[Comunicato stampa Giunta regionale Valle d'Aosta]
Prorogata fino al 3 dicembre, la Zona Rossa per la Valle d’Aosta
venerdì 20 novembre 2020
A seguito dell’odierna entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che rinnova il collocamento della Valle d’Aosta in Zona Rossa (scenario di tipo 4), nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 novembre 2020, il Presidente della Regione Erik Lavevaz ha firmato l'ordinanza attraverso la quale vengono confermate le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio regionale, contenute nel provvedimento n. 483 del 6 novembre.
Fino al 3 dicembre 2020, fatti salvi gli effetti di una nuova classificazione disposta dal Ministero della Salute ai sensi degli articoli 2 e 3, commi 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, restano quindi in vigore le seguenti misure:
ATTIVITA COMMERCIALI
Ferme restando le misure previste dall'articolo 3, comma 4, lettera b) del DPCM 3 novembre 2020, le attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 23 al medesimo DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita osservano le seguenti misure:
In ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni della maggior parte dei Comuni, in caso di necessità di usufruire di servizi non sospesi ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 è consentito lo spostamento nei Comuni vicini.
SERVIZIO DI MENSA
Le misure previste dall'articolo 3, comma 4, lettera c) del DPCM 3 novembre 2020 si applicano agli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale.
ATTIVITA SPORTIVA
L'attività sportiva è svolta esclusivamente in forma individuale o con congiunti ovvero, nel rispetto della distanza di almeno due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati situati ad altitudine inferiore ai duemiladuecento metri sul livello del mare, evitando ogni assembramento e in ogni caso senza spostamento dal Comune di residenza, domicilio o abitazione. È vietata su tutto il tenitorio regionale la pratica venatoria.
GUIDE ALPINE
Gli spostamenti delle Guide alpine, iscritte al relativo Albo professionale e munite del tesserino di riconoscimento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell'ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001 e di soccorso in montagna, in relazione alle necessità di allenamenti di arrampicata, anche di coppia per ragioni di sicurezza, sono consentiti anche al di fuori dal Comune di residenza, domicilio o abitazione e al di sopra dei duemiladuecento metri di altitudine s.l.m .. Le predette attività avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell'attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
ATTIVITA’ SU SUPERFICI AGRICOLE
Lo svolgimento di ·attività necessitate dall'esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono consentite anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l'uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l'indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso. Nel caso di appezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
SECONDE CASE
Lo spostamento verso l’abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale, è consentito da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull'immobile e dei rispettivi conviventi, anche congiuntamente, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo. Durante lo svolgimento di tali attività è vietato ogni assembramento di persone e l'accesso all'immobile è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l'accesso è limitato ad una sola persona.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera f) del DPCM 3 novembre 2020, la possibilità di svolgere attività didattica in presenza è riservata esclusivamente agli alunni con disabilità in accordo con le famiglie e, qualora sia necessario l'uso di laboratori, esclusivamente ai percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio relativi all'Istruzione e Formazione professionale e all'Istruzione professionale, in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, per un monte ore massimo di dieci moduli orari settimanali per ogni laboratorio e per ogni classe.
Al di là dell’ordinanza regionale, sul territorio regionale, in base al DPCM 3 novembre 2020 e al provvedimento del Ministero della Salute, sono in vigore le seguenti misure di contenimento:
Per gli spostamenti consentiti dall'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dall’ordinanza regionale e motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, è onere dell’interessato munirsi di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE: https://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/(Sezioni)/D75DC40418FEB570C125862600674A75/$FILE/Ordinanza%20del%20Presidente%20della%20Regione.pdf?openelement
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