Decreto "Milleproroghe": proposte emendative delle Regioni
(Regioni.it 2424 - 27/01/2014) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 23 gennaio, ha approvato un documento di proposte emendative al Decreto Legge n. 150/2013 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. Il documento è stato predisposto per l’espressione del parere da rendere nella Conferenza Unificata, prevista per lo steso 23 gennaio e poi rinviata. Il testo è stato trasmesso al Presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, Anna Finocchiaro, e al relatore del provvedimento, Giuseppe Esposito.
Si riporta di seguito il testo integrale del documento, pubblicato anche nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it.
MATERIA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
Emendamento:
All’articolo 1 dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
“13-bis. La decorrenza dell’obbligo di avvalersi delle centrali uniche di committenza, di cui all’articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo prorogata, relativamente alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, è ulteriormente prorogata e si riferisce alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Motivazione
L’emendamento muove dalla necessità più volte evidenziata dai piccoli Comuni di ottenere un differimento della decorrenza dell’obbligo di effettuare le proprie acquisizioni attraverso centrali uniche di committenza, in considerazione anche delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 530 della legge di stabilità per il 2014 (l. 27 dicembre 2013, n. 147).
Tale comma 530 indica una più adeguata graduazione dei termini per le gestioni associate obbligatorie dei Comuni fino a 5.000 abitanti, prevedendo uno step intermedio al 30 giugno 2014 per quanto riguarda l’attivazione di ulteriori tre funzioni fondamentali e disponendo che il completamento della gestione associata di tutte le funzioni previste debba avvenire comunque entro il 31 dicembre 2014 termine (prorogato quindi di 12 mesi rispetto al termine precedente). Alla luce di un tanto e considerato che secondo il disposto dell’art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti (d.lgs. 163/2006) le centrali uniche di committenza andranno costituite nell’ambito delle unioni di comuni, ove esistenti, si ritiene che il differimento proposto nell’odierno emendamento (gare bandite dopo il 31/12/2014) consentirà alle nuove unioni (istituite ex comma 530) di essere in grado di costituire al loro interno le centrali uniche di committenza che, a far data dal 1° gennaio 2015, dovranno provvedere alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture per i Comuni che ad esse fanno riferimento. Inoltre, si rammenta, che nel disegno di legge di conversione del DL 126/2013 (c.d. Salva-Roma), successivamente ritirato dal Governo, era stato inserito un emendamento che spostava al 30 giugno 2014 la decorrenza dell’obbligo per i piccoli Comuni di effettuare le proprie acquisizioni attraverso le centrali uniche di committenza.
Come sopra rappresentato, si ritiene, tuttavia, maggiormente confacente alle necessità palesate dai piccoli Comuni una decorrenza (gare bandite dopo il 31 dicembre 2014) che consenta alle nuove unioni che verranno istituite di poter costituire al loro interno le centrali uniche di committenza in argomento.
La salvaguardia dei bandi e degli avvisi pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014, analoga a quanto già previsto dal DL 43/2013, scaturisce dall’esigenza di far salvi gli atti emanati, in difformità dall’obbligo ora vigente, da tale data fino all’entrata in vigore della legge di conversione.
MATERIA INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL TERRITORIO
Emendamento (Demanio marittimo):
Articolo aggiuntivo
“Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico – ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, nonché da quelle ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all’articolo 1, comma 18, del decreto – legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228”.
Motivazione
Il Decreto Legge n. 194/2009 ha creato una disparità sostanziale tra i concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che godevano della proroga sino al 31 dicembre 2015, rispetto a quelle di aree destinate ad uso diverso, tra le quali, in particolare, quelle per la pesca, l’acquacoltura, la cantieristica e le attività produttive ad esse connesse, a fronte del sostanziale medesimo impianto giuridico – amministrativo in tema di procedure di rilascio e/o rinnovo della concessione. Che con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, è stato, pertanto, introdotto l’art. 13 bis, con il quale è stata disposta la proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, fino a tale data. Atteso che, con due successivi provvedimenti legislativi – Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Sviluppo) e Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) – il citato articolo 1, comma 18, del Decreto – Legge n. 194/2009 è stato modificato, ed in particolare:
- il termine di scadenza delle concessioni con finalità turistico-ricreative è stato prorogato al 31 dicembre 2020 (articolo 34 duodecies, Decreto Legge n. 179/2012);
- la proroga a tale data è stata estesa anche alle concessioni lacuali e fluviali, a quelle aventi finalità sportive nonché a quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto (articolo 1, comma 547, Legge n. 228/2012).
Con l’articolo 1, comma 291 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” sono state prorogate al 31 dicembre 2020 anche le concessioni demaniali marittime “ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse”. La proposta emendativa ha lo scopo di allineare le diverse tipologie a quelle ad uso turistico ricreativo, della nautica da diporto e quelle ad uso pesca ed acquacoltura.
