Emergenza covid-19: spetta allo Stato, non alle Regioni, determinare misure necessarie al contrasto della pandemia, Regione Valle d'Aosta: Sentenza n. 37/2021 Corte Costituzionale.

sabato 13 marzo 2021


S. 37/2021 del 24/02/2021

Pubblicata sul sito della Corte Costituzionale la Sentenza n. 37/2021 del 24.02.2021 depositata il 12.03.2021

Norme impugnate: Artt. 2, c. 4°, 6°, 7°, 9°, da 11° a 16°, 18° e da 20° a 25°, 3, c. 1°, lett. a), e 4 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza), nonché dell'intero testo della medesima legge regionale.

 

Oggetto: Salute - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione in relazione allo stato di emergenza - Misure per l'esercizio delle attività - Esonero dall'obbligo di coprirsi naso e bocca per le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l'utilizzo delle mascherine - Disciplina dello svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria - Disciplina dello svolgimento delle attività agricole, della caccia, della pesca e della cura degli animali addomesticati e del bestiame - Deroghe alle disposizioni emergenziali per eventi e manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione, nonché per eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Regione - Previsione, a condizione del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, della riapertura delle attività commerciali al dettaglio, della riapertura dei servizi alla persona e degli altri settori dei servizi - Previsione, a condizione del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, che i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche, e gli impianti a fune a uso sportivo o turistico-ricreativo possono svolgere regolare attività - Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività formative delle scuole dell'infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università - Disciplina della programmazione del trasporto pubblico locale erogato dalle aziende da parte dell'assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti - Poteri di intervento dei sindaci in materia di contenimento del contagio da COVID-19 - Previsione che, qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Regione - Poteri di intervento del Presidente della Regione - Previsione dello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private qualora sia possibile seguire le misure di sicurezza stabilite - Costituzione di una Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 - Compiti - Compito di promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali gli enti locali, le forze dell'ordine ed eventuali portatori di interessi.

 

Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza

pronuncia_37_2021.pdf