[Comunicato stampa Giunta regionale Campania]
Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
domenica 22 marzo 2020
Ecco le misure adottate:
1. Fermo restando quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo
2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati
in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute”, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, a tutti i
soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi
abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:
- di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera
scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14
giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
2. Le disposizioni dell’ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 in ordine all’obbligo, per i concessionari di servizi di
trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle
Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale
n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni
ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le
regioni d’Italia e dall’estero.
3. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle
stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri,
Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di:
- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole
stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
- compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso
su tutto il territorio nazionale.
2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati
in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute”, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, a tutti i
soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi
abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:
- di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera
scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14
giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
2. Le disposizioni dell’ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 in ordine all’obbligo, per i concessionari di servizi di
trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle
Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale
n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni
ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le
regioni d’Italia e dall’estero.
3. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle
stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri,
Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di:
- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole
stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
- compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso
su tutto il territorio nazionale.