Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.63 del 10.09.2020

giovedì 10 settembre 2020


Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.63

10 Settembre 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 10 settembre 2020, alle ore 12.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

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SCUOLA

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese e del Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.

In considerazione della situazione pandemica e del rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, il testo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020.

Inoltre, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia, si prevede che la maggiore spesa sostenuta dai comuni, rispetto a quella dell’anno 2019, per personale educativo, scolastico e ausiliario con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non si computi nel calcolo dei limiti di spesa previsti per le forme di lavoro flessibile dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

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EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, relativo all’attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.

Il regolamento reca una modifica alla disciplina in materia di equipaggiamento marittimo, inteso quale qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure sistemato successivamente e destinato a garantire una adeguata sicurezza sia per il personale imbarcato che per l’ambiente marino. La modifica riguarda, in particolare, i requisiti per il riconoscimento degli organismi per la valutazione della conformità di tale equipaggiamento alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili.

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DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa.

Il testo adegua le disposizioni di recepimento della direttiva, per lo più allo scopo di migliorarne il coordinamento formale con la normativa vigente, sulla base delle medesime norme di delega e delle finalità già previste.

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DISTACCO DEI LAVORATORI NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

L’obiettivo delle nuove norme è quello di adeguare l’ordinamento nazionale a quello europeo nel settore del distacco transnazionale dei lavoratori e di limitare quindi il dumping sociale e salariale. Si mira a rafforzare la parità di trattamento tra lavoratori “locali” e lavoratori distaccati, attraverso la riaffermazione del principio per cui le imprese distaccatarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti “interni”.

A tal fine viene ampliato l’elenco delle condizioni di lavoro e occupazione per cui si prevede l’applicazione della legge dello Stato membro ospitante, anche mediante l’inclusione della disciplina in tema di alloggio, indennità o rimborso spese in caso di trasferte o viaggi richiesti dalla società distaccataria.

In attuazione della direttiva viene inoltre introdotta la “trasparenza retributiva” sulla cui base ciascuno Stato membro è obbligato a pubblicare in un unico sito web istituzionale, senza indebito ritardo e in maniera trasparente, le informazioni su tutte le condizioni di lavoro e di occupazione compresi gli elementi costitutivi della retribuzione.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

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DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO NELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sulla disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’Amministrazione penitenziaria (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2006, n. 314, sulla disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’amministrazione penitenziaria.

Il regolamento interviene sulla determinazione del canone di occupazione degli alloggi assegnati in concessione onerosa stabilendo che, per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti i Comuni, si faccia riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate.

Viene inoltre previsto che i titolari di una concessione nei centri storici di tutti i comuni hanno, solo alla prima scadenza, diritto di prelazione ai fini della riassegnazione dell’alloggio, salvo l’accertamento, da parte dell’Amministrazione, che ragioni di servizio nel frattempo sopravvenute non comportino il diritto all’assegnazione dell’immobile a titolo gratuito.

Il testo tiene conto del parere espresso dal Consiglio di Stato.

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PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione per dodici mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza.

Per consentire alla regione di far fronte alle prime necessità legate all’emergenza, è stato quindi deliberato lo stanziamento di 6.800.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

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NOMINE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:

  • su proposta del Presidente Giuseppe Conte, sentito il parere del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, la nomina del Presidente di sezione Guido CARLINO a Presidente della stessa Corte;
  • su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, acquisito il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, la nomina dell’avvocato Giuseppe Busia a Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché della dott.ssa Laura Valli, del dottor Luca Forteleoni, dell’avv. Paolo Giacomazzo e dell’avv. Consuelo del Balzo a componenti della medesima Autorità;
  • su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, il conferimento delle funzioni di Direttore della Direzione degli armamenti aeronautici del Segretariato generale della difesa, al generale ispettore r.n. del Corpo del genio aeronautico dell’Aeronautica militare Giuseppe Antonio LUPOLI.
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    LEGGI REGIONALI

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quarantadue leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato:

    di impugnare

    1. la legge della Regione Marche n. 30 del 09/07/2020, recante “Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale””, in quanto l’articolo 1, commi 3 e 4, riguardanti la nomina dei direttori di dipartimento, invade la competenza concorrente statale in materia di tutela della salute, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di governance delle aziende sanitarie, in violazione dell’ articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    2. la legge della Regione siciliana n. 16 del 20/07/2020, recante “Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie”, in quanto l’articolo 1, comma 10, e l’articolo 1, comma 11, lettera b), in materia di trattamento economico del personale del Corpo forestale regionale, eccedono dalle competenze statutarie, e violano le competenze attribuite allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in materia di ordinamento civile, nonché dal terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica;
    3. la legge della Regione Veneto n. 29 del 24/07/2020, recante “Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto”, in quanto l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, riguardando la spesa del personale della Giunta e del Consiglio regionale, invade la competenza statale in materia di ordinamento civile e si pone in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione;
    4. la legge della Regione Toscana n. 69 del 24/07/2020, recante “Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011”, in quanto alcune disposizioni, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in merito all’inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato, violano l’articolo 117, secondo comma, lettera l), in materia di ordinamento civile, l’articolo 117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica, e il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione;
    5. la legge della Regione Toscana n. 73 del 24/07/2020, recante “Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia”, in quanto l’articolo 2, che reca la disciplina delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la potestà esclusiva in materia di tutela del paesaggio, nonché con l’articolo 9 della Costituzione, risultando altresì in contrasto con previsioni di principio in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, violando così l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    di non impugnare