Emendamento (Adeguamento affidamenti non conformi):
All’articolo 13:-
Inserire il seguente comma:
“ 0. I termini di cui al comma 21 dell’articolo 34 della L. 221/12, di conversione del decreto legge n. 179/12, sono prorogati al 31/12/2014”
Motivazione
L’articolo 34, comma 21, del D.L. 179/2012 stabilisce il termine del 31 dicembre 2013 per l’adeguamento degli affidamenti in essere, relativi ai servizi presenti a livello nazionale e regionale che ancora sono gestiti in regime di concessione e non a contratto di servizio. Pertanto, in considerazione della natura di tali affidamenti, il termine previsto non appare congruo per il richiesto adeguamento e conseguente pubblicazione della relazione.
- al comma 2 dopo le parole “ovvero la mancata deliberazione” aggiungere le parole “di avvio del procedimento di”.
Motivazione
Riguardo all’articolo 13 del DL150/2013, si rileva l’incongruità tra i contenuti del comma 1 (volto a stabilire che gli attuali gestori continuino ad espletare il servizio fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31.12.2014 qualora, all’entrata in vigore del decreto, non siano state avviate le procedure di affidamento del servizio) e quelli del comma 2 (in cui si prevede il potere sostitutivo del prefetto, ove risulti mancante la deliberazione di affidamento del servizio al 30.6.2014). Non sembra infatti plausibile stabilire, al secondo comma, una data che può non consentire a chi abbia avviato le procedure nel termine di cui al comma 1 di concluderle.
- dopo il comma 2 aggiungere il seguente :
“2-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica, nonché di servizi di trasporto ferroviario regionale, i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito nella L. 48/2011, ovvero siano in corso le procedure per la costituzione degli enti gestori degli ambiti medesimi, come individuati dalle normative regionali, al fine di garantire la continuità del servizio, i soggetti pubblici e privati, esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto, assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime, anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste dagli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5, co. 5, del regolamento CE n. 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Nel caso di mancato rispetto di tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ultimo periodo. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.
Motivazione
La modifica proposta mira a garantire la continuità dei servizi di TPL fino al subentro del nuovo gestore, disposizione necessaria soprattutto a seguito dell’abrogazione dell’art. 4, legge n. 148/11, ad opera della Corte costituzionale per motivi non afferenti il comma 32-ter, che ha creato un vuoto normativo a tale riguardo.
Emendamento (Gestione servizi automobilistici):
Articolo aggiuntivo
“Il termine di cui al comma 5 dell’art. 34-octies della legge 221/12, di conversione del decreto-legge n. 179/12, è prorogato al 31 dicembre 2014.”.
Motivazione
La norma citata stabilisce il termine del 31 dicembre 2013 per l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, senza chiarire come dovrebbero comportarsi le Regioni riguardo ai contratti attualmente vigenti con le società di trasporto. In particolare, non è chiaro se sia possibile estrapolare dai contratti i servizi bus contrattualizzati prima della scadenza degli stessi e se sia possibile rivedere i contratti sulla base delle nuove norme senza incorrere in ipotesi di inadempimento contrattuale ai sensi delle disposizioni del codice civile vigenti in materia di obbligazioni e contratti.
Tale richiesta di chiarimento è stata presentata formalmente al Governo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 7 ottobre 2013 e, in attesa di tali chiarimenti e/o di una norma interpretativa, in considerazione dell’imminente scadenza del termine previsto dalla disposizione in argomento, si chiede la proroga del termine stesso.
Emendamento (Società marittime regionali):
Articolo aggiuntivo
"All'art. 1, comma 311, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, le parole "fino alla data del 30 giugno 2013" sono sostituite dalle parole "fino alla data del 30 giugno 2014".
Motivazione
La proroga richiesta si rende necessaria per consentire alle tre Regioni interessate di completare l'iter di affidamento dei servizi a seguito delle gare ad evidenza pubblica, già attivate o da attivare nel breve periodo.
Emendamento (obbligazioni vincolanti):
Articolo aggiuntivo
"I termini di cui alla delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate con le delibere del CIPE n. 62/2011, n.78/2011, n. 7/2012 e n. 60/2012, è prorogato al 31 dicembre 2014".
Motivazione
Il CIPE, nella seduta del 17 dicembre 2013, ha prorogato tali termini fino al 30 giugno 2014. Tale proroga non appare sufficiente a completare l'iter progettuale autorizzativo di molti interventi, soprattutto di quelli riconducibili all'ANAS.
Emendamento (obbligo di pubblicazione contratti pubblici):
Articolo aggiuntivo
Al comma 32, dell’articolo 1 della legge 6 novembre2012, n. 190, aggiungere le seguenti parole: “In sede di prima applicazione, i dati relativi all'anno 2012 e all'anno 2013 sono pubblicati entro il 15 giugno 2014.”
