[Comunicato stampa Giunta regionale Liguria]
CORONAVIRUS: ESENZIONE TICKET, PROTOGATA AL 31 MARZO 2021 VALIDITÀ AUTOCERTIFICAZIONI PER REDDITO.
martedì 30 giugno 2020
VICEPRESIDENTE VIALE, “IMPORTANTE LIMITARE AFFLUSSO CITTADINI NEGLI UFFICI PER EVITARE ASSEMBRAMENTI”
GENOVA. È stata prorogata al 31 marzo del 2021 la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione ticket. È quanto previsto da una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale.
“Nelle prime settimane dell’emergenza coronavirus – ricorda l’assessore Viale – con una delibera del 6 marzo avevamo prorogato al 30 giugno di quest’anno l’efficacia delle esenzioni per reddito, riconosciute a seguito di autocertificazioni. Oggi i dati sulla pandemia in Liguria sono positivi e il virus sta sempre più mollando la presa: proprio per questo è importante, in questa fase di ripartenza, evitare che i cittadini debbano recarsi presso gli uffici delle Asl per consegnare le nuove autocertificazioni, rischiando situazioni di assembramento”.
Sarà comunque possibile rinnovare l'esenzione anche dopo il 31 marzo 2021: si potrà chiedere il rinnovo del certificato direttamente nel momento in cui si avrà bisogno di una richiesta medica, in quanto i requisiti necessari per il diritto all'esenzione devono sussistere all'atto della prescrizione del medico.
La scadenza non vale per gli ultra 65enni e per i bambini sotto i sei anni, per i quali Regione ha prorogato automaticamente la validità dei certificati a condizioni di reddito invariate: il loro certificato di esenzione (identificabile con il Codice E01) ha validità illimitata e quindi possono continuare ad utilizzarlo.
Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell'anno e viene superato il tetto previsto dalla normativa, non si ha più diritto all'esenzione e bisogna al più presto segnalare la variazione alla propria Asl compilando il modulo revoca del certificato di esenzione per reddito: ogni Asl, infatti, effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione vengono recuperati gli importi non pagati per le prestazioni erogate e vengono applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Sarà compito di Alisa coordinare le Asl per la realizzazione di una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e dei cittadini e sulle condizioni per usufruire dell’esenzione per reddito dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria.
Cittadini interessati
I cittadini che hanno presentato autocertificazioni per esenzioni per reddito dal ticket sanitario (non riconosciute automaticamente dai sistemi informatici del ministero dell'Economia) e in scadenza il 30 giugno 2020 e prorogate al 31 marzo 2021 sono:
· Codice E02 (disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico)
· Codice E03 (titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico)
· Codice E04 (titolari di pensioni minime e con età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico)
· Codice EPF (cittadini di età tra i 6 anni e i 65 anni, affetto da patologia cronica appartenente ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro)