nelle dinamiche concorrenziali del comparto della ristorazione, in attesa di una disciplina nazionale che regolamenti specificamente l’attività in questione, a quest’ultima dovrebbe essere applicata la disciplina della somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso l’esecuzione delle opportune attività ispettive che vengono svolte nei confronti degli esercizi di somministrazione tradizionali.
6. Attività di consumo sul posto per le attività commerciali
Le disposizioni legislative (art. 7 comma 3 del Decreto legislativo 114/1998 e art. 4 comma 2 bis swl DL 223/29006 convertito con modifica dalla legge 248/2006 ) relative alle modalità del consumo sul posto per attività commerciali e artigianali sono state messe in crisi dalla sentenza del Tar Lazio del 8/4/2019 che di fatto ha liberalizzato il settore dando la possibilità di consentire il consumo sul posto (utilizzando i loro arredi quindi tavolo sedie ecc e non solo piano di appoggio ) anche agli esercizi non supportati da scia o autorizzazione alla Sab .
Il problema è rilevante ed è necessario un intervento legislativo che chiarisca le metodologie di lavoro per attività che di fatto non sono sab.
7. Sisma 2016 regioni centro Italia
Di seguito, l’orientamento delle quattro Regioni coinvolte dagli eventi sismici del 2016/2017 in merito ai punti rimasti in sospeso della lettera inviata nel luglio scorso al Presidente del Consiglio, a firma dei quattro vice commissari:
a) Art. 20 bis DL 189/2016 (intervento relativo al danno indiretto): le Regioni interessate hanno verificato l’esistenza di economie a valle del processo istruttorio (3 Regioni su 4, calcolando che l’Abruzzo non ha ancora pubblicato il relativo Avviso). La richiesta è di aprire alle attività non previste dal DM 11 agosto 2017, attraverso una modifica allo stesso che si allega alla presente (v. allegato “proposta modifica DM 11 agosto 2017”);
b)Art.20 DL 189/2016 (intervento volto al sostegno di investimenti): le Regioni interessate chiedono un rifinanziamento della misura in quanto lo stanziamento attuale è sufficiente a coprire solo il 20% del fabbisogno. Si propone un emendamento alla Finanziaria (Legge di Bilancio) utile a rifinanziare con altri € 35 mln complessivi la misura;
c) Art.24 DL 189/2016 ( “Microprestito”): la misura non è mai stata resa operativa. Le Regioni interessate chiedono l’utilizzo dei fondi stanziati (€ 10 mln) per destinarli ad incrementare le misure regionali di microcredito, costituendo delle riserve specifiche per le aree del cratere sismico;
d) Art.18 quater L 45/2017 (Credito di imposta sisma): le Regioni interessate chiedono di estendere la misura oltre il 31 dicembre 2019, considerando che già la Commissione Europea ha pre-autorizzato tale eventuale estensione al 31 dicembre 2020;
Proposta modifica DM 11 agosto 2017
Art. 1.
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 11 agosto 2017 richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 3 comma 1, lett. d) è sostituito dal seguente:
d) attività economica esercitata: in tutti i settori, fatta eccezione per quelli dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura;
Pertanto l’allegato 1, di cui al comma 1 lett.d) articolo 3 del DM, viene soppresso.
Roma, 18 dicembre 2019

Documento della Conferenza delle Regioni del 18 dicembre: Posizione sulle problematiche in materia di commercio, editoria e tutela dei consumatori



( red / 09.01.20 )
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