Energia, impianti alimentati da fonti rinnovabili, Regione Sardegna: Sentenza n. 28/2025 Corte Costituzionale

martedì 11 marzo 2025


28/2025 del 14/01/2025

Udienza Pubblica del 14/01/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: BUSCEMA

 

Norme impugnate: Art. 3 della legge della Regione Sardegna 03/07/2024, n. 5.

 

Oggetto: Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio - Previsione del divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in determinati ambiti territoriali, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2024 - Prevista applicazione delle misure di salvaguardia, anche se nelle suddette aree sono in corso, alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, procedure di autorizzazione di tali impianti - Esclusione dal divieto, tra gli altri, degli impianti finalizzati all’autoconsumo di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 199 del 2021 e di quelli ricadenti nelle comunità energetiche di cui all’art. 31 del medesimo decreto legislativo - Denunciata normativa regionale che, sebbene transitoria, deroga rispetto alla disciplina statale la quale prevede l’adozione di decreti ministeriali di individuazione dei principi e criteri omogenei e, anche in caso di mancata adozione di tali decreti, vieta ogni moratoria o sospensione dei termini dei procedimenti di autorizzazione - Introduzione di un divieto valevole sull’intero territorio regionale che confligge con il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili - Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Applicazione irragionevole del divieto anche agli impianti già autorizzati o le cui procedure sono già in corso al momento dell’entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2024 - Contrasto con il principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento - Divieto che provoca un danno a carico dell’operatore che, nelle more del compimento delle procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, ha già sostenuto costi tecnici e amministrativi ingenti - Lesione dell’iniziativa economica privata - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, essendo state trascurate le attività amministrative già svolte dalle competenti autorità - Disciplina regionale idonea a pregiudicare gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale in attuazione della normativa unionale sul c.d. “Green deal europeo” - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma impugnata motivata in ragione di quanto precedentemente dedotto e per il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica o per i diritti dei cittadini.

 

Dispositivo: illegittimità costituzionale

pronuncia_28_2025.pdf