    1. la legge della Regione Liguria n. 17 del 13/07/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1. (Testo Unico in materia di commercio)”;
    2. la legge della Regione Liguria n. 18 del 21/07/2020, recante “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria”;
    3. la legge della Regione Toscana n. 62 del 20/07/2020, recante “Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. Modifiche alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 22/2016”;
    4. la legge della Regione Umbria n. 7 del 16/07/2020, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.))”;
    5. la legge della Regione Valle Aosta n. 9 del 22/07/2020, recante “Finanziamento di interventi di investimento urgenti in ambito di edilizia scolastica e di viabilità e altre disposizioni urgenti”;
    6. la legge della Regione Piemonte n. 17 del 22/07/2020, recante “Disposizioni concernenti l’istituzione dell’elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione”;
    7. la legge della Regione Sardegna n. 22 del 23/07/2020, recante “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
    8. la legge della Regione Puglia n. 24 del 20/07/2020, recante “Censimento e mappatura degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici”;
    9. la legge della Regione Puglia n. 25 del 22/07/2020, recante “Valorizzazione antropologica-storica-culturale mar Piccolo di Taranto”;
    10. la legge della Regione Toscana n. 63 del 152107/2020, recante “Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008;
    11. la legge della Regione Veneto n. 28 del 24/07/2020, recante “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””;
    12. la legge della Regione Veneto n. 30 del 24/07/2020, recante “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019”;
    13. la legge della Regione Veneto n. 31 del 27/07/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS””;
    14. la legge della Regione Veneto n. 32 del 27/07/2020, recante “Norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio, disciplina delle vie del pascolo e per la valorizzazione della transumanza, riconosciuta quale patrimonio culturale immateriale della umanità”;
    15. la legge della Regione Veneto n. 33 del 27/07/2020, recante “Incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente impegnato nell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
    16. la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 2 del 27/07/2020, recante “Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol per l’esercizio finanziario 2019”;
    17. la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 3 del 27/07/2020, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022”;
    18. la legge della Regione Toscana n. 64 del 21/07/2020, recante “Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002”;
    19. la legge della Regione Toscana n. 65 del 22/07/2020, recante “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”;
    20. la legge della Regione Toscana n. 66 del 23/07/2020, recante “Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012”;
    21. la legge della Regione Toscana n. 67 del 23/07/2020, recante “Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008”;
    22. la legge della Regione Toscana n. 68 del 23/07/2020, recante “Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018”;
    23. la legge della Regione Toscana n. 70 del 24/07/2020, recante “Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002”;
    24. la legge della Regione Toscana n. 71 del 24/07/2020, recante “Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto”;
    25. la legge della Regione Toscana n. 72 del 24/07/2020, recante “Sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. Modifiche alla l.r. 57/2019”;
    26. la legge della Regione Campania n. 30 del 30/07/2020, recante “Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022”;
    27. la legge della Regione Campania n. 31 del 30/07/2020, recante “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 335 del 30 giugno 2020. Importo complessivo euro 19.489,56”;
    28. la legge della Regione Campania n. 32 del 30/07/2020, recante “Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 336 del 30 giugno 2020. Importo complessivo euro 993,69”;
    29. la legge della Regione Campania n. 33 del 30/07/2020, recante “Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 333 del 30 giugno 2020. Importo complessivo di euro 108.260,21”;
    30. la legge della Regione Campania n. 34 del 30/07/2020, recante “Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 334 del 30 giugno 2020. Importo complessivo euro 2.589,16”;
    31. la legge della Regione Marche n. 31 del 23/07/2020, recante “Disposizioni in materia di partecipazione all’elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche”;
    32. la legge della Regione Marche n. 32 del 23/07/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 “Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani””;
    33. la legge della Regione Marche n. 33 del 23/07/2020, recante “Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021)”;
    34. la legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 31/07/2020, recante “Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l’esercizio 2019”;
    35. la legge della Regione Emilia Romagna n. 3 del 31/07/2020, recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
    36. la legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 31/07/2020, recante “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
    37. la legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 31/07/2020, recante “Interventi urgenti per il settore agricolo ed agroalimentare. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2009”.

     

    Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione Piemonte n. 17 del 09/04/2019, recante: “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”, in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha modificato le disposizioni impugnate adeguandole alla normativa statale di riferimento, nonché la rinuncia parziale all’impugnativa della legge della regione Basilicata n.11 pubblicata sul B.U.R n. 26 del 29/06/2018 recante “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”, in quanto talune disposizioni impugnate sono state sostituite da una successiva legge della Regione.

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    Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 15.10.