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Riordino C.R.I.: parere negativo

Croce Rossa: parere negativo delle Regioni su Decreto riordino

(regioni.it) Nel corso della Conferenza Unificata  del 19 gennaio le Regioni hanno espresso parere negativo – salvo l’accoglimento di tutti gli emendamenti presentati – al Decreto di riordino della Croce Rossa Italiana. Gli emendamenti sono contenuti in un documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e  consegnato al Governo. Nel testo le Regioni ribadiscono che la “riorganizzazione della Croce Rossa Italiana non deve gravare, direttamente o indirettamente, in termini di costi sulle Regioni e sulle Province autonome”. Osservazione che peraltro è stta anche condivisa dai rappresentanti dell’Anci e dell’Upi. Il documento è stato pubblicato nella sezione “Conferenze” ed il link è: http://www.regioni.it/download.php?id=238848&field=allegato&module=news

Si riporta di seguito il testo integrale. Parere sullo schema di Decreto Legislativo di riorganizzazione dell’associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 Punto 18) O.d.g. Conferenza Unificata La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta odierna, nell'evidenziare che la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana non deve gravare, direttamente o indirettamente, in termini di costi sulle Regioni e sulle Province autonome, esprime parere negativo salvo l'accoglimento di tutte le seguenti proposte emendative.

 

TESTO SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1

(Natura e compiti)

 

1. L'Associazione italiana della Croce rossa. di seguito denominata CRI, è un ente pubblico non economico su base associativa, con sede a Roma, che opera sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la vigilanza, dei Ministeri della salute e della difesa, ciascuno  per le materie dì competenza. 2.La CRIsi articola in un Comitato centrale e in Comitati regionali, Comitati provinciali e Comitati locali. Il Comitato centrale; i Comitati regionali e i Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno un’unica personalità giuridica di diritto pubblico. I restanti Comitati provinciali e i Comitati locali dono organismi associativi autonomi dotati di propria personalità giuridica di diritto privato, attraverso i qualila CRIpersegue i propri fini statutari. 3. La CRI è un'organizzazione di soccorso   volontario. ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, riconosciuta dalla Repubblica Italiana ed autorizzata in virtù delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli Aggiuntivi a prestare il. proprio concorso ai servizi sanitari delle Forze annate. La CRIin ogni tempo agisce in conformità alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai relativi Protocolli Addizionali, all'ordinamento italiano e ai Principi Fondamentali del  Movimento internazionale della Croce rossa e della  Mezzaluna rossa adottati dalla Conferenza internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. I pubblici poteri rispettano in ogni tempo l'osservanza da parte  dell'Associazione italiana della Croce rossa dei Principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, così come prescritto dalla risoluzione 55 (I} dell'Assemblea generale delle Nazioni  Unite del 1946. 4.La CRI esercita i seguenti. Compiti istituzionali e d'interesse pubblico: a) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali e gestire centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri e centri per l'accoglienza dei richiedenti  asilo; b) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati  e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell’ordine. c) operare quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio·1992, n. 225; d) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona; e) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d’intesa ed in raccordo con il Ministro degli affari esteri; f) collaborare con i componenti del movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità; g) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria; h) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado; i)       svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate in Italia ed all’estero ove mobilitata, attraverso il Corpo militare e il Corpo delle infermiere volontarie; l) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa; m) collaborare con le società di Croce rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa; n) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli. organi della Croce rossa internazionale alle società della  Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; o) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; p) svolgere i compiti ad essa attribuiti dal codice militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni; q) svolgere ai sensi dell'articolo 2-bis della   legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di defibrillatori semiautomatici in sede extra ospedaliera. 5.La CRI svolge  ogni altro compito previsto  dal proprio statuto. 6. La CRI può sottoscrivere convenzioni con altre pubbliche amministrazioni e partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

Art. 2 (Comitati locali e provinciali)

1. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 30 settembre 2011 assumono alla data di entrata in vigore del presente decreto, la personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile. Entro centottanta giorni, per il mantenimento dell'affiliazione alla CRI i predetti Comitati locali e provinciali si costituiscono con  atto pubblico e richiedono il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361. 2. La costituzione di ulteriori Comitati locali o provinciali è deliberata dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta del  Consiglio direttivo regionale, cui consegue la costituzione con atto pubblico e la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. I soci dei Comitati locali e provinciali sono soci della CRI. 3. I Comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato ai sensi dei commi l e 2, subentrano in tutti ì rapporti attivi e passivi agli esistenti Comitati locali e provinciali compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti locali ed organi del Servizio sanitario nazionale. L'ente pubblico CRI vigila fino al 31 dicembre 2012, sull'esecuzione delle convenzioni in essere  alla data di entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi dei propri  Comitati regionali. 4.La CRI, con proprio regolamento interno, determina lo statuto tipo dei Comitati locali e provinciali e le modalità di affiliazione dei Comitati medesimi. I Comitati locali e provinciali che intendano caratterizzarsi come organizzazioni di volontariato ed iscriversi ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché agli elenchi o agli albi specificatamente previsti a livello regionale in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei requisisti stabiliti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché delle disposizioni regionali o provinciali in materia. 5. Aseguito della privatizzazione dì cui ai comma l, i Comitati locali e provinciali non  possono usufruire di finanziamenti statali  finalizzati al loro funzionamento, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in favore delle associazioni di volontariato. In sede di predisposizione dei documenti di bilancio sono rideterminati i trasferimenti in favore della CRI i quali confluiscono in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della salute. 6. I Comitati locali e provinciali, nell'ambito e nel rispetto dei fini statutari della CRI e delle direttive di politica associativa stabilite dagli. organi competenti della CRI, sono regolati dal proprio  statuto ed hanno piena autonomia economica e gestionale per quanto concerne le attività da loro organizzate su base territoriale. 7.La CRIente pubblico risponde dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui siano o siano  stati parte, anche nel periodo  antecedente la data di entrata in vigore  del presente decreto, i comitati provinciali e locali nell'esercizio delle loro attività; esclusivamente nei limiti del rendiconto al 31 dicembre 2011. 8. I Comitati locali e provinciali possono  utilizzare personale del Comitato centrale o dei Comitati regionali e dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di apposite convenzioni. ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con oneri a carico del Comitato locale o provinciale che utilizza  le risorse umane.

