Commissione 9ª - Interrogazione: Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche
venerdì 31 marzo 2023
Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00300
INTERROGAZIONE: “Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche”
Atto n. 3-00300 (in 9ª Commissione)
Pubblicato il 21 marzo 2023, nella seduta n. 50
DURNWALDER - Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica. –
Premesso che:
il decreto 19 ottobre 2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante “Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche” ha definito criteri e modalità di utilizzo delle risorse indirizzate alle imprese florovivaistiche per compensare parte dell’incremento dei costi energetici sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
l’articolo 3 del decreto citato prevede che siano destinati alle imprese florovivaistiche risorse per un ammontare pari a 25 milioni di euro a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, di provenienza dall’esercizio 2021;
successivamente alla pubblicazione del decreto, AGEA ha diramato le istruzioni operative n. 118/2022, secondo cui le richieste dovranno essere presentate, tramite il portale SIAN, a partire dal 25 gennaio e non oltre il 20 marzo (termine prorogato successivamente), e a gennaio 2023, ha pubblicato il manuale utente;
a fine anno, e, quindi, nello stesso periodo, il CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) ha deciso, con delibera del 14 dicembre 2022, di indicare la dimensione dello spessore come parametro tecnico strutturale finalizzato ad individuare quale tipologia di vaso deve essere considerata imballaggio e quindi soggetta al contributo ambientale CONAI (CAC), specificando che saranno considerati imballaggi i vasi di spessore inferiore a 0,8 mm;
la scelta di tale parametro rischia di penalizzare le buone pratiche di sostenibilità e di economia circolare, dato che si focalizza su tipologie di vasi in cui la ricerca e l’innovazione sono maggiormente attive per impiegare sempre meno materiale plastico e per assottigliare gli spessori a parità di prestazioni;
questa decisione è stata presa nonostante le proteste delle rappresentanze delle aziende florovivaistiche; in particolare, Confagricoltura ha da sempre sostenuto che i vasi non rientrano nella definizione di imballaggio non essendo esclusivamente orientati al “trasporto” e alla “commercializzazione” dei prodotti (come prevede la definizione comunitaria di imballaggio), ma piuttosto rappresentano elementi imprescindibili per lo sviluppo e la crescita delle piante e come tali debbono essere considerati “mezzi di produzione” esentati dal CAC;
considerato che:
per molte aziende florovivaistiche il solo incremento imposto da questa decisione del CONAI potrebbe aggirarsi anche a diverse decine di migliaia di euro annui; in totale, il maggior costo per il settore potrebbe arrivare anche ai 10 milioni di euro annui;
non risulta chiaro, in base a quale riferimento normativo il CONAI abbia potuto legiferare su un tema così delicato. È vero, infatti, che in base alla normativa vigente (art. 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), che regolamenta i contributi e le modalità di partecipazione tra i consorziati. Il quadro descritto, però, non determina né assegna al Consorzio un potere legislativo tale da definire ciò che è imballaggio da ciò che non lo è, peraltro in contrasto con le disposizioni comunitarie che definiscono con il termine imballaggio quello legato alle fasi di trasporto e di vendita e non rivolto alle fasi di produzione interne all'azienda,
si chiede di sapere:
se sia legittima la delibera CONAI citata in premessa e quali iniziative urgenti si intendano adottare per evitare che la decisione del CONAI neutralizzi in buona parte l’intervento del Ministero dell’agricoltura a favore delle aziende florovivaistiche italiane;
quali siano le prospettive di crescita del settore sul mercato internazionale, dove i competitor non sono soggetti al pagamento per i mezzi di produzione.
RISPOSTA
Legislatura 19ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 33 del 30/03/2023
Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00300, premettendo che il florovivaismo rappresenta una delle tradizionali eccellenze italiane che, con l'impiego di oltre 100.000 addetti in 27.000 aziende, vale più 2,5 miliardi di euro.
Dopo aver sottolineato che, in numerosi comprensori regionali, il florovivaismo costituisce uno dei settori trainanti dell'agricoltura e un elemento identificativo di alcune realtà territoriali, puntualizza che, all'interno del sistema agricolo, esso si distingue per complessità biologica, tecnica, commerciale e organizzativa.
Infatti, le ridotte dimensioni aziendali, la debole capacità di aggregazione dell'offerta e la mancanza di standard condivisi dei prodotti, le carenze logistiche, i costi di produzione troppo elevati, la forte competizione con i prodotti dei Paesi in via di sviluppo, la stessa commercializzazione e il consumo dei fiori recisi, l'assenza di un supporto normativo sono condizioni che investono tutto il settore nel suo complesso e ne limitano lo sviluppo.
