Bilancio, PA Trento: Sentenza n. 107/2021 Corte Costituzionale.
giovedì 27 maggio 2021
Pubblicata sul sito della Corte Costituzionale la Sentenza n. 107/2021 del 14/04/2021 depositata il 27.05.2021
Udienza Pubblica del 13/04/2021, Presidente: CORAGGIO, Redattore: BUSCEMA
Norme impugnate: Art. 39, c. 14° quater, 14° quinquies, 14° sexies e 14° septies, del decreto-legge 30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28/02/2020, n. 8.
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria - Modifica al comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 - Inapplicabilità per gli anni dal 2023 al 2033 della riduzione dei trasferimenti erariali di cui comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 - Modifica al comma 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 - Regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e definizione dei criteri e delle modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Inapplicabilità per gli anni dal 2023 al 2033 - Previsione che, in assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al comma 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 - Inserimento del comma 322-bis all'art. 1 della medesima legge - Previsione, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, che le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 dell'art. 1 e all'art. 2, comma 64, del decreto-legge n. 262 del 2006 sono destinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'art. 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018 - Modifiche all'art. 2, comma 64, del decreto-legge n. 262 del 2006 - Misure in materia di riscossione - Sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali per gli anni dal 2023 al 2033 - Previsione che, in assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al comma 64 dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006.
Dispositivo: illegittimità costituzionale