Art. 3 (Personale civile della Croce rossa italiana)

1. Al personale della CRI con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i Comitati centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano della medesima Associazione, continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato dì concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e innovazione, sentitala CRI, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni e quelli previsti dai contratto collettivo applicabile al personale della CRI in servizio a tempo indeterminato presso i Comitati provinciali e locali della medesima Associazione per il transito presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa informativa alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando l'inquadramento previdenziale di provenienza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto il personale di cui. al primo periodo opta se permanere in servizio pressola CRI  fino alla copertura dell'effettivo fabbisogno e nei limiti della dotazione organica di cui al comma 4; o essere assunto presso i predetti Comitati provinciali e locali con un contratto di diritto privato o transitare presso altre pubbliche amministrazioni. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse  finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione in particolare, l'articolo 30, comma 2- quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Al personale che non esercita il diritto  di opzione entro il termine di cui al secondo periodo, del comma 2 del presente articolo. si applicano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come da ultimo sostituito dal comma. 1, dell’articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. l83. 4. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, prorogati ai sensi dell'articolo  28 della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche per esigenze convenzionali relative alla fornitura di servizi sociali e socio-sanitari; permangono in vigore fino alla loro scadenza e, comunque,  non oltre il 31 dicembre 2012. 5 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario della CRI procede, con apposita deliberazione, approvata dal Ministero della salute, previo parere favorevole del Dipartimento  della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero  dell'economia. e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; a rideterminare la dotazione organica di personale verificando gli effettivi fabbisogni, ai sensi  dell'articolo  6 del decreto legislativ-o 30 marzo 2001., n. 1.65, e successive modificazioni. La spesa relativa alla dotazione organica dell'ente pubblico CRI non può eccedere in ogni caso quella  concernente il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale di livello generale e non generale, in servizio alla data del 31 dicembre 2010, ridotta nella misura non inferiore al 40 per cento della spesa complessiva, comprensiva della  riduzione  di cui. all'articolo 1, comma 3, lettera  b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre 2011, n. 148. Il Commissario straordinario della CRI delibera, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) un piano di riallocazione del personale in servizi a tempo indeterminato, sulla  base degli effettivi fabbisogni  presenti  presso le diverse strutture centrale, regionali e delle province  autonome di Trento e di Bolzano. Fino all'approvazione della nuova dotazione organica, la dotazione vigente è provvisoriamente rideterminata in misura pari al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010 presso  i Comitati centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; sono fatti salvi i posti relativi alle procedure selettive e di reclutamento autorizzate alla predetta data. 6. Fino alla rideterminazione della dotazione  organica di cui al comma 5, e comunque fino  al momento dell'estinzione dell'eventuale debito  con le risorse provenienti dalle attività di cui all'articolo 5, è fatto divieto alla CRI di  procedere a nuove assunzioni di personale a  tempo indeterminato. 7.La CRI può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a condizione che il relativo costo sia garantito da specifiche convenzioni,  ovvero dagli introiti a seguito di aggiudicazione di gare o dalle risorse finanziarie derivanti da progetti o attività finanziati  con contributi privati.

Art. 7 (Norme transitorie e finali)

1. Il Commissario straordinario della CRI è prorogato sino al 31 dicembre 2012. Entro tale termine procede alla approvazione dei bilanci relativi  agli esercizi finanziari degli anni 2010 e 2011. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario provvede alla riduzione del numero delle attuali componenti volontaristiche civili della CRI, ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario, con proprio atto, approva lo Statuto provvisorio della CRI, previa intesa con la Presidenzadel Consiglio dei ministri  ed i Ministeri vigilanti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. In tale sede si potrà procedere alla soppressione ovvero alla fusione dì Comitati locali e provinciali. Lo Statuto definitivo è deliberato dall'Assemblea dei soci entro dodici mesi dalla costituzione degli organi elettivi ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Nelle more della approvazione dello Statuto provvisorio della CRI si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni. 4. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla CRI è esclusivamente riservato agli operatori  ad esso appartenenti.La CRI tutela l'uso dell'emblema in tutte le sedi civili e penali.

 

EMENDAMENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emendamento ritenuto accoglibile

Art. 1, pag. 3, lett. q), prima riga: aggiungere dopo le parole“… successive modificazioni”, “e del Decreto Ministero della Salute del 18 marzo 2011”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emendamento ritenuto accoglibile

Art. 3, pag. 4, punto 2), Terza riga: dopo “… l’innovazione”, aggiungere “sentite le Regioni e le Province Autonome,"













Art. 7, pag. 8, punto 2, quarta riga: dopo “… delle finanze” aggiungere “e le Regioni e le Province autonome.”

Art. 7, pag. 8, punto 2, ultima riga. Dopo “… delle finanze” aggiungere “, le Regioni e le Province Autonome.”.

(I rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome in merito agli emendamenti su riportati hanno chiesto di essere coinvolte nella stesura dello statuto).

Roma, 19 gennaio 2012

( red / 20.01.12 )



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