Sanità, Regione Siciliana: Sentenza 197/2024 Corte Costituzionale
lunedì 16 dicembre 2024
S. 197/2024 del 24/09/2024
Udienza Pubblica del 24/09/2024, Presidente: BARBERA, Redattrice: SAN GIORGIO
Norme impugnate: Artt. 49, 57, c. 6°, 71, c. 1° e 3°, 83, c. 2°, e 138 della legge della Regione Siciliana 31/01/2024, n. 3.
Oggetto: Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione Siciliana - Previsto riconoscimento, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'esercizio delle funzioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, dalle comunità terapeutiche assistite, dalle residenze sanitarie assistenziali e dai centri diurni per soggetti autistici, dell'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del Servizio Sanitario Regionale - Riconoscimento, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'esercizio delle funzioni rese dai centri dialisi, dell'adeguamento tariffario delle relative prestazioni nella misura massima del 2 per cento a valere sui fondi del Servizio Sanitario Regionale - Determinazione delle modalità attuative con decreto dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per l'economia - Denunciata disciplina che non definisce i criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione degli adeguamenti tariffari a valere sui fondi del Servizio Sanitario Regionale, né le relative fonti dati utilizzate - Disposizioni regionali che rendono impossibile valutare la coerenza di tali adeguamenti tariffari con il programma operativo e la cornice finanziaria dello stesso - Contrasto con la normativa nazionale specifica in materia tariffaria, alla quale devono sottostare le Regioni, tra le quali la Sicilia soggetta al piano di rientro dal disavanzo sanitario. Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico - Previsione che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al c. 6 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016, applica alle società a controllo pubblico le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 2022, in materia di compensi, di gettoni di presenza e di ogni altro emolumento spettante ai componenti dei suddetti organi - Denunciata disposizione in contrasto con la normativa statale interposta che esclude le società dall’ambito di applicazione della suddetta disciplina regolamentare - Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell’ordinamento civile nella quale è ascrivibile la disciplina in tema di società partecipate dalla pubblica amministrazione. Modifica della l. reg.le n. 9 del 2020 - Previsione che consente di operare un conguaglio dovuto dalle imprese accreditate con il Servizio Sanitario Regionale, restituendo l’anticipazione accordata dalla medesima normativa, con prestazioni sanitarie dalle stesse rese extra budget, nell’ambito del settennio 2020-2026, anziché nel triennio 2020-2022 - Previsione che, a tal fine, le strutture specialistiche accreditate provvederanno alla restituzione dell'anticipazione, senza ulteriori oneri per il fondo sanitario, in favore del Servizio Sanitario Regionale esclusivamente mediante prestazioni extra budget non liquidabili, in riferimento a ogni singola annualità del detto settennio - Denunciata disposizione che, nell’estendere temporalmente la disciplina dettata dalla precedente legge regionale, contrasta con gli obiettivi del Piano di rientro al quale la Regione è vincolata, generando un incremento di costi non quantificato e non compatibile con l’equilibrio economico sanitario della Regione - Contrasto con il principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa - Lesione dei principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, come declinati dalla normativa statale interposta. Sostenimento del mantenimento degli standard strutturali e funzionali normativamente previsti e garanzia della compiuta erogazione dei relativi livelli essenziali di assistenza (LEA) - Previsione che le Aziende sanitarie provinciali provvedono a riconoscere annualmente alle strutture RSA accreditate la parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura - Denunciato conflitto con la disciplina nazionale che non consente la remunerazione dei singoli fattori produttivi e dei relativi costi, delle suddette strutture accreditate con il Sistema Sanitario Regionale, bensì prescrive la loro remunerazione secondo l’ammontare globale indicato negli accordi contrattuali previsti dalla normativa nazionale - Contrasto con il principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa. Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Previsione che la Regione assicura che i dipendenti regionali non subiscano diminuzioni patrimoniali personali, anche per le spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni svolte nella qualità di commissario straordinario e per qualunque altro onere eventualmente sostenuto o documentato - Previsione in base alla quale a tali oneri si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 9, programma 4, capitolo 242533 - Denunciata disciplina che, non quantificando gli oneri, non permette di verificare la congruità della copertura finanziaria degli oneri individuata mediante le risorse disponibili in bilancio. Previsione che, per garantire il funzionamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i limiti di spesa destinati al personale degli enti del Servizio Sanitario Regionale sono arricchiti annualmente con un aumento del 15 per cento - Denunciata disciplina che intervenendo autonomamente sulla normativa statale in materia di contenimento del costo del personale, risulta difforme rispetto ai criteri e alle condizioni definite dalla disciplina interposta e prescinde, inoltre, dalla verifica congiunta tra Stato e Regione, prevista dalla medesima normativa.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - cessata materia del contendere