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Istruzione e formazione professionale: accordo su esami

 

(Regioni.it 2443 - 21/02/2014) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 20 febbraio, ha approvato un Accordo fra le Regioni in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Il testo è stato inviato al Ministro Graziano Delrio affinchè possa essere oggetto di una informativa in una delle prossime riunioni della Conferenza Stato Regioni.
Si riporta di seguito il testo integrale che è stato pubblicato anche nella sezione “conferenze” del sito www.regioni.it
1 Quadro normativo nazionale, competenze regionali in materia di certificazione e qualità del sistema di IeFP
Il sistema di IeFP, nato in forma sperimentale nel 2003, è entrato formalmente a regime1 nell’anno formativo 2011-2012, come sistema di pari dignità e parte integrante nel secondo ciclo del sistema educativo italiano di istruzione e formazione, caratterizzato da una propria tipologia di offerta di percorsi di durata triennale e quadriennale, rispettivamente riferiti a standard formativi minimi e a Figure di Qualifica e Diploma Professionale comprese in uno specifico Repertorio nazionale.
Oltre che dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni, ai sensi del c. 3 dell’art. 2 del DPR n. 87/2010, l’offerta di IeFP può essere erogata in regime di sussidiarietà anche dagli Istituti Professionali di Stato, nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta e secondo le modalità (integrativa e complementare) definite dalle Linee Guida per gli organici raccordi tra Istruzione Professionale e IeFP, recepite con DM n. 4/2011.
L’intero sistema di IeFP rientra nelle competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del Dlgs n. 226/2005. Nel rispetto di tali LEP, alle Regioni e alle Province autonome compete in particolare la definizione e declinazione territoriale degli standard minimi formativi e delle modalità dell’accertamento e della valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale di IeFP ed il rilascio delle relative attestazioni. Tali specifiche disposizioni costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative, sia per le Istituzioni scolastiche che erogano l’offerta di IeFP a norma dell’articolo 1, comma 13 del dlgs 226 /2005.
Il primo ciclo di esami conclusivi del primo triennio dei percorsi a regime di IeFP si terrà a giugno 2014.
In occasione di tale scadenza, le Regioni e le Province autonome definiscono il presente DOCUMENTO DI INDIRIZZO, al fine di garantire, nell’esercizio delle proprie competenze legislative esclusive e delle relative regolamentazioni, armonizzazione e qualità a livello nazionale del sistema di IeFP:
− nel rispetto dei LEP previsti dal Dlgs 226 del 2005;
− in coerenza con la cornice di riferimento costituita dal DLgs. n. 13/2013;
− sulla base di elementi minimi comuni concernenti le procedure di valutazione, di ammissione e di accertamento finale.
I LEP attinenti il sistema di IeFP, anche relativamente agli esami conclusivi dei percorsi (art. 20) e alla spendibilità nazionale dei titoli e delle qualificazioni rilasciate (art. 1, c. 13), sono quelli definiti dal Capo III del Dlgs. 226/2005; in rapporto a tali elementi le Regioni e le Province autonome ritengono che il presente DOCUMENTO DI INDIRIZZO si interconnetta in modo organico anzitutto con le previsioni regolamentari di cui ai commi 9 e, in particolare, 10 dell’articolo 1 del Dlgs 226 del 2005, nonché con la cornice di riferimento generale definita con il Dlgs n. 13/2013, concernente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale e di certificazione delle competenze.
2 Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP
Il presente documento individua gli elementi minimi comuni, che costituiscono condizioni di omogeneità di pratiche e procedure in materia di accertamento, valutazione e certificazione finale degli standard formativi nazionali e regionali4 dei percorsi di IeFP e del conseguente rilascio dei titoli di Qualifica e Diploma professionale (art. 17, D.lgs. 226/2005): 4 Per le province autonome di Trento e Bolzano si legga “standard provinciali”.
a) ammissione degli allievi frequentanti all’esame conclusivo: oltre al rispetto del requisito della frequenza minima dei tre quarti del monte ore5, è necessaria anche una formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.lgs. 226/2005) nazionali e loro eventuali articolazioni regionali6, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, da parte dei docenti e degli esperti di cui all’art. 19 del D.lgs. 226/2005 (art. 20 del D.lgs. 226/2005); per quanto riguarda l’attuazione dei percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, tale formalizzazione deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato;
b) composizione della Commissione: fatto salvo quanto già previsto dall’art. 20, c. 1, lett. e) del Dlgs 226/2005, e nel rispetto delle differenti modalità di composizione previste dalle normative regionali, la composizione della Commissione deve soddisfare i seguenti due requisiti:
− almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno (anche attribuibile ad esperti del mondo del lavoro), nominato dall’Amministrazione competente o comunque da essa autorizzato;
− garanzia del carattere collegiale, con presenza di almeno tre componenti per la validità delle operazioni;
c) finalità e tipologia delle prove: previsione di almeno un colloquio e di una prova professionale, finalizzati all’accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la dimensione tecnico-professionale costituisce l’elemento fondamentale di riferimento dell’esame e può fornire anche elementi di accertamento per quella di base, anche attraverso forme di accertamento e valutazioni integrate rispetto alle due dimensioni (tecnico-professionali e di base);
d) configurazione della prova professionale:
− deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;
− deve avere carattere pratico / prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica o Diploma Professionale e non solo nella forma di colloquio o test;
− i criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli “ambiti di esercizio” dello standard di riferimento;
− deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall’eventuale punteggio di ammissione.
e) modalità di accertamento: devono essere finalizzate al riscontro delle competenze degli standard formativi nazionali e regionali e non solo di elementi di conoscenza ed abilità;
f) a conclusione dell’esame con esito positivo è rilasciato il relativo titolo, il cui format di riferimento è quello previsto dal D.I. 11 novembre 2011
g) Periodo di svolgimento dell’esame: al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP vengono svolti entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. Deroghe a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate.
3 Province autonome di Trento e Bolzano
Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

 

( red / 21.02.14 )



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