Commissione 9ª - Interrogazione: contaminazioni da sostanze non ammesse per i prodotti biologici
lunedì 12 luglio 2021
Legislatura 18ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 185 del 07/07/2021
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazione
Il sottosegretario BATTISTONI risponde all’interrogazione n. 3-02194, presentata dalla senatrice Caligiuri, rilevando in premessa che, in materia di contaminazioni da sostanze non ammesse per i prodotti biologici, il Regolamento (CE) 834/2007 e il suo Regolamento esecutivo 889/2008, non prevedono un limite quantitativo massimo oltre il quale è necessario procedere alla decertificazione/declassamento del prodotto contaminato, fatto salvo quanto previsto dalla normativa orizzontale in materia di contaminazioni da fitofarmaci.
La Commissione europea ha altresì chiarito che, per qualunque valore di residuo di una sostanza non ammessa, è necessario procedere all’indagine volta a determinare la causa di tale contaminazione e a stabilire se il prodotto soddisfi i requisiti della produzione biologica (prodotto conforme).
Pertanto, solo dopo che è stato eliminato qualsiasi dubbio di irregolarità o infrazione, il prodotto può essere venduto come biologico (articolo 91 del Regolamento (CE) 889/2008); la normativa europea prevede infatti che il prodotto contaminato, qualunque sia il valore di residuo di sostanza non ammessa, debba essere decertificato, se tale contaminazione è dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione.
In linea con la normativa europea di riferimento, al fine di tutelare principalmente il consumatore, la sua fiducia nei confronti dell’agricoltura biologica e il logo europeo che la contraddistingue, il D.M. 13 gennaio 2011, n. 309 ha introdotto una norma che prevede la decertificazione di un lotto di prodotto biologico contaminato anche nel caso in cui l’Organismo di controllo accerti che tale contaminazione non sia dovuta ad una irregolarità o ad una infrazione. Si parla in questo caso di contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile.
A tal fine, il citato decreto prevede una soglia massima di residuo di una sostanza non ammessa pari a 0,01 mg/kg, superata la quale il lotto deve essere in ogni caso decertificato.
Occorre comunque tener presente che il D.M. 10 luglio 2020, modificando il citato D.M. n. 309 del 2011, ha introdotto una soglia più alta nel caso di contaminazione da acido fosfonico. Tale modifica è stata introdotta considerando, non solo, la minore sensibilità dei metodi di analisi ad oggi utilizzati per la rilevazione di acido fosfonico, ma anche tenendo presente quanto rappresentato da tutto il settore dell’agricoltura biologica, relativamente a talune problematiche colturali che possono portare a contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di questo prodotto con valori di residui spesso più alti della soglia dello 0,01 mg/kg.
Successivamente, l'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020) ha disposto che, per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche qualora, a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo, la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo.
Per quanto detto, atteso che ad aggi il Mipaaf non ha ancora stabilito (come previsto dal citato articolo 43) specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree, i prodotti delle colture arboree potranno recare l’indicazione del metodo biologico anche se contaminati, sino ad una soglia pari a quella prevista dal Regolamento (CE) n. 396/2005,qualora l’Organismo di controllo abbia accertato che la contaminazione da acido fosforoso non sia dovuta ad una irregolarità o infrazione e che la contaminazione stessa sia attribuibile alla natura vulcanica del suolo.
Precisa che il predetto articolo 43 introduce una deroga ad una norma nazionale che non si applica ai prodotti provenienti da altri Stati Membri o importati da Paesi terzi, per i quali vige la sola normativa europea di riferimento, ovvero il Regolamento (CE) n. 834/2007 e il relativo Regolamento esecutivo.
Il Sottosegretario rileva infine che, nel caso dei prodotti biologici trasformati, il predetto D.M. 13 gennaio 2011 (punto 4 dell’Allegato 2) prevede che i limiti di acido fosfonico vadano applicati tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasformazione e miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto.
Va evidenziato che, stante l’assenza di norme armonizzate di riferimento dell’Unione europea, vengono adottati specifici fattori di trasformazione (o di processo) individuati dall’Amministrazione sanitaria a seguito di appositi studi e ricerche di natura tecnico-scientifica.
Conclude assicurando la Senatrice interrogante sulla costante attenzione che il Ministero riserva ad un settore, come quello in esame, che rappresenta un elemento di forza del comparto agricolo per il riconosciuto valore aggiunto dei suoi prodotti, per gli effetti positivi sull’ambiente, sulla salute pubblica, sullo sviluppo rurale e sul benessere animale.
La senatrice CALIGIURI (FIBP-UDC) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatta della risposta fornita. Sottolinea come il tema dell’agricoltura biologica sia particolarmente sentito nell’intero mondo agricolo e ricorda come la Commissione abbia dedicato all’argomento particolare attenzione, approvando recentemente un disegno di legge. Rileva con soddisfazione che, secondo quanto si evince dalla risposta fornita dal Sottosegretario, risulta che nel caso di superamento dei limiti di acido fosforoso nell’ipotesi di contaminazione attribuibile alla natura del suolo non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Sollecita in conclusione il Governo ad adoperarsi per porre in essere interventi concreti a tutela del comparto.
Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell’interrogazione.