FASCICOLI
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
 

17 giugno 2004

 su schema di decreto legislativo recante “Istituzione del Servizio nazionale del sistema di istruzione e formazione, nonché riordino dell’omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n.53

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni, acquisita la nota del Miur recante osservazioni al documento presentato dalle stesse in sede di gruppo tecnico-politico tenutosi presso la Segreteria della Conferenza Unificata lo scorso 9 giugno, prendono atto del mancato accoglimento delle richieste ritenute fondamentali

Evidenziano che la legge n. 53/2003 non prevede la delega all’istituzione del “Servizio nazionale di valutazione”, bensì all’emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, mentre esplicita chiaramente la delega a rideterminare le funzioni e la struttura dell’attuale INVALSI..

Ribadiscono la necessità che lo stesso decreto vada sottoposto all’intesa della Conferenza Unificata in quanto, intendendo definire il Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale, interviene, contrariamente a quanto sostenuto dal Miur, nella materia di istruzione e formazione. Al riguardo il documento del Miur non tiene conto della proposta conciliativa presentata nella suddetta riunione, di avviare in tempi brevi un percorso di collaborazione istituzionale per la definizione del servizio/sistema di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso una strategia di intese e di raccordo, stralciando il riordino dell’INVALSI.

Ritengono improponibile, pertanto, che l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione coincida col riordino dell’INVALSI.

Denunciano ancora l’assimilazione della competenza statale a dettare i livelli essenziali delle prestazioni con la definizione degli standard minimi formativi di cui all’articolo 7, comma 1 lettera c) della Legge 53 del 2003.

Ritengono inaccettabile che la valutazione della “qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative” in un sistema a legislazione concorrente escluda un percorso di condivisione  con le Regioni e gli Enti locali.

Per quanto sopra esposto, le Regioni esprimono una valutazione negativa sul provvedimento in oggetto, salvo l’accoglimento degli emendamenti già presentati in sede di gruppo tecnico-politico tenutosi presso la Segreteria della Conferenza Unificata lo scorso 9 giugno e che si allegano, ivi compresi la modifica del Titolo dello schema di decreto in esame ed un emendamento volto a salvaguardare le prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Roma, 17 giugno 2004

ALLEGATO

schema di decreto legislativo recante “Istituzione del Servizio nazionale del sistema di istruzione e formazione, nonché riordino dell’omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n.53”

Le Regioni confermano quanto già espresso nel documento presentato in Conferenza Unificata il 20 maggio 2004 ed, in particolare, la necessità che il provvedimento, incidendo sulle competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale, venga assunto previa intesa con la Conferenza Unificata.

Nel merito rilevano che la legge n. 53/2003 non prevede la delega all’istituzione del “Servizio nazionale di valutazione”, bensì all’emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, mentre esplicita chiaramente la delega a rideterminare le funzioni e la struttura dell’attuale INVALSI. Lo schema di decreto, inoltre, non definisce il “Servizio nazionale di valutazione” che si prefigge di istituire.

Le Regioni, convenendo tuttavia sulla necessità – in un contesto di autonomie e di competenze differenziate ai diversi livelli istituzionali – di costruire in tempi brevi un sistema di valutazione fondato sull’interazione e l’integrazione dei diversi soggetti, ritengono che tale sistema vada impostato, successivamente alla completa realizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge n. 53/2003, attraverso una strategia di intese e di raccordo fra i diversi soggetti istituzionali competenti, nel rispetto di ruoli e funzioni.

Al fine, comunque, di consentire il riordino dell’Istituto Nazionale di Valutazione (INVALSI), ne propongono la ridefinizione in termini di istituto autonomo, in considerazione delle nuove funzioni ad esso affidate dall’art. 3 della legge n. 53/2003 ed in coerenza con l’impianto del sistema di valutazione sopraindicato. In tale ipotesi, segnalano la necessità di intervenire con emendamenti all’art. 2 (soppressione della vigilanza del MIUR) e ai correlati articoli 3, 5, 6, 7 e 9 dello schema di decreto.

 

In subordine alla proposta, propongono i seguenti emendamenti al provvedimento in esame:

Modificare il titolo dello schema di decreto legislativo nel modo seguente:

“Schema di decreto legislativo recante riordino dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione”

Articolo 1:

eliminare l’articolo.

Articolo 2:

primo comma: sostituire le parole “Per i fini di cui all’articolo 1” con le seguenti: “Ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione definito a norma della legge 28 marzo 2003, n.53….”;

terzo comma, lettera b): sostituire le parole “d’intesa con la Conferenza Unificata” con le seguenti “con accordo in Conferenza Unificata”;

L’ultimo periodo della lettera b), previi approfondimenti e chiarimenti, potrebbe costituire un nuovo comma.

Articolo 3

Nel titolo dell’articolo, dopo le parole “del sistema”, aggiungere la parola “educativo”;

comma 1, lettera a): sostituire la lettera a) nel seguente modo. “a): effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative.”.

comma 1, lettera d): aggiungere alla fine del periodo le parole “nel rispetto delle competenze di cui al Decreto legislativo n. 112 del 1998”;

comma 2: eliminare il terzo periodo “Relativamente al sistema……….. n. 281”.

Nel quarto periodo sostituire le parole “Agli esiti di verifica” con le parole “A tali esiti”;

Articolo 6

riformulare il comma 1 come segue: “Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti di cui tre  scelti tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto e nominati dal Ministro, uno designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, due designati dalle Regioni, uno designato dall’ANCI e uno designato dall’UPI”;

Aggiungere un comma 1 bis così formulato: “Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e ogni volta che sia richiesto da almeno tre componenti”;

Aggiungere un comma 4bis, così formulato: “4bis. Il Comitato direttivo adotta un regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento”.

Articolo 7:

Al comma 2, dopo le parole “Ministero dell’economia e delle finanze” aggiungere le parole “e uno effettivo e uno supplente designati dalla Conferenza Unificata”

Articolo 11

commi 1 e 2: sostituire la parola “scuola” con le parole “istituzioni scolastiche”.

Articolo 13 bis

Si propone di inserire il seguente articolo:

“Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto secondo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione e dell’articolo10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.”

Si propone altresì di mantenere un Comitato scientifico (di cui all’art. 5 del DPR 313/2000), con funzioni di collaborazione per la predisposizione del previsto programma annuale e per la valutazione delle attività.