Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Impianti sportivi: posizione su proposte per costruzioni e ristrutturazioni

mercoledì 29 aprile 2009


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 in allegato il documento in formato pdf

09/034/CR/C6

POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI COSTRUZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (S 1361 E S 1437)

La Conferenza della Regione e delle Province autonome, preso atto della volontà

dello Stato di provvedere con specifiche norme al problema della carenza e della

inadeguatezza e inