[Comunicato stampa Giunta regionale Sicilia]
Coronavirus: nuova ordinanza di Musumeci conferma misure restrittive
mercoledì 1 aprile 2020
«E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, pure per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore».
Lo ribadisce il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in una nuova ordinanza, appena firmata, per contrastare il diffondersi del Coronavirus in Sicilia.
«E’ consentito, in caso di necessità – invece, scrive il presidente della Regione - alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio».
Nel provvedimento, il governatore riafferma la necessità di prorogare le misure restrittive per tutelare la salute dei cittadini ed evitare il repentino diffondersi del contagio, pertanto «le uscite per gli acquisti essenziali, a eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare».
Anche gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti «solamente in prossimità della propria abitazione».
Confermate le disposizioni già presenti nell'ordinanza dello scorso 19 marzo riguardo alle misure igienico-sanitarie in ambito comunale e in materia di commercio e trasporto pubblico.
E’ fatto obbligo ai Comuni, quindi, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. E’ interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco. Continua, inoltre, a essere inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni. Permane la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. I sindaci, con propria ordinanza, potranno disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. Sui mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40 per cento dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.