Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Codice beni culturali e paesaggio: emendamenti

giovedì 28 febbraio 2008


 (in allegato la versione stampabile del documento, con le versioni "subordinate" di alcuni eemndamenti)

  

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, COMMA 4 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137, RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, IN RELAZIONE AL PAESAGGIO.

 

 

Punto 6) Elenco A – Conferenza Unificata

 

 

 

Le Regioni e le Province Autonome, nell’esprimere il proprio parere in merito alla presente modifica al D.Lgs 42/2004, tengono a sottolineare l’impegno profuso in questi anni affinché la tutela del paesaggio divenisse uno dei riferimenti fondamentali delle politiche regionali di fruizione e governo del territorio.

Ciò premesso, considerato l’iter istruttorio svolto sia a livello politico che a livello tecnico, relativamente al punto in oggetto, la Conferenza delle Regioni esprime parere favorevole sul testo in esame condizionato all’accoglimento integrale degli emendamenti di seguito riportati:

 

 

Articolo 131, comma 3:

 

3 Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio, , le norme del presente codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici, quale limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano sul territorio

Parere MiBAC: contrario.

 

 

Articolo 135, comma 2:

 

2. I piani paesaggistici, con riferimento al ’intero territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche  paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

Parere MiBAC : Favorevole

 

Articolo 137, comma 2

Dopo la parola associazioni eliminare la parola “ambientaliste”

Parere MiBAC: favorevole

 

Articolo 138, comma 3

3.E’ fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, d’intesa con la Regione, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136.

3.bis Il Ministero provvede comunque,ove l’intesa non fosse acquisita nel termine di 60 giorni.

Parere MiBAC : contrario

 

Articolo 141-bis, comma 2:

 

2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009 un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico. 

Parere MiBAC: favorevole

 

 

Articolo 143, comma 1, primo periodo e lettera a):

 

1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

a) ricognizione dell’intero territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

Parere MiBAC: favorevole

 

Articolo 143 comma 1, lett. d)

Prima delle parole “ individuazione di ulteriori immobili od aree, inserire la parola “eventuale”

Parere MiBAC : favorevole

 

Articolo 143 comma 3

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4 nonché quanto previsto dall’art. 146 comma 5.

Parere MiBAC : favorevole

 

 

Articolo 144, comma 1:

 

*1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi  delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tal fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.

Parere MiBAC: favorevole

 

 

Articolo 146:

 

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1  hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i  lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico - edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi  del comma 1, salvo  quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché  della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle ad ambiti sovracomunali appositamente definiti ai sensi delle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture analoghe a quelle regionali, in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1 , alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza , l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. Conclusa la verifica, l’amministrazione dà comunicazione all’interessato dell’inizio del relativo procedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. Entro i successivi quaranta giorni l’amministrazione, effettuati gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,  limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato  intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero  alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Qualora ritenga di dover esprimere una valutazione negativa in ordine al progetto presentato, il soprintendente, prima dello spirare del termine indicato al primo periodo, dà comunicazione dei relativi motivi ostativi alla amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale, affinché ne informi l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’amministrazione, acquisite le eventuali osservazioni dell’interessato, rimette gli atti al soprintendente per la formulazione definitiva del relativo parere. In mancanza di osservazioni, l’amministrazione, alla scadenza del termine previsto dal citato articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, richiede al soprintendente l’emissione del parere finale. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. emette  il conforme  provvedimento finale.

9.  Decorso inutilmente  il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente indice immediatamente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta  giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata,  l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente,  la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.

12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi  delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica  è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi  da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all’articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.

15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Prevedere la possibilità di forme procedimentali semplificate per le opere di modesto rilievo, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 149

Parere MiBAC: favorevole;

pertanto si richiede di inserire alla fine del comma 9, il seguente periodo: Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro di intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.,,

 

Articolo 152, comma 1:

 

1.                  Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell’ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, l’amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’art.146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto  conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

Parere MiBAC : favorevole

2.                   

 

Articolo 153, comma 1:

 

1.                  Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, che  provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

Parere MiBAC: favorevole

 

 

Articolo 154, comma 1:

 

1.                 Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell’articolo 142, comma 1, sia sottoposta all’obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l’amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d’insieme.

Parere MiBAC: favorevole

 

 

Articolo 156, comma 3:

 

3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 135, possono stipulare stipulano intese, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell’adeguamento dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l’adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9. Qualora all’adozione del piano non consegua, entro sessanta giorni, la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall’accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.

Parere MiBAC: favorevole

 

Articolo 159, comma 1:

 

1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 1° giugno 2008  non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzato ria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali, necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni. 

Parere MiBAC : favorevole

 

 

Si richiede inoltre di accogliere la seguente modifica all’articolo 136

 

Art.136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Al comma 1 lett.b) dopo la parola “parchi “ inserire le parole “ e alberi monumentali”

 

Si ritiene opportuno modificare il testo al fine di coordinarlo con i contenuti del successivo art.137 comma 3.

Parere MiBAC : favorevole, mediante l’aggiunta al comma 1, lettera a) delle seguenti parole “o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali”.

 

 

 

Roma, 28 Febbraio 2008

 

 

 

 

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, COMMA 4 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137, RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, IN RELAZIONE AL PAESAGGIO.

 

 

Punto 6) Elenco A – Conferenza Unificata

 

 

 

 

 

 

 

IPOTESI SUBORDINATA EMENDAMENTO ART. 131, COMMA 3

 

Art. 131 comma 3

 

“Salva la potestà esclusiva dello Stato di Tutela del paesaggio, quale limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, da attuarsi ai sensi del successivo art. 145, le norme del presente codice definiscono i principi e la disciplina dei beni paesaggistici.”

 

 

In via ulteriormente subordinata la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

 

 CHIEDE

 

che il Governo si impegni ad attivare un tavolo di confronto per la definizione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, previste all’art.145 del Codice in oggetto.

 

 

 

 

Roma, 28 febbraio 2008

 

 

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, COMMA 4 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137, RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, IN RELAZIONE AL PAESAGGIO.

 

 

Punto 6) Elenco A – Conferenza Unificata

 

 

 

 

IPOTESI SUBORDINATA EMENDAMENTO ART. 138, COMMA 3

 

Articolo 138, comma 3

3.E’ fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della Regione interessata da acquisire entro 30 giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136.

 

 

Roma, 28 febbraio 2008

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