Reputa dunque necessaria una legge quadro nazionale di riferimento per il settore. Ricorda in proposito che, nella passata legislatura, è stato presentato un disegno di legge approvato alla Camera poi passato al Senato, sul quale ha svolto la funzione di relatore, che non ha potuto essere approvato in via definitiva.
Comunica poi che, pur avendo presentato in Senato un nuovo disegno di legge a sua firma, per raggiungere l'obiettivo in tempi più celeri è in corso l'elaborazione di un disegno di legge governativo di delega, già preannunciato alla Presidenza del Consiglio con una nota del 7 febbraio scorso. L'obiettivo è di realizzare un testo unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della relativa filiera.
Afferma peraltro che, per rilanciare il settore florovivaistico nel suo complesso, occorre favorire forme di aggregazione fra produttori, quali le organizzazioni di produttori (OP), che appaiono in grado, grazie alle maggiori dimensioni economiche, di ridurre, soprattutto per le aziende più piccole, i passaggi intermedi tra produttore e consumatore e di aumentarne il potere contrattuale.
Puntualizza indi che la materia oggetto dell'interrogazione non rientra nelle competenze del Dicastero, bensì in quelle del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo il quale le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del codice dell'ambiente e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva. Occorre, però, tener conto che il codice dell'ambiente stabilisce prescrizioni anche ai fini dei beni in polietilene, materiale da cui è composta una rilevante parte dei vasi immessi sul mercato; questi rientrano, a norma di legge, nelle competenze dei consorzi e dei sistemi autonomi istituiti ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Al fine di facilitare l'identificazione dei prodotti da considerare imballaggi, il codice dell'ambiente, nell'Allegato E, parte quarta, fornisce specifici criteri esplicativi sui quali basare la definizione di imballaggio. Quanto ai vasi da fiori, in linea con la normativa europea, sono considerati imballaggi quando sono usati "solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita"; non si configurano come imballaggi quando sono "destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita".
Fa presente quindi che la circolare predisposta dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) fa seguito a diversi confronti tra il consorzio e le principali associazioni di categoria interessate, ed è intervenuta per dirimere alcuni contrasti interpretativi in merito alla natura dei vasi da fiore. In particolare, si è ritenuto che lo spessore potesse valere quale criterio tecnico finalizzato a determinare se un vaso da fiori debba essere considerato imballaggio o meno, e dunque assoggettato al contributo ambientale applicato dal CONAI medesimo. Ne deriva che sono considerati imballaggi i vasi in plastica per fiori/piante con spessore inferiore a 0,8 mm, indipendentemente dal diametro e da altre caratteristiche strutturali. La circolare stabilisce altresì che i vasi sono soggetti ad applicazione del contributo ambientale qualora siano adibiti al contenimento di fiori-piante per il consumatore o per l'utente finale, mentre non risultano soggetti all'applicazione del contributo quando sono impiegati esclusivamente nel circuito "B2B".
Informa altresì che nella circolare del CONAI è richiamata la sentenza n. 8638 del 2022 del Tribunale di Roma, nella quale è indicato "che i vasi siano da considerarsi imballaggi in funzione del possesso di determinati requisiti anche strutturali, quali possono essere appunto il diametro e/o lo spessore".
Ciò detto, il Ministero dell'ambiente assicura che l'applicazione della richiamata circolare prevede una fase di monitoraggio per consentire al CONAI di valutare eventuali aggiornamenti e modifiche, in un'ottica di continua condivisione fra gli operatori del settore. Acquisiti i risultati di questo monitoraggio, sarà avviata una interlocuzione con i sistemi di gestione e le principali associazioni imprenditoriali nazionali interessate dalla tematica, al fine di verificare quali modalità di gestione dei vasi da fiore siano più efficienti e garantiscano la corretta riconducibilità della responsabilità ambientale dei rifiuti prodotti.
In tale ottica, riferisce che il Ministero dell'ambiente intende avviare ulteriori confronti con il CONAI, anche al fine di verificare la fonte normativa alla base dell'adozione della circolare. Tenuto conto che la circolare è stata adottata nonostante le proteste delle rappresentanze delle aziende florovivaistiche, secondo le quali i vasi rappresentano elementi imprescindibili per lo sviluppo e la crescita delle piante e come tali debbono essere considerati "mezzi di produzione" esentati dal Contributo Ambientale Conai (CAC), assicura che la questione avrà la dovuta attenzione, anche alla luce delle risultanze delle interlocuzioni che il Ministero dell'ambiente intende avviare, al fine di scongiurare, ove possibile, questo ulteriore aggravio economico che rischierebbe di penalizzare ulteriormente le imprese del settore.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) si dichiara soddisfatto della risposta fornita, augurandosi che proseguano i confronti con il CONAI e che diano i risultati attesi.
Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.