Schema di Decreto
legislativo concernente “Istituzione del Servizio Nazionale di
valutazione del sistema di istruzione e di istruzione e formazione
nonché riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema dell’istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53”.
Le Regioni,
esaminato lo schema di decreto in oggetto, rilevano numerose
criticità di merito e una questione preliminare: il
provvedimento, incidendo sulle competenze regionali in materia di
istruzione e formazione professionale, deve essere adottato, ai
sensi dell’art. 1, comma 2. della L.53/2003, previa intesa
con la Conferenza Unificata; sullo stesso, pertanto, non è
sufficiente acquisire il parere delle Regioni e delle Autonomie
Locali.
Nel merito rilevano
che lo schema di decreto :
·
prefigura due distinti
sistemi, uno di istruzione e uno di istruzione e formazione
professionale;
·
assimila i “livelli
essenziali di prestazione”, di cui alla lett. m) dell’art. 117
novellato della Costituzione, agli “standard minimi formativi
richiesti per la spendibilità dei percorsi”, di cui all’art. 7,
comma 1., lett.c), della L. 53/2003.
A tal proposito si
rileva l’intenzione di individuare “indicatori utili al
miglioramento del sistema della formazione professionale” d’intesa
con il Ministero del Lavoro, limitando l’apporto delle Regioni al
semplice “sentita la Conferenza Unificata”;
·
pur definendo
l’INVALSI non più ente strumentale ma ente di ricerca, ne accentua
i vincoli di sostanziale dipendenza dal Ministero, che non
consentono l’esercizio indipendente di valutazione, mancando di
una terzietà, secondo i più moderni sistemi di valutazione.
E’ indicativo di
ciò il fatto che la composizione del direttivo prevede un solo
rappresentante regionale su sei componenti.
Al riguardo, poi, si
sottolinea che la rappresentanza regionale all’interno del
Comitato direttivo è designata non più dal Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, come
previsto nella prima versione del testo, ma dal Presidente
della Conferenza Stato-Regioni. Si ritiene che tale
previsione non sia proceduralmente corretta in quanto l’obiettivo
è quello di garantire la rappresentatività della componente
istituzionale regionale nel Comitato direttivo.
Per i suesposti
motivi ed al fine di consentire un approfondimento istruttorio
congiunto per apportare dei miglioramenti al testo dello schema di
decreto legislativo in oggetto, le Regioni chiedono il rinvio
della discussione del punto.
Roma, 20 maggio 2004 |