Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Terremoto: Parere su Decreto per interventi urgenti Abruzzo
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 11 giugno 2009
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/051/CU/C5
PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N. 39, APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 23 APRILE 2009, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE.
Punto 4 – Elenco B) O.d.g. Conferenza Unificata
PREMESSA
I tragici e rovinosi eventi sismici che hanno colpito l’Abruzzo, per la loro inusitata gravità dovuta in particolare alla distruzione subita anche da una intera città, L’Aquila, con i suoi centri direzionali, la sua Università, le sue importanti strutture produttive, hanno visto sin dal primo momento le Regioni italiane mobilitate con le loro strutture di Protezione Civile e con contribuzioni finanziarie.
Ciò premesso il ddl di conversione del D.L. n. 29 del 2008 recante gli interventi urgenti concernenti gli elenchi sismici della Regione Abruzzo nel testo attualmente risultante dall’approvazione da parte del Senato (il 21 maggio 2009) richiede una valutazione organica e compiuta dell’impianto normativo sotto il profilo istituzionale e dell’efficienza dei procedimenti regolati, sotto il profilo della tenuta finanziaria nonché, infine, sotto il profilo delle specifiche esigenze della Regione Abruzzo.
Le Regioni sottolineano, in tal modo “l’interesse istituzionale” ad un sistema equilibrato di competenze idoneo a contemperare le esigenze dettate dalla straordinarietà degli eventi con le competenze ordinarie di tutti i livelli istituzionali interessati.
OSSERVAZIONI GENERALI PRELIMINARI
Dal punto di vista tecnico ed in base ad un lavoro ancora preliminare si può senz’altro affermare che l’impianto normativo assai complesso ed articolato, contiene la disciplina di numerose azioni, alcune delle quali destinate ad incidere sull’emergenza, altre destinate ad incidere qui processi di ricostruzione; altre ancora destinate ad incidere sul sostegno socio-economico delle zone danneggiate. Altre, infine, originate dalla situazione creata dagli eventi sismici in Abruzzo, ma in realtà di carattere generale.
Ci si riferisce qui all’art. 1-bis introdotto dal Senato che fa scattare al 1° luglio 2009 (senza ulteriori proroghe) l’entrata in vigore delle nuove norme in materia antisismica; all’art. 11 che istituisce il fondo per la prevenzione del rischio sismico; ed anche ad altre norme quali le norme che ridisciplinano, a partire dell’Abruzzo il nuovo sistema idrico.
L’asse portante di tale complessa rete di azioni poggia su un delicato sistema di Governance istituzionale al quale concorrono le competenze statali, le competenze della Regione Abruzzo stessa (in particolare per le funzioni del Presidente della Giunta quale commissario delegato) e le competenze degli Enti Locali.
Proprio questo è uno degli aspetti di maggiore delicatezza che richiede di essere considerato sotto il profilo dell’efficienza e della qualità dei meccanismi introdotti e del rispetto delle competenze regionali e locali. Non a caso, proprio su questi aspetti si sono concentrate molte delle osservazioni e delle proposte emendative presentate nei documenti già richiamati da ANCI, UPI ed UNCEM.
Analogo lavoro di analisi e di approfondimento tecnico deve essere effettuato per la tipologia degli interventi di ricostruzione, che vanno dall’apprestamento urgente di abitazioni (attuale art. 2) alla ricostruzione e funzionalità degli edifici e servi pubblici (attuale art. 4) agli interventi di sostegno finanziario destinati all’”autoricostruzione”.
Appaiono evidenti, così come sottolineato già dalla Regione Abruzzo, i limiti del provvedimento che ad esempio continuano a prevedere l’esclusione dei soggetti non residenti, laddove, invece, il fenomeno dei non-residenti, è molto esteso, particolarmente nei numerosi borghi danneggiati dal sisma e riguarda numerosissime abitazioni comprese quelle acquistate per finalità turistiche.
SPECIFICHE QUESTIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
ü Utilizzo delle risorse del FSN derivanti dall’accordo sulla spesa farmaceutica
La norma era stata in parte concordata con le Regioni e le aziende farmaceutiche, con l’impegno che i risparmi sarebbero rimasti al FSN.
A seguito degli eventi sismici in Abruzzo l’accordo è stato applicato solo in parte, infatti a fronte di questi risparmi è stato ridotto il Fondo SSN per 380 milioni per coprire interventi a seguito del sisma mentre 40 ml sono destinati, sempre all’Abruzzo, per la copertura del Piano di rientro dai disavanzi sanitari per il 2009. Conseguentemente il fondo è in sostanza ridotto di 420 ml.
È la prima volta che c’è un uso formale delle risorse del FSN per il ripiano dei disavanzi sanitari solitamente erano utilizzate le risorse del Fondo transitorio appostate ad hoc dallo Stato. (art.13)
Le Regioni segnalano l’uso improprio del FSN per il ripiano disavanzi e la propria contrarietà alla riduzione del FSN di 380 milioni di euro, ferma restando la necessità di far fronte alle esigenze finanziarie conseguenti all’evento sismico e propongono l’allegato emendamento (allegato 1) che sostituisce quello inviato il 21 maggio scorso.
ü Provvidenze a favore del sistema regionale di protezione civile
Le Regioni hanno un ruolo fondamentale nello svolgimento delle attività di soccorso delle popolazioni, dimostrando l’importanza e l’incidenza della funzione svolta, nell’ambito del sistema nazionale di protezione civile.
Per queste ragioni, appare opportuno prevedere stanziamenti tesi a garantire la funzionalità e la capacità operativa complessiva del sistema regionale di protezione civile.
SPECIFICHE QUESTIONI DELLA REGIONE ABRUZZO
La Regione Abruzzo nel dare una valutazione favorevole del provvedimento, anche alla luce delle recenti modifiche apportate dal Senato, sottolinea le seguenti criticità:
ü I centri storici dell’area interessata dal sisma rappresentano una importante risorsa produttiva della Regione; per la loro ristrutturazione si sono investite negli anni molte risorse, pubbliche e private; investimenti che proprio negli ultimi anni, avevano iniziato a produrre frutti importanti in termini di sviluppo turistico dovuto in grande parte alla scelta di seconda residenzialità da parte di cittadini residenti nella città, o piuttosto nelle Regioni vicine, e negli ultimissimi anni anche di cittadini stranieri.
Per tali motivi, il contributo ai proprietari di immobili situati nei centri storici, diversi da quelli adibiti ad abitazione principale deve quindi essere integrale e cumulabile.
Se così non fosse si pregiudicherebbe .una delle più importanti risorse per il rilancio economico dell’area.
ü È necessario, infine, prevedere per gli Enti Territoriali dell’area interessata dal sisma risorse sostitutive a copertura delle previste mancate entrate certificate e norme in deroga per quanto riguarda il personale per un periodo inderogabile temporaneo e definito.
Roma, 11 giugno 2009
ALLEGATO 1
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N. 39, APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 23 APRILE 2009, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE
All’articolo 13, comma 3, del Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, è aggiunto il seguente comma 6:
“6. Alla copertura del contributo straordinario delle Regioni di cui al comma 3 ed al conseguente reintegro della riduzione di cui al comma 5, si provvede a carico del bilancio dello Stato per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 con utilizzo delle entrate superiori alla quota di 500 milioni di Euro annui di cui all’articolo 12, comma 1, fino alla concorrenza di 380 milioni di Euro.”