Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 92 del 4.8.2022
giovedì 4 agosto 2022
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 92
4 Agosto 2022
Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 4 agosto 2022, alle ore 16.45 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.
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DECRETO “AIUTI BIS”
Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
Il decreto-legge interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti.
Quanto ai rincari nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti, il decreto interviene innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas.
In secondo luogo, il decreto azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e riduce l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Inoltre, sempre per il quarto trimestre 2022, l’ARERA provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre.
Infine, si prorogano i crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 e si dispone la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022.
Quanto all’emergenza idrica, si stanziano risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità, si accelerano gli affidamenti del servizio idrico integrato (prevedendo appositi termini per gli enti di governo dell’ambito che non hanno ancora provveduto all’affidamento e l’attivazione di specifici poteri sostitutivi in caso di inerzia) e si consente alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso di siccità.
Il decreto stanzia inoltre risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni, città metropolitane e province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016. Sono inoltre stanziate risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Quanto alle politiche sociali, si dispone la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima. Si prevede inoltre l’anticipo al 1° ottobre 2022 della rivalutazione delle pensioni, l’estensione del “bonus 200 euro” a lavoratori attualmente non coperti e il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi.
Quanto agli investimenti, sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I). Inoltre, il Fondo per l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili è rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine di contrastare il caro-materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche in relazione a progetti di tutela ambientale, e gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-IPCEI, nonché il Fondo Unico Nazionale Turismo.
Infine, è rafforzato il meccanismo di valutazione permanente dei docenti, obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento al riconoscimento delle risorse da destinare alla retribuzione integrativa e sono introdotte norme per contrastare in modo più efficace le minacce cibernetiche che coinvolgono la sicurezza nazionale.
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RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE
Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del processo penale, approvata dal Parlamento il 23 settembre 2021.
Il testo introduce norme che mirano a rafforzare il rispetto del diritto costituzionale delle vittime e degli imputati a una ragionevole durata del processo e a raggiungere l’obiettivo, stabilito con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di ridurre la durata media dei processi penali del 25% entro il 2026. Gli interventi riguardano la procedura penale, il sistema sanzionatorio penale e la giustizia riparativa.
Sul fronte della procedura penale, si interviene sull’intero percorso processuale: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale.
Tra le novità, l’implementazione del processo penale telematico: più digitalizzazione e uso delle tecnologiche informatiche lungo l’intero procedimento: per esempio, notificazioni per via telematica e trasmissione dei fascicoli tra gli uffici giudiziari in forma digitale per ridurre i c.d. tempi di attraversamento tra le fasi processuali, che talora richiedono mesi o anni.
Sono rimodulati i termini di durata massima delle indagini preliminari, con l’introduzione di un meccanismo di discovery degli atti, nella salvaguardia del segreto investigativo, per evitare la stasi del fascicolo, nell’interesse di indagati e vittime.
Si valorizza la funzione deflattiva dei riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato, decreto penale di condanna, giudizio immediato), con la possibilità, tra l’altro, di estendere il patteggiamento alla confisca facoltativa e alle pene accessorie.
Più filtri per la celebrazione dei processi: nell’udienza preliminare, prevista per i reati più gravi, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Introdotta poi un’udienza predibattimentale per i reati meno gravi, con citazione diretta a giudizio, sempre allo scopo di filtrare i procedimenti.
Ricorso in appello inammissibile, in caso di mancanza di specificità dei motivi. Inappellabili le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, che può essere applicato in sostituzione di pene detentive inflitte fino a tre anni.
Sul sistema sanzionatorio, gli interventi rispondono ad una duplice finalità: diversificare e rendere più effettive le pene; incentivare la definizione anticipata del procedimento.
Si realizza una riforma del sistema di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie, per renderle sanzioni effettive e certe. Da tempo si registrano tassi di riscossione e conversione delle pene pecuniarie ridottissimi (1% di esecuzione, 0,4 di riscossione, secondo i dati del Casellario giudiziale relativi al 2019, con una perdita per il bilancio dello Stato, solo in quell’anno, di oltre due miliardi di euro): per chi non paga, la pena pecuniaria si può convertire in misure limitative della libertà personale, secondo un modello sperimentato in Europa Si distingue tra mancato pagamento colpevole e incolpevole in caso di insolvibilità.