Motivazione
La norma citata pone in capo alle stazioni appaltanti l’obbligo di pubblicare “in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici” relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, demandando all’Autorità di Vigilanza il compito di individuare “le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione” e di vigilare sul corretto adempimento, segnalando alla Corte dei Conti l’elenco dei soggetti inadempienti ed applicando le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/06 (fino a euro 51.545). Poiché solo nei mesi di maggio-giugno 2012-2013 l’Autorità ha reso noti i contenuti e le modalità di trasmissione dei predetti dati, il termine inizialmente previsto per la trasmissione all’AVCP dei dati e delle informazioni di cui all’art. 1 comma 32, è stato posticipato al 31 gennaio 2014. Tuttavia, solo in data 16 gennaio 2014 sono state pubblicate sul sito dell’Autorità le FAQ inerenti i predetti adempimenti che, tra l’altro, riportano un’interpretazione estensiva delle disposizioni normative citate, andando a ricomprendere anche altre tipologie di affidamento. In considerazione di ciò, le Regioni e Province autonome ritengono indispensabile, per l’anno 2014 (“in sede di prima applicazione”) una proroga del termine previsto almeno al 15 giugno 2014, al fine di consentire il corretto svolgimento delle operazioni di caricamento e pubblicazione dei dati.
MATERIA SALUTE
Emendamento (Attività intramoenia – libera professione):
Articolo aggiuntivo
“All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: « entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»”.
Motivazione
Il D.lgs. n. 254 del 2000 ha disposto il finanziamento per il programma dell’attività libero professionale.
La maggior parte degli interventi risulta conclusa e collaudata; restano ancora da completare una minima parte di interventi che hanno avuto oggettive e precise problematiche connesse con l’appalto e l’esecuzione, dovute principalmente alle difficoltà intrinseche delle imprese che, con la crisi economica degli ultimi anni, hanno evidenziato seri problemi di liquidità con ripercussioni sugli approvvigionamenti delle forniture e, in alcuni casi, con il fallimento delle stesse.
Emendamento (Ex O.P.G.):
Articolo aggiuntivo
“Al comma 4 dell'articolo 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « 1 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 1 aprile 2017»”.
Motivazione
L’art. 3-ter della L. n. 9/2012 stabiliva il 1 febbraio 2013 quale termine ultimo per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Con la legge n. 57/2013 (art. 1 comma 1 lett. b) del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24) il termine di cui sopra è stato sostituito stabilendo altresì che “Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi…”. Nonostante il fatto che le Regioni abbiano presentato, entro i ristretti termini assegnati (15 maggio 2013), i programmi per la realizzazione delle strutture sanitarie alternative agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, le stesse non saranno in grado di poter nemmeno avviare nei pochi mesi rimasti, le procedure di gara per la scelta del progettista e dell’impresa esecutrice dei lavori. Per tale motivo risulta necessaria una proroga di almeno quattro anni per realizzare le strutture alternative agli ex O.P.G. consentendo la chiusura definitiva di quest’ultimi.
Emendamento (Antincendio):
Articolo aggiuntivo
“All'articolo 6 comma 2 del D.L. n. 158 del 13 settembre 2012 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera c) le parole: « trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»”.
Motivazione
L’adeguamento delle strutture alla Regola Tecnica per l’antincendio delle strutture sanitarie è previsto da un susseguirsi di normative ed ultimamente normata dal D.L. 13.09.2012 n. 158 art. 6, comma 2. La Commissione Ministeriale per il riesame della Regola Tecnica, già aggiornata nel corso del 2012, ha formulato una nuova proposta, che deve essere sottoposta ai conseguenti pareri tecnici e di trasparenza.
Si presume che il decreto potrà essere emanato nei primi mesi del 2014 e, pertanto, stante ancora il livello di incertezza sulle effettive opere da porre in essere, si chiede una proroga di almeno un anno dalla data di pubblicazione del citato decreto.
Emendamento (Rinnovo patente):
Articolo aggiuntivo
“I termini di cui al comma 2 dell’art. 8 del decreto 15 novembre 2013 “Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente” sono prorogati di un anno”.
Motivazione
Si ritiene necessario procedere ad un differimento delle disposizioni previste che, comunque, hanno necessità di essere sperimentate per le seguenti criticità:
- di natura tecnica (ad es. la mancanza delle attrezzature informatiche necessarie per il corretto funzionamento soprattutto negli ambulatori periferici);
- ulteriore burocratizzazione delle procedure, attribuendo al medico/commissione atti meramente amministrativi, come ad esempio riportare i codici a barre dei bollettini versati dall’utenza;
- allungamento dei tempi di rilascio della certificazione.
( red / 27.01.14 )