[Comunicato stampa Giunta regionale Valle d'Aosta]
La Valle d’Aosta è in zona arancione a partire da domani.
Con propria ordinanza, il Presidente della Regione Erik Lavevaz ha contestualizzato le misure in Valle d’Aosta:
da domani aperte le piste di fondo
sabato 5 dicembre 2020
La Presidenza della Regione informa che, con Ordinanza del Ministro della Salute, la Valle d’Aosta è posta a partire da domani, domenica 6 dicembre, in zona arancione, rispetto alle disposizioni contenute nel nuovo DPCM del 3 dicembre 2020.
Oltre a quanto determinato dal DPCM del 3 dicembre, sul territorio regionale si devono osservare le seguenti disposizioni:
SPOSTAMENTI
Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio comune senza necessità di motivare lo spostamento; dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate (con autocertificazione) esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri comuni e verso altre regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).
Sono consentiti gli spostamenti verso qualsiasi area che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, quando prevista.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
ATTIVITÀ MOTORIA
Sempre dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata o attività motoria.
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, e dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, mantenendo la distanza di almeno due metri.
RISTORAZIONE
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio senza limiti di orario.
Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sono aperte tutte le attività commerciali e i servizi alla persona (parrucchieri e centri estetici).
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccai ed edicole) e dei mercati al chiuso, mentre sono permessi i mercati all'aperto.
ISTRUZIONE
Dal 9 dicembre, in Valle d’Aosta si effettuano le lezioni in presenza nelle scuole dell’infanzia, materne e medie, mentre prosegue la didattica a distanza per le superiori, ad eccezione delle attività di laboratorio e di quelle per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Nelle Università le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle del primo anno dei corsi di studio e dei laboratori, che possono svolgersi in presenza.
MOSTRE E MUSEI
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Chiusi anche teatri, cinema, piscine, palestre, sale scommesse, bingo, slot machine (anche nelle tabaccherie).
Con ordinanza n. 538 del 5 dicembre, in vigore da domenica 6 fino a domenica 20 dicembre 2020, il Presidente della Regione Erik Lavevaz ha inoltre disposto :
Le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:
Le misure previste dall’articolo 2, comma 4, lettera c) del DPCM 3 dicembre 2020 si applicano agli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale;
Per gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, di cui all’articolo 2 del DPCM del 3 dicembre 2020 e di cui ai punti 1 e 2 del dispositivo della presente ordinanza, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, è onere dell’interessato munirsi di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche utilizzando il modello allegato;
E’ in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza;
Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
Ordinanza del Presidente della Regione n. 538 del 5 dicembre 2020
1073
us