[Comunicato stampa Giunta regionale Friuli Venezia Giulia]
Coronavirus: Fedriga, ecco le regole per il Fvg fino al 18 maggio
domenica 3 maggio 2020
Trieste, 3 mag - Il governatore del Friuli Venezia Giulia
Massimiliano Fedriga ha firmato l'ordinanza numero 12 che, a
partire dal 4 maggio e fino al prossimo 18 maggio, integrerà le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 26 aprile.
Entrando nello specifico, l'ordinanza contiene l'obbligo di
chiusura nelle giornate festive solo per i supermercati e gli
ipermercati; vengono invece prorogate le disposizioni relative ai
mercati all'aperto e al chiuso - ovvero le analoghe forme di
vendita su area pubblica o privata di generi alimentari e
prodotti florovivaistici - nei Comuni nei quali sia stato
adottato un apposito piano che preveda la perimetrazione delle
superfici, la presenza di un unico varco d'accesso separato da
quello di uscita, il contingentamento delle presenze, l'uso
obbligatorio di dispositivi di protezione individuale e il
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
In tutti i negozi resta l'obbligo di mettere a disposizione dei
clienti all'ingresso e all'uscita soluzioni idroalcoliche per la
igienizzazione delle mani; per i negozi di generi alimentari e
laddove vi sia manipolazione di ortofrutta, pane o altri alimenti
a questo obbligo si aggiunge l'utilizzo dei guanti monouso.
L'ordinanza 12 introduce inoltre la possibilità di accedere ai
locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo
svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e
sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e
forniture.
Il permesso di svolgere attività di manutenzione e riparazione,
precedentemente limitato alle imbarcazioni, viene allargato agli
immobili diversi dall'abitazione principale, alle biciclette, ai
camper, alle roulotte e ai velivoli.
Per quanto concerne l'attività motoria, permane il vincolo delle
distanze di sicurezza e il divieto a utilizzare gli spogliatoi,
ma decade l'obbligo di non uscire dal proprio Comune di residenza
e di utilizzare le mascherine (o una protezione per naso e bocca)
nei luoghi isolati; via libera inoltre agli allenamenti in forma
individuale di atleti professionisti e non, anche con
l'istruttore, senza distinzione tra discipline individuali e di
squadra.
L'accesso a parchi, giardini e cimiteri, consentito ai sensi
dell'ordinanza 12, andrà regolamentato, tanto nelle modalità
quanto negli orari, dalle singole Amministrazioni comunali.
In merito alla riapertura delle biblioteche, è permessa per la
sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la
restituzione dei volumi avvenga con modalità che evitino il
rischio di contagio.
Tra le ulteriori misure previste dall'ordinanza 12,
l'autorizzazione alla pratica della pesca sportiva
dilettantistica e all'allevamento e addestramento di animali.
Di particolare rilevanza è infine l'articolo che deroga
all'obbligo di utilizzare le mascherine (o adeguate protezioni
per naso e bocca) e al rispettare le distanze di sicurezza: esso
decade infatti quando si è alla guida di autoveicoli o
motoveicoli, salvo quelli aziendali in cui valgono le regole del
proprio datore di lavoro; per i bambini di età inferiore ai sei
anni; in caso di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina; per chi soggiorna da solo in
locali non aperti al pubblico.
Massimiliano Fedriga ha firmato l'ordinanza numero 12 che, a
partire dal 4 maggio e fino al prossimo 18 maggio, integrerà le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 26 aprile.
Entrando nello specifico, l'ordinanza contiene l'obbligo di
chiusura nelle giornate festive solo per i supermercati e gli
ipermercati; vengono invece prorogate le disposizioni relative ai
mercati all'aperto e al chiuso - ovvero le analoghe forme di
vendita su area pubblica o privata di generi alimentari e
prodotti florovivaistici - nei Comuni nei quali sia stato
adottato un apposito piano che preveda la perimetrazione delle
superfici, la presenza di un unico varco d'accesso separato da
quello di uscita, il contingentamento delle presenze, l'uso
obbligatorio di dispositivi di protezione individuale e il
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
In tutti i negozi resta l'obbligo di mettere a disposizione dei
clienti all'ingresso e all'uscita soluzioni idroalcoliche per la
igienizzazione delle mani; per i negozi di generi alimentari e
laddove vi sia manipolazione di ortofrutta, pane o altri alimenti
a questo obbligo si aggiunge l'utilizzo dei guanti monouso.
L'ordinanza 12 introduce inoltre la possibilità di accedere ai
locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo
svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e
sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e
forniture.
Il permesso di svolgere attività di manutenzione e riparazione,
precedentemente limitato alle imbarcazioni, viene allargato agli
immobili diversi dall'abitazione principale, alle biciclette, ai
camper, alle roulotte e ai velivoli.
Per quanto concerne l'attività motoria, permane il vincolo delle
distanze di sicurezza e il divieto a utilizzare gli spogliatoi,
ma decade l'obbligo di non uscire dal proprio Comune di residenza
e di utilizzare le mascherine (o una protezione per naso e bocca)
nei luoghi isolati; via libera inoltre agli allenamenti in forma
individuale di atleti professionisti e non, anche con
l'istruttore, senza distinzione tra discipline individuali e di
squadra.
L'accesso a parchi, giardini e cimiteri, consentito ai sensi
dell'ordinanza 12, andrà regolamentato, tanto nelle modalità
quanto negli orari, dalle singole Amministrazioni comunali.
In merito alla riapertura delle biblioteche, è permessa per la
sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la
restituzione dei volumi avvenga con modalità che evitino il
rischio di contagio.
Tra le ulteriori misure previste dall'ordinanza 12,
l'autorizzazione alla pratica della pesca sportiva
dilettantistica e all'allevamento e addestramento di animali.
Di particolare rilevanza è infine l'articolo che deroga
all'obbligo di utilizzare le mascherine (o adeguate protezioni
per naso e bocca) e al rispettare le distanze di sicurezza: esso
decade infatti quando si è alla guida di autoveicoli o
motoveicoli, salvo quelli aziendali in cui valgono le regole del
proprio datore di lavoro; per i bambini di età inferiore ai sei
anni; in caso di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina; per chi soggiorna da solo in
locali non aperti al pubblico.