Inoltre, si attua una riforma organica e di sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, dando risposta al problema dei cosiddetti “liberi sospesi”, migliaia di condannati a pene inferiori ai 4 anni che hanno già accesso alle misure alternative al carcere, ma che solo dopo anni scontano la pena disposta dai Tribunali di sorveglianza. Per rendere effettive e tempestive le condanne, ora sarà il giudice di cognizione, all’esito di un’udienza di sentencing, sul modello anglosassone, ad applicare subito le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare e semilibertà). Le pene sostitutive non si applicano ai reati di criminalità organizzata e ai reati dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario.
Si amplia l’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con “messa alla prova”, come indicato dalla legge delega, ad un insieme circoscritto di reati puniti con pena non superiore a sei anni. Si prevede che il pubblico ministero possa, se lo ritiene opportuno, proporre all’indagato/imputato la messa alla prova, ottenendo la definizione anticipata del procedimento con ricadute positive sui tempi complessivi dei processi penali.
Si interviene anche sull’istituto della particolare tenuità del fatto in una triplice direzione: estensione dell’ambito di applicabilità ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato; esclusione dall’applicazione ad alcuni reati, tra cui la violenza sessuale, lo stalking e tutti i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica riconducibili alla Convenzione di Istanbul; i reati in materia di stupefacenti, la corruzione e i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, l’incendio boschivo.
Sarà il giudice a valutare in concreto l’eventuale tenuità del fatto, senza alcun automatismo. Resta fermo che la causa di non punibilità non si applica se il comportamento è abituale.
Si estende il regime di procedibilità a querela per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio per favorire il risarcimento del danno, la riparazione dell’offesa e la definizione anticipata dei procedimenti, con remissione della querela.
Sulla giustizia riparativa, in linea con la legge delega approvata dal Parlamento, si fornisce per la prima volta una cornice normativa a prassi già diffuse, sulla base della normativa europea e internazionale. Sono istituiti, con il coinvolgimento degli enti locali, centri per la giustizia riparativa in ogni Corte d’Appello. La giustizia riparativa si affianca, senza sostituirsi, al processo penale, nell’interesse delle vittime dei reati. La riforma fa seguito alla Dichiarazione di Venezia dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa, adottata durante il semestre di presidenza italiano.
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ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI EUROPEE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri competenti, ha approvato due decreti legislativi (uno in esame preliminare, uno in esame definitivo) di attuazione di disposizioni europee.
Di seguito l’elenco dei provvedimenti approvati, con l’indicazione dei Ministri proponenti.
- Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Ministro della salute, Ministro dello sviluppo economico, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro della transizione ecologica – esame preliminare)
- Attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (Ministro della salute – esame definitivo)
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CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO
Modifiche al Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, al fine di armonizzarne la disciplina con le disposizioni inerenti all'accertamento qualificato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche al Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, al fine di armonizzarne la disciplina con le disposizioni inerenti all'accertamento qualificato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29.
Il testo interviene nell’ambito del riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, con modifiche organiche al regolamento vigente inerente alle entrate, al fine di armonizzarne la disciplina con l’accertamento qualificato, rappresentato dall’iscrizione nello stato di previsione dell'entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento.
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DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato:
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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, alla luce degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Neviano (LE) ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l’affidamento della gestione del Comune a una commissione straordinaria per un periodo di diciotto mesi.
