Si introduce così una "clausola sociale”, fortemente innovativa, che oltre alla tutela del posto di lavoro, prevede anche la conservazione, presso l’impresa che subentra, del trattamento economico già goduto e delle medesime condizioni rispetto all'anzianità e al monte ore. La legge nasce dalla considerazione che l’attuale normativa non risultava più sufficiente ad indirizzare la formazione degli atti di gara verso il fine della tutela dei lavoratori addetti ai servizi in appalto.
La norma interviene sui comportamenti delle imprese, ma anche su quelli delle pubbliche amministrazioni, sia nella definizione delle basi d’appalto, sia nell'identificazione delle prestazioni richieste. Fra i fattori determinanti per tutelare i lavoratori, vi è senza dubbio la definizione dei capitolati speciali e, conseguentemente, delle basi d’appalto da parte delle amministrazioni: stanziamenti al ribasso significano in primo luogo, oltre che minor qualità delle prestazioni, meno risorse a disposizione delle imprese per lo svolgimento del servizio e, di conseguenza, minore occupazione. Nell'identificazione delle prestazioni richieste dovrà venire considerata con la dovuta attenzione la quantità di lavoro umano minimo necessario per svolgere la prestazione messa a gara. La riassunzione dei lavoratori è obbligatoria e le eccezioni non possono essere legate alla volontà dell’impresa di ottimizzare l’utilizzo di manodopera, ma solo in caso siano stati offerti miglioramenti tecnologici o che vi siano degli esuberi nell’organizzazione dell’impresa vincitrice. Per corrispondere alle predette condizioni di appalto, saranno quindi obbligatoriamente assunti i lavoratori dell’appalto appena concluso a meno che l’impresa non evidenzi esuberi nell’ambito della propria organizzazione che altrimenti dovrebbero essere licenziati. In tale ultimo caso, l’evidenza di esuberi che comporti una diminuzione nelle assunzioni dei lavoratori del precedente appalto o una diminuzione delle ore da essi lavorate, dovrà emergere ed essere valutata in modo specifico dall’amministrazione in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta sulla base di quanto indicato dall'offerente stesso in gara.
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