Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 052 del 23/03/2023: Interrogazione: disciplina del congedo parentale

venerdì 24 marzo 2023


Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 052 del 23/03/2023

Interrogazione 3-00211 sulla disciplina del congedo parentale:

TESTO

Pubblicato il 14 febbraio 2023, nella seduta n. 37

MANCINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –

Premesso che:

l’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, prevede che “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva";

nel sistema sindacale italiano, tra legge e contratto collettivo si instaurano rapporti di gerarchia, fondati sull’inderogabilità della norma legale da parte del contratto collettivo, oltre che di integrazione funzionale, incentrati sui rinvii operati dalla legge alla disciplina pattizia;

ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, le clausole che si pongono in contrasto con le norme inderogabili di legge sono nulle; è, invece, normalmente ammessa la deroga in melius della disciplina legale da parte del contratto collettivo (principio del favor), a meno che la stessa legge non preveda un’inderogabilità assoluta;

considerato che, negli ultimi anni, il congedo parentale sta subendo modificazioni notevoli, in quanto ritenuto strumento efficace per contrastare il crollo demografico, favorire la natalità e sensibilizzare i genitori per quanto riguarda i doveri relativi alla cura dei propri figli;

valutato inoltre che la legge di bilancio per il 2023, all’articolo 1, comma 359, ha previsto l’incremento del trattamento economico del congedo stesso dal 30 all’80 per cento per la durata massima di un mese, in alternativa tra i genitori, e fino al compimento di 6 anni del figlio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che le previsioni diverse riservate alla contrattazione collettiva, relative ai contratti collettivi conclusi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 105 del 2022 all’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, possano essere solo migliorative e non anche peggiorative rispetto alle disposizioni di legge.

RISPOSTA

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, ringrazio la senatrice interrogante per avere chiesto al Governo chiarimenti in ordine ai rapporti tra le previsioni della contrattazione collettiva e le disposizioni normative in materia di congedo parentale dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 105 del 2022.

Il Governo è particolarmente sensibile alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori con riferimento alla doverosa conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze delle famiglie.

In questo contesto il sistema delle tutele apprestate dai cosiddetti congedi parentali ha conosciuto un'importante novella con l'adozione del decreto legislativo n. 105 del 2022, emanato in attuazione della direttiva UE 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare.

L'articolo 2 del decreto ha previsto che «i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva». La ratio della norma è quella di parificare, sul versante previdenziale i periodi di congedo parentale all'attività lavorativa, non penalizzando quindi le lavoratici e i lavoratori che si debbono assentare dal lavoro per dedicarsi alle proprie esigenze familiari.

Dunque, dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto), la fruizione del congedo parentale non penalizzerà più le lavoratrici e i lavoratori, eccezion fatta per la fruizione dei cosiddetti emolumenti accessori, che vengono corrisposti soltanto se vi sia un'effettiva presenza in servizio, a meno che la contrattazione collettiva non disponga diversamente. Questa previsione è riconducibile a un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, secondo cui la contrattazione collettiva può derogare solo in melius a quanto stabilito dalle disposizioni normative.

In risposta dunque al quesito posto, posso dire che nessun contratto collettivo può disporre legittimamente trattamenti inferiori alle previsioni di legge che prevalgono sempre sulle eventuali diverse disposizioni contrattuali peggiorative, non rilevando la data di stipulazione del contratto collettivo.

MANCINI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI (FdI). Signor Presidente, sono soddisfatta della risposta, che rientra proprio nell'ottica in cui ci poniamo come Gruppo Fratelli d'Italia, ossia quella di rimettere al centro la natalità e prevedere di introdurre tutti quegli strumenti e quelle facilitazioni che possano venire incontro a questo autunno demografico che si deve invertire. Signor Sottosegretario, la ringrazio dunque per la pronta risposta.