[Comunicato stampa Giunta regionale Basilicata]
Emergenza Codiv-19, Bardi emana l’Ordinanza numero 21
domenica 3 maggio 2020
E’ stata pubblicata questa sera sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata l’ordinanza del presidente Vito Bardi che contiene disposizioni in materia di coltivazioni agricole, aree verdi e attività sportiva, per le attività produttive e commerciali, in materia di trasporto pubblico locale e una serie di ulteriori misure.
Di seguito, in dettaglio, le varie previsioni settore per settore.
Per le coltivazioni agricole, aree verdi e attività sportiva - fermo l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici siti nel territorio regionale a condizione del rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e del divieto di assembramento di più di due persone- è consentita, limitatamente ad una volta al giorno e per non più di due componenti del nucleo familiare, l’uscita per provvedere alla conduzione di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, terreni agricoli, orti e vigneti per i trattamenti fitosanitari, l’attività florovivaistica non professionale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti ad uso familiare, nonché per la gestione e la cura degli animali ivi custoditi. In tutte le attività e le loro fasi all’interno delle proprietà e negli spostamenti da e per le proprietà private deve comunque essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Negli spostamenti è obbligatoria l’adozione dei dispositivi di protezione individuale. Detti spostamenti sono consentiti all’interno del territorio provinciale, e comunque per gli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni e degli animali allevati per la verifica delle attività eseguite da altra persona espressamente incaricata per lo svolgimento delle attività, ed esclusivamente nel pieno rispetto delle misure sanitarie e delle norme di sicurezza relative al contenimento da contagio da COVID-19. Sono consentite, sull’intero territorio regionale, per le attività non sospese come da elenco codici ATECO dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nel proprio comune di residenza, domicilio, o abitazione ovvero entro i comuni confinanti, le attività anche amatoriali svolte in forma individuale di abbattimento selettivo della specie cinghiale, in applicazione dei piani approvati, la raccolta di prodotti selvatici quali funghi, tartufi e asparagi; di servizio nelle aree forestali, quali gli inventari, i servizi per la gestione delle aree forestali. Queste attività possono essere effettuate esclusivamente nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.
Ferma restante la sospensione delle attività delle palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. u) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive è consentito, nell’ambito del territorio regionale, l’allenamento in forma individuale degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti dal CONI, dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive - in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per altre attività, e comunque previa sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo, nonché l’allenamento degli atleti riconosciuti dalle predette federazioni per discipline sportive non individuali che assicurino comunque il distanziamento sociale di un metro. E’ consentita, in ambito regionale, l’attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta o altro mezzo, ivi compresa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per le altre attività. Sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine.
Per le attività produttive e commerciali è consentita l’attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, con vendita da asporto. La vendita è effettuata garantendo il rispetto del distanziamento di almeno un metro tra gli avventori e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. E’ fatto divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nei medesimi o nelle immediate vicinanze. I prodotti da asporto, una volta consegnati dagli esercenti, dovranno essere consumati esclusivamente presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentite le vendite su ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna presso il domicilio, abitazione o residenza del cliente, con la prescrizione che chi organizza l’attività di consegna a domicilio, lo stesso esercente ovvero una piattaforma, eviti che il momento della consegna escluda contatti personali, in modo che sia garantita la distanza interpersonale e comunque il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari. Per le attività non sospese (allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020) è ammessa l'attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle predette attività, fatto salvo il rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno un metro e dell’utilizzo di guanti e dei dispositivi di protezione individuale. E’ consentito l’accesso agli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza e alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche da parte dei titolari e del personale impegnato in attività di manutenzione e vigilanza al fine di tutelare le risorse e il patrimonio naturale, e al fine di avviare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, la sanificazione anche degli arenili, l’istallazione e l’allestimento, ivi compresa la manutenzione delle strutture amovibili, delle spiagge senza esecuzione di nuove opere o modifiche, a condizione che gli interventi siano svolti all’interno dell’area in concessione, con interdizione per i non addetti ai lavori, e fermo restando l’attuazione di ogni misura che garantisca la distanza di sicurezza interpersonale e l’utilizzo di guanti e dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentite le attività commerciali di vendita al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture di ufficio, di libri e di vestiti per bambini e neonati previste dall’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Restano altresì consentite le consegne a domicilio per i predetti prodotti, purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie e della disciplina di settore.
Nel settore del trasporto pubblico locale in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. ff del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020 è disposto sul territorio regionale che l’esercizio di tutti servizi erogati dalle aziende del trasporto pubblico locale sia effettuato sulla base di alcuni criteri. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto devono essere espletate nel rispetto delle disposizioni previste dall’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto in data 20 marzo 2020, e allegato 9 al decreto: Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19). In particolare devono essere garantiti, rispetto ai programmi di esercizio previsti in via ordinaria, esclusivamente i seguenti servizi minimi essenziali di trasporto pubblico locale tra cui: i servizi da e verso gli ospedali e le altre strutture sanitarie, con particolare riguardo ai collegamenti negli orari utili al trasporto degli operatori del settore sanitario e socio-sanitario; i servizi, contrattuali ed aggiuntivi, di trasporto pubblico dei lavoratori verso tutte le aree industriali ove vi sono stabilimenti produttivi in attività, tenendo conto delle turnazioni di servizio svolte presso gli stabilimenti produttivi e del numero effettivo di addetti che gradualmente riprendono l’attività lavorativa.