DL 150/2020 - Art. 8: rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario
giovedì 12 novembre 2020
Atto Camera: 2772
Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario" (2772)
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C. 2772 [ PDF ] [ EPUB ] Disegno di legge presentato il 10 novembre 2020 |
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020.
Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario
OMISSIS
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Articolo 8.
(Rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario)
1. Limitatamente all'anno 2020, considerato il quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica e al carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, hanno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo.
2. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.
Articolo 9.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 8 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 10.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 2020
MATTARELLA
Stralcio relazione
Capo II – Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
L'articolo 8, in considerazione della complessiva e diffusa gravità del quadro epidemiologico esistente in tutto il territorio nazionale, interviene eccezionalmente sulla disciplina in materia di rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
In particolare, al comma 1 si prevede che, limitatamente all'anno 2020, per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo, le elezioni hanno luogo non prima del novantesimo e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo al verificarsi delle circostanze che rendono necessario il rinnovo o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
Si prevede altresì, al comma 2, che, fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il consiglio e la giunta in carica, per i quali vige il regime della prorogatio dei poteri, continuino a svolgere compiti e funzioni secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi statuti (la disciplina della prorogatio degli organi elettivi regionali, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, rientra infatti nella competenza degli statuti regionali: sentenze n. 304 del 2002, n. 196 del 2003 e n. 44 del 2015), e in ogni caso siano tenuti a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a fare fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria in atto.
L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8.