[Comunicato stampa provincia autonoma di Bolzano]
Coronavirus, ordinanza più restrittiva in Alto Adige
sabato 21 marzo 2020
Pubblicata con diverse misure più restrittive rispetto a quelle nazionali la nuova ordinanza del presidente Arno Kompatscher per fronteggiare il diffondersi dell’epidemia di Coronavirus Covid-19. Disposto anche in Alto Adige “il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco, ai giardini pubblici e ogni area a verde pubblico” come previsto dal decreto emanato ieri (20 marzo) dal ministero della salute. “Non è inoltre consentito – si legge nell'ordinanza di Kompatscher - l’uso delle panchine pubbliche, ovunque collocate”. L'accesso alle piste ciclabili è consentito a quanti le utilizzano per recarsi al lavoro. "In alcuni ambiti - ha chiarito il presidente Kompatscher nella coferenza stampa virtuale - abbiamo adottato misure più restrittive che a livello nazionale. E' comunque sempre indispensabile che i cittadini limitino al massimo i contatti sociali e rispettino tutte le disposizioni".
Un importante chiarimento riguarda l’attività sportiva e ricreativa all’aperto. L’ordinanza dispone “il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, ma resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno tre metri da ogni altra persona”.
Nel documento è anche previsto che siano ”chiusi tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali”.
Un’ importante disposizione riguarda anche le attività di vendita di generi alimentari che devono restare chiuse nei giorni festivi, domeniche incluse. "E per gli altri giorni è previsto che l'orario di apertura dei negozi e dei supermercati non debba superare in nessun caso le 19", ha aggiunto Kompatscher.
Per quanto riguarda le attività produttive queste devono essere “sospese in tutti i reparti aziendali escluse quelle la cui interruzione pregiudica la ripresa della produzione o pregiudica la fornitura di prodotti necessari per il mantenimento della filiera essenziale di sistema”.