Commissione 7ª - Interrogazioni

giovedì 16 settembre 2021


[SINDACATO%20ISPETTIVO]Legislatura 18ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 258 del 15/09/2021

SINDACATO ISPETTIVO 

Interrogazioni   

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde all'interrogazione n. 3-02543 della senatrice Angrisani, sull'inclusione dei corsi di laurea LS-13 e LM-19, quali titoli di accesso per la partecipazione alle procedure concorsuali per le nuove classi di concorso A-12 e A-22, ricordando che i requisiti concernenti i titoli di studio utili all'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria sono attualmente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che ha adottato il "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e dal successivo decreto ministeriale del 9 maggio 2017, n. 259, che ne ha disposto la revisione e l'aggiornamento.

Allo stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", è stata istituita presso il Ministero dell'istruzione una apposita Commissione tecnica incaricata di procedere alla formulazione di una proposta di revisione e di aggiornamento delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria, ivi inclusi i relativi titoli di studio di accesso.

Assicura che in tale sede sarà oggetto di attenta valutazione la revisione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, al fine dell'inclusione dei codici di laurea LS-13 e LM-19, quali titoli di accesso per la partecipazione alle procedure concorsuali per le nuove classi di concorso A-12 e A-22, come auspicato nell'interrogazione in titolo.

La senatrice ANGRISANI (Misto-l'A.c'è-LPC) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatta della risposta. Auspica che la Commissione citata dal Sottosegretario si insedi rapidamente per superare la questione oggetto dell'interrogazione.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde poi all'interrogazione n. 3-02725 a prima firma della senatrice Bottici, sulle disposizioni relative alla mobilità del personale docente, ricordando che l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, come recentemente modificato dal decreto-legge n. 73 del 2021, stabilisce un vincolo di permanenza triennale nell'istituzione scolastica di titolarità per tutti i docenti immessi in ruolo a partire dall'anno scolastico 2020/2021 così da soddisfare le legittime aspettative dei docenti senza ledere il principio della continuità scolastica a garanzia degli studenti e delle studentesse.

Vengono comunque fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero, che dunque legittimano una deroga al vincolo di permanenza attualmente triennale.

Inoltre, rammenta come il vincolo di permanenza non si applica al personale di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa; inoltre non si applica al personale di cui all'articolo 33, comma 6, della legge n. 104, cioè alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.

La non applicazione del vincolo di permanenza per tali categorie di personale è comunque subordinata al fatto che le suddette condizioni di handicap grave siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali.

La scelta legislativa, in consonanza con l'articolo 3 della Costituzione, origina dall'intento di contemperare il diritto alla tutela del soggetto disabile sancito dalla legge n. 104 con l'interesse al buon andamento e all'imparzialità della pubblica Amministrazione che, in materia di vincoli alla mobilità, si declina nell'esigenza di tutelare i principi del diritto allo studio e della continuità didattica che si realizza attraverso un organico stabile. Inoltre, la decisione del legislatore di consentire le deroga al vincolo soltanto alla categoria di docenti beneficiari dell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104, purché le condizioni di handicap grave siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali, e non anche quella le cui condizioni di handicap grave siano anteriori rispetto alla data di iscrizione ai bandi concorsuali, non determina una disparità di trattamento perché le due categorie sono intrinsecamente diverse e non omogenee, sebbene entrambe beneficiarie dei diritti sanciti dalla più volte richiamata legge n. 104. L'elemento di discrimine è infatti rappresentato dal momento in cui è intervenuta la condizione di handicap grave.

Quanto alla richiesta di attribuire a tutti i docenti che assistono un parente con disabilità grave una priorità nella scelta della sede rispetto alle immissioni in ruolo si precisa che la legge riserva la competenza in materia di mobilità alla contrattazione collettiva nazionale che prevede le quote dei posti da destinare ai nuovi assunti in ruolo, le quote dei posti da destinare ai trasferimenti interprovinciali e quelle da riservare alla mobilità interprofessionale.

Pertanto, sovvertire tale ordine rischierebbe di compromettere il principio dell'autonomia contrattuale che il legislatore, delegando alla contrattazione collettiva la disciplina delle procedure di mobilità, ha dimostrato di voler tutelare.

Infine, ricorda che l'articolo 33, comma 5, della legge n. 104, che attribuisce al genitore o familiare lavoratore che assiste un parente o un affine in condizione di disabilità grave il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine disabile, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso.

Tuttavia, l'articolo 33, comma 5, non attribuisce al docente un diritto soggettivo incondizionato a usufruire della mobilità ordinaria e prevalente in modo assoluto sugli altri interessi che vengono in rilievo. Infatti, copiosa giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, valorizza la locuzione "ove possibile'', contenuta nell'articolo 33, comma 5, legge n. 104, che prevede: "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" per evidenziare che le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del docente vanno comunque bilanciate con le effettive e comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi di buon andamento e di imparzialità come stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), ringraziato il Sottosegretario, esprime soddisfazione in merito alla seconda parte della risposta, concernente le procedure di mobilità interprovinciale. Esprime perplessità, invece, in merito alla prima parte della risposta: si dichiara consapevole della difficoltà insita nel necessario bilanciamento dei diritti costituzionalmente garantiti che sono coinvolti, tra i quali in particolare quello alla salute. Tuttavia, non ritiene fondata l'affermazione, contenuta nella risposta, secondo cui il discrimine temporale indicato troverebbe fondamento nel riferimento a due categorie "intrinsecamente diverse e non omogenee", sottolineando come nel caso in questione si tratti di docenti che hanno comunque già prestato servizio nella scuola. Nel ribadire la necessità di evitare ogni forma di discriminazione, conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.