Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Spesa farmaceutica: emendamento a "Decreto Abruzzo"

giovedì 21 maggio 2009


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/045/CU/C7

 

 

 

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009, N. 39, APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 23 APRILE 2009, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI

PROTEZIONE CIVILE

 

 

Articolo 13

(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria)

 

Osservazioni di carattere generale

 

L’articolo in oggetto dovrebbe rappresentare la trasformazione in legge dell’accordo fra Governo, Regioni, Farmindustria e la filiera distributiva, intermedia e finale del farmaco del 15 ottobre 2008. Detto accordo fu sottoscritto, dalle parti, per consentire, al Servizio sanitario Nazionale, il recupero del danno economico subito in conseguenza al fenomeno degli extrasconti praticati dall’industria alla distribuzione intermedia e finale. 

 

L’accordo di cui sopra prevedeva:

a)      per i farmaci unbranded l’aumento di otto punti percentuali della quota di spettanza alla distribuzione intermedia e finale;

b)      la conferma, sia per i farmaci sotto tutela brevettuale che per gli altri farmaci a brevetto scaduto dei margini di cui alla legge 662/96;

c)      riduzione del prezzo dei farmaci unbranded, inseriti nelle cosiddette liste di trasparenza,  del sette per cento;

d)      una trattenuta alle farmacie del 1,4 % calcolata sul valore dei farmaci erogati dalle stesse in regime di SSN come recupero del danno subito nell’anno 2008;

 

Le discrepanze fra l’accordo e l’articolo 13 del D.L. 39/2009 possono essere così riepilogate:

 

1)      Economie

Tutti i risparmi derivanti dall’applicazione della manovra vengono sottratti al Servizio sanitario Nazionale.

 

2)      Riduzione del prezzo dei farmaci

La riduzione del prezzo dei farmaci, nell’accordo, era intesa come una manovra per accelerare il riallineamento dei prezzi verso valori più bassi, riallineamento ostacolato dalla pratica degli extrasconti. La riduzione del prezzo per un periodo limitato di tempo è in evidente contrasto con lo spirito dell’accordo. L’incremento della quota di variazione degli stessi prezzi trova giustificazione nel ritardo (oltre sei mesi) con cui detto decreto è stato adottato.


 

3)      Sanzioni previste per gli extra sconti

Il decreto, pur ribadendo l’obbligo del rispetto delle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico prevede sanzioni solo nel caso del mancato rispetto di dette quote nella cessione idi farmaci unbranded. Cio porta ad una distorsione del mercato.

 

4)      Trattenuta a carico della farmacie

L’accordo, stipulato ad ottobre 2008, prevedeva di porre a carico della farmacia una quota pari al 1,4 % per un periodo di dodici mesi per far recuperare al SSN il maggiore onere sostenuto nell’anno 2008. Dal momento che detta pratica si è protratta fino ad oggi è ragionevole, come fatto per il taglio dei prezzi, prevedere, come riportato nelle precedenti versioni del decreto protrarre  nel tempo detto recupero.

 

5)      Quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico

Mediamente la reale quota di spettanza per il grossista, fissata dall’articolo 1 comma 40 della legge 662/96 nel 6,65 del prezzo al pubblico del farmaco, a causa di extrasconti che il grossista pratica alla farmacia è valutabile nel 3% del prezzo al pubblico del medicinale.

 

 

Sulla base di quanto esposto si propongono i seguenti emendamenti :

 

I)                   Al primo periodo del  comma 1 lettera a)  eliminare le parole “ e fino al 31 dicembre 2009” ;

II)                 Al terzo periodo del comma 1 lettera a) sostituire le parole “ dodici mesi” con “ diciotto mesi”

III)             all’ultimo periodo del comma 1 lettera b sostituire le parole “ Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo del presente comma ” con le seguenti  “Il mancato rispetto delle quote di spettanza di cui al precedente capoverso e di  quelle previste dall’articolo 1 comma 40 della legge 662/96”  ;

IV)             sostituire la lettera c) di cui al comma 1 con : “  La quota di spettanza dei grossisti, sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) di cui all’articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , prevista dall’articolo 1 comma 40 della legge 662/96 in 6,65 percento è rideterminata nel 3 percento. Il SSN nel corrispondere alle farmacie di quanto dovuto trattiene una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto ”

V)                Al comma 2 sostituire le parole “le economie derivanti dall’attuazione del presente articolo” con “Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le economie derivanti dall’attuazione del comma 1 lettera  c)”

VI)              Al comma 3 sostituire le parole “ le complessive economie derivanti per l’anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1” con “le economie derivanti dall’attuazione del presente articolo” con “Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le economie derivanti dall’attuazione del comma 1 lettera  c)”

 

 

Inserire un ultimo comma all’articolo:

Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, sulla base di apposito accordo bilaterale con i competenti organi dello Stato, destinando le economie derivanti dall’applicazione del comma 1 conseguite nei rispettive territori”.

 

 

 

 

 

Roma, 21 maggio 2009

 

 

 

 

 

farmac210509.pdf