Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Carta dei doveri della P.A.: emendamenti delle Regioni
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 8 luglio 2010
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/055/CU2/C1
DISEGNO DI LEGGE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE E DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PER LA CODIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"
Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata
Le Regioni e le Province Autonome, tenuto conto delle sostanziali modifiche intervenute in sede parlamentare rispetto al DDL di iniziativa del Governo su cui sono state chiamate ad esprimersi in sede di Conferenza Unificata, ritengono essenziale rappresentare anche al Parlamento la propria posizione in merito all’AS 2243, in corso di discussione presso la Prima Commissione del Senato.
Le Regioni e le Province Autonome, pur condividendo le finalità di semplificazione che persegue il disegno di legge, formulano alcune osservazioni di carattere generale ed emendamenti puntuali.
Alcune misure proposte nelle diverse materie richiedono, infatti, di tenere conto dei rispettivi ambiti di competenza legislativa, statale e regionale, e dell’esigenza di condividere quelle disposizioni che pur rientrando nella competenza legislativa statale impattano notevolmente sulle competenze regionali.
Al riguardo, sottolineano la necessità che venga esplicitato il titolo di competenza attraverso il quale viene legittimato l’intervento legislativo statale, per le ovvie implicazioni dello stesso sulle competenze legislative regionali.
Si riportano, di seguito, le osservazioni e le proposte di emendamenti.
Articolo 3:
Si ritiene opportuno prevedere il coinvolgimento delle Regioni nell’adozione dei decreti legislativi che prevedono il riordino degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, anche in considerazione della possibilità di raggiungere successivi accordi ai sensi del successivo comma 5.
Si riporta di seguito l’emendamento proposto.
Al comma 4, al termine del primo periodo, dopo le parole "attività culturali", inserire le seguenti "sentita la Conferenza Stato-Regioni".
Articolo 4:
Desta preoccupazione la previsione di un differimento dei termini per l’adozione dei decreti legislativi di riforma degli incentivi soprattutto in questa fase di assoluta incertezza in merito alle risorse finanziarie disponibili per tali strumenti. Al riguardo si sollecita il Governo ad attivare al più
presto un Tavolo di confronto con le Regioni già in fase di definizione delle linee della riforma anche in considerazione delle evidenti ricadute della stessa sulle competenze regionali in materia.
Articolo 5:
In considerazione della competenza esclusiva regionale in materia di artigianato sarebbe opportuno che la norma, introducendo disposizioni in merito alle procedure amministrative per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, menzioni il riferimento costituzionale dell’intervento normativo statale che sembra possa individuarsi nell’articolo 117, comma 2, lettera m).
La novità presente nel testo dell’articolo, nella versione licenziata dalla Camera, sta nell’introduzione del comma 4 che disciplina la procedura per l’iscrizione d’ufficio conseguente ad accertamento o verifica ispettiva. A tal proposito, si condivide l’utilità di normare tale procedura ai fini del recupero contributivo.
Non si condivide però la scelta di una iscrizione immediata conseguente alla comunicazione da parte dell’ente accertatore, in assenza dell’accertamento dei requisiti da parte dell’ufficio competente. E’ chiaro che va previsto un termine entro cui il soggetto competente debba esprimere, decorso il quale si intendono accertati i requisiti ai fini previdenziali, con la decorrenza dall’accertamento svolto ovvero dalla decorrenza/evento indicato nello stesso accertamento. Qualora l’impresa non possegga i requisiti artigiani non sembra possibile procedere all’iscrizione nella gestione speciale artigiani. Conseguentemente, condividendo l’esigenza di procedere ad un recupero contributivo per le situazioni di abusivismo rilevate in seguito ad accertamenti o verifiche ispettive, sembra più opportuno istituire una gestione apposita per i piccoli imprenditori che non siano qualificabili come artigiani.
Sarebbe inoltre importante cogliere l’occasione per fare chiarezza in merito alla definizione di impresa artigiana ai fini ed agli effetti previdenziali conseguenti all’iscrizione all’Albo che deve essere unica a livello nazionale.
Si propone pertanto il seguente emendamento:
"Art. 5.
(Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese).
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, come disciplinati dalle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009.
2. La dichiarazione determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel Registro delle imprese.
3. Le Regioni, ove non già previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per
conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Ai fini dell’iscrizione alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, si applicano i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni ad opera della legislazione statale. L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, comporta l’iscrizione alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per procedere all’iscrizione all'Albo per le imprese artigiane, ove non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, l'ente accertatore comunica tali elementi all’ufficio competente alla tenuta dell’Albo delle imprese artigiane o all'ufficio competente al riconoscimento dei requisiti di impresa artigiana, i quali verificano la sussistenza dei requisiti artigiani entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ente accertatore. Decorso inutilmente tale termine, l’ente accertatore procede all’iscrizione alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463.
Nel caso in cui non sussistano i requisiti artigiani e non si possa procedere all’iscrizione nella gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463 è comunque fatto salvo l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività."
Disciplina della Conferenza dei servizi
Le Regioni e le Province Autonome esprimono infine forti perplessità con riguardo al fatto che la disciplina in materia di Conferenza dei servizi sia stata espunta dal presente disegno di legge per confluire con alcune modifiche nell’art. 49 del DL 78/2010 (manovra finanziaria 2011-2013). La disciplina attualmente vigente, per effetto della pubblicazione del dl 78/2010, presenta infatti profili di criticità che ostacolano il processo di semplificazione propugnato dalle regioni.
Tale istituto, pur configurandosi nella formulazione prospettata quale livello essenziale delle prestazioni, come tale non derogabile dalle regioni se non in senso ampliativo, è in realtà un modulo procedimentale liberamente utilizzabile dalle singole amministrazioni. La conferenza di servizi da modello generalizzato pare depotenziato a strumento facoltativo, con grave pregiudizio della certezza del diritto. In particolare, la modifica dell’art.14-ter della legge n.241/1990 in tema di gestione del dissenso in seno alla conferenza di servizi stabilisce come regola generale che si consideri definitivamente acquisito come assenso il silenzio delle amministrazioni anche su questioni di rilevanza come la tutela della salute, ambientale e della pubblica incolumità. Si ritiene in ogni caso indispensabile la revisione della disciplina del potere sostitutivo in materia, soprattutto per quanto attiene al rinvio all’art.120 della Costituzione, ritenuto del tutto improprio.
Conseguentemente si ritiene assolutamente prioritario espungere tutta la disciplina dal decreto legge per consentire il necessario coordinamento con le normative regionali perché non si ravvedono i requisiti di necessità e urgenza.
Roma, 8 luglio 2010