Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Trasporto pubblico locale: Regioni su sistema risorse
Conferenza Regioni
e Province Autonome
mercoledì 29 aprile 2009
in allegato il documento in formato pdf
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/033/CR/C4
SISTEMA DELLE RISORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
nel prendere atto di quanto emerso nelle interlocuzioni con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti in relazione al sistema delle risorse per il trasporto pubblico di interesse
regionale e locale recato dalla legge finanziaria per il 2008,
conferma
il documento da essa approvato nella seduta del 20 marzo 2008 e recante “Linee di indirizzo
generali per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2008 in materia
di risorse per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale”, allegato al presente
documento.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
nel rilevare che - a causa della costante riduzione dei consumi di benzina e della
consequenziale costante riduzione della accisa e della connessa compartecipazione delle
Regioni al gettito della stessa - l’equilibrio finanziario delineato dal predetto sistema
previsto dalla legge finanziaria per il 2008 non si è realizzato in concreto per il paradosso,
tra l’altro, che l’aumento dell’utilizzo del trasporto collettivo determina una riduzione
dell’uso dei mezzi privati e conseguentemente dei consumi di carburante che sostengono il
gettito che alimenta il settore del trasporto pubblico regionale e locale,
chiede al Governo
che il predetto sistema delle risorse per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale
recato dalla legge finanziaria per il 2008 sia ridiscusso, nell’ottica di assicurare al trasporto
pubblico di interesse regionale e locale un sistema strutturale, anche basato su meccanismi
diversi da quelli dell’accisa sui carburanti, che garantisca un equilibrio economicofinanziario
tale da dare stabilità al settore e consentirne anche lo sviluppo.
Roma, 29 aprile 2009
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Linee di indirizzo generali per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge
finanziaria 2008 in materia di risorse per il trasporto pubblico di interesse regionale e
locale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano osservano preliminarmente che il
sistema delineato dalla legge finanziaria per il 2008, e segnatamente dall'articolo 1, commi
295 e seguenti, per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale costituisce la prima
misura organica e strutturale direttamente ed in via esclusiva dedicata a tale ambito.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a tale riguardo ritengono
opportuno, a titolo meramente ricognitivo, rendere ancor più evidenti due peculiari aspetti
di siffatta misura organica e strutturale che concorrono a delinearne i fondamenti.
1. Destinazione diretta ed esclusiva, nei confronti del trasporto pubblico di interesse
regionale e locale, del sistema di risorse finanziarie previsto dall'articolo 1, commi 295
e seguenti della legge finanziaria 2008.
Va osservato, in primo luogo, che le norme che la compongono dispongono espressamente
ed inequivocabilmente la loro diretta ed esclusiva destinazione nei confronti del trasporto
pubblico di interesse regionale e locale. Non vi è quindi spazio alcuno, sia sotto il profilo
semantico che sotto quello logico-sistematico, per ipotesi interpretative di diverso avviso.
In secondo luogo, va ricordato che l'impianto normativo di cui si tratta è frutto, oltre che
dell'iniziativa regionale, dapprima di un fitto e proficuo lavoro congiunto tra le Regioni ed il
Governo e, successivamente, del sostegno di entrambi nella fase parlamentare.
Il tutto con la finalità, integralmente realizzata, di giungere, in piena condivisione, alla
adozione di siffatto impianto normativo. Condivisione peraltro confermata anche
dall'assenza di qualsivoglia impugnazione delle norme di cui si tratta per violazione delle
prerogative regionali costituzionalmente garantite. Pertanto, anche sotto il profilo storicoricostruttivo,
non vi è spazio alcuno per ipotesi interpretative di diverso avviso.
2. Capacità del sistema di risorse finanziarie previsto dall'articolo 1, commi 295 e
seguenti della legge finanziaria 2008 di sostenere il settore del trasporto pubblico di
interesse regionale e locale (prescindendo quindi da interventi esterni al sistema
stesso), inclusi gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
degli addetti al settore.
E' noto infatti che i reiterati interventi finanziari pubblici che in tale tematica vi sono stati
hanno avuto la loro causa nella inidoneità strutturale del sistema economico del trasporto
pubblico di interesse regionale e locale a rinvenire in sé stesso le risorse di cui necessita e, al
contempo, nella assenza o insufficienza della immissione delle risorse finanziarie pubbliche
previste per legge.
Gli interventi tampone che nella tematica dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro degli addetti al settore vi sono stati negli anni, se da un lato sono stati resi inevitabili
da siffatte deficienze, dall'altro hanno contaminato un contesto che naturalmente dovrebbe
vedere la risoluzione delle proprie questioni esclusivamente nell'ambito, squisitamente
giuslavoristico, del rapporto tra imprenditori e lavoratori.
Orbene, l'impianto normativo recato dalla legge finanziaria 2008, conferendo al sistema
economico del trasporto pubblico di interesse regionale e locale la capacità di autosostenersi
integralmente - proprio in quanto il sistema delle risorse che la legge finanziaria 2008
prevede è destinato in via esclusiva al trasporto pubblico di interesse regionale e locale
- consente di ricondurre il tema dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli
addetti al settore nel suo alveo naturale, con ciò evitando qualsiasi tentativo di
coinvolgimento finanziario delle regioni su tale tema.
In buona sostanza, gli interessi delle imprese e dei lavoratori del settore saranno composti
esclusivamente nel loro contesto, come peraltro avviene in ogni altro ambito.
Conclusioni
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano le presenti linee generali
di indirizzo affinché ciascuna Regione le faccia proprie e le rispetti e faccia rispettare nei
rapporti che ad essa fanno capo.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano chiedono al Governo di esprimere
la propria condivisione sulle presenti Linee generali di indirizzo.
20 marzo 2008