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INFORMATIVE
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli ha svolto una informativa in merito alle opzioni per la tutela, in sede europea, dell’aceto balsamico italiano DOP.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato 39 leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare:
la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 8 del 09/06/2022, “Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ordinamento civile e tutela della salute, violano gli articoli 81 e 117, comma 2, lett. l), e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione;
la legge della Regione Abruzzo n. 9 del 09/06/2022, “Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d’acqua a uso idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di concorrenza, violano l’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione;
la legge della Regione Molise n. 11 del 23/06/2022, “Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza - Linee guida”, in quanto talune disposizioni in materia sanitaria, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 117, terzo comma, e 120 della Costituzione;
la legge della Regione Calabria n. 22 del 07/07/2022, “Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria”, in quanto talune disposizioni ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile e professioni violano l’articolo 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione;
la legge della Regione Sardegna n. 11 del 06/07/2022, “Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Calabria n. 16 del 07/06/2022, “Interventi normativi sulle leggi regionali n. 11/2011, N. 8/2002, n. 38/2012, n. 10/2022, n. 15/2007 e misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale”;
la legge della Regione Calabria n. 17 dell’08/06/2022, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)”;
la legge della Regione Abruzzo n. 10 del 16/06/2022, “Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”;
la legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 16/06/2022, “Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro”;
la legge della Regione Lazio n. 10 del 17/06/2022, “Promozione delle Politiche a favore dei diritti delle Persone con disabilità”; la legge della Regione Lazio n. 11 del 17/06/2022, “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie”;
la legge della Regione Basilicata n. 14 del 27/06/2022, “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)”;
la legge della Regione Basilicata n. 15 del 23/06/2022, “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano”;
la legge della Regione Basilicata n. 16 del 27/06/2022, “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020 del Parco Naturale Regionale del Vulture”;
la legge della Regione Puglia n. 10 del 29/06/2022, “Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 33 (Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico)”;
la legge della Regione Puglia n. 11 del 29/06/2022, “Modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio)”;
Legge statutaria Emilia Romagna BUR n. 238 del 03/08/2022, “Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione”;
la legge della Regione Calabria n. 19 del 04/07/2022, “Modifica delle disposizioni transitorie, sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all’articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento”;
la legge della Regione Calabria n. 20 del 04/07/2022, “Integrazione all’articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (norme per i servizi di trasporto pubblico locale)”;
la legge della Regione Toscana n. 21 del 22/06/2022, “Disposizioni per la promozione dell'attività fisica. Modifiche alla l.r. 21/2015”;
la legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 06/07/2022, “Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”;
la legge della Regione Calabria n. 21 del 07/07/2022, “Interventi normativi sulle leggi regionali n.32/2021, n. 11/2004, n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 36/1986 e misure in materia di personale, nonché in materia di Trasporto e di circolazione veicoli storici”;
la legge della Regione Calabria n. 23 del 07/07/2022, “Norme per l’incremento, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura calabrese”;
la legge della Regione Calabria n. 25 del 07/07/2022, “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso”;
la legge della Regione Piemonte n. 8 del 05/07/2022, “Istituzione della giornata regionale del valore alpino”;
la legge della Regione Sardegna n. 10 del 06/07/2022, “Assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale 2022/2024 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio”;
la legge della Regione Lombardia n. 13 del 06/07/2022, “Riconoscimento di debiti fuori bilancio”;
la legge della Regione Toscana n. 22 dell’01/07/2022, “Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Rifinanziamento di interventi della l.r. 3/2022”;
la legge della Regione Veneto n. 14 del 05/07/2022, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve””;
la legge della Regione Veneto n. 15 del 05/07/2022, “Promozione del gelato tradizionale di qualità in Veneto”;
la legge della Regione Veneto n. 16 del 05/07/2022, “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale.”;
la legge della Regione Lazio n. 12 del 12/07/2022, “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (disposizioni in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e Successive modifiche. Disposizioni varie”;
la legge della Regione Lazio n. 13 del 12/07/2022, “Modifica della perimetrazione della riserva naturale regionale “Tor Caldara”;
la legge della Regione Marche n. 14 del 04/07/2022, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2019, n. 38 (Disposizioni in materia di equo compenso”;
la legge della Regione Marche n. 15 del 04/07/2022, “Proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi”;
la legge della Regione Abruzzo n. 11 del 13/07/2022, “Disposizioni in materia di funzioni relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti”;
la legge della Regione Puglia n. 12 del 13/07/2022, “Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517)”;
la legge della Regione Toscana n. 23 del 05/07/2022, “Ulteriori disposizioni relative all’attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). Modifiche alla l.r. 12/2022”;
la legge della Regione Toscana n. 24 del 06/07/2022, “Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005”.
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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 19.15.