Una misura di particolare interesse è la possibilità di costituire un fondo di mutualizzazione volto a compensare le perdite di reddito (quando superiore al 20%) dei produttori aderenti all’OP conseguenti ai danni arrecati alla produzione ortofrutticola dalla cimice marmorata asiatica. Con questo provvedimento si definiscono i criteri di riferimenti che le OP/AOP interessate devono seguire per la costituzione e gestione del fondo di mutualizzazione.
Per attuare il regolamento europeo il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha dato facoltà alle Regioni e alle Province autonome di adottare delle proprie disposizioni attuative per tenere conto delle peculiarità e delle circostanze specifiche del rispettivo territorio. Oggi, dunque, la Giunta provinciale, con una delibera predisposta dall’assessore Giulia Zanotelli, ha definito i criteri di riferimento che le organizzazioni di produttori interessate devono seguire per la costituzione e la gestione del fondo.
Il provvedimento fissa i costi ammissibili con importi aggiornati ed estendibili a colture in pieno campo oltre che a quelle in serra e consentirà alle organizzazioni di produttori di adottare gli adempimenti necessari per costituire e poi gestire il fondo di mutualizzazione in tempo utile all’eventuale presenza della cimice asiatica sulle produzioni, in particolare di mele.
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