[Comunicato stampa Giunta regionale Emilia - Romagna]
Coronavirus. Un solo atto per le province di Piacenza e Rimini: nuova ordinanza del presidente Bonaccini che assorbe e sostituisce le due precedenti. Confermate tutte le misure adottate ulteriormente restrittive

martedì 24 marzo 2020


 

Si tratta di un normale atto di riordino e armonizzazione, concordato con i territori. Per entrambi i territori ci saranno risposte uniche alle domande più frequenti, FAQ che saranno implementate già nelle prossime ore

Bologna – Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato una nuova ordinanza che consolida e uniforma il quadro delle misure di contrasto della diffusione del COVID-19 adottate sui territori delle province di Rimini e Piacenza. L’atto assorbe e sostituisce le ordinanze precedenti, adottate ieri e domenica rispettivamente per l’intero territorio riminese e piacentino. L’omogeneizzazione del provvedimento è stata concordata con i due territori e consentirà dare risposte uniche.

Vengono sostanzialmente confermate tutte le misure varate per le due province con la sospensione pressoché generalizzata delle attività economiche, ad esclusione di quelle essenziali o di quelle che garantiscano contatti limitati fra le persone al proprio interno, applicando rigide misure di sicurezza, e il rafforzamento delle misure per garantire il contenimento e il distanziamento sociale, a partire dal divieto di ogni assembramento con più di due persone, con l’intensificazione dei controlli.

Sono così riportate ad un unico atto le misure valide per entrambe le province, per le quali ci saranno risposte uniche alle domande più frequenti, FAQ che saranno implementate già nelle prossime ore (disponibili sul sito della Regione: www.regione.emilia-romagna.it).

Da segnalare che diventano valide per entrambe le province due misure prima inserite in una delibera o nell’altra.

Sia nel piacentino che nel riminese, rispetto alle imprese che devono sospendere la loro attività, possono proseguire le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione (anche finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme di vendita al dettaglio on line) sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020. Sostanzialmente i vettori potranno consegnare a domicilio solo i beni la cui commercializzazione è tutt’ora prevista, sospendendo viceversa la consegna di quegli articoli che oggi sono già esclusi dal commercio al dettaglio a seguito della chiusura dei negozi. Ciò consentirà non solo di rendere più omogenea la disciplina del commercio tra acquisti in negozio e acquisti on line, ma di contenere l’attività connessa alla logistica, assicurando un maggior distanziamento tra i lavoratori, anche in forza di misure ulteriormente restrittive e di sicurezza per chi continuerà ad operare (organizzazione per turni, entrate ed uscite scaglionate, turnazione anche nelle mense e nelle pause, ecc.).

Ugualmente in entrambe le province, tutte le strutture ricettive sono chiuse. L’accoglienza degli ospiti viene sospesa dall’entrata in vigore del presente provvedimento e quelli presenti non potranno restare per oltre 72 ore. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore dell’Ordinanza per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.

ORDINANZA-24-MARZO-2020---DECRETO-48_2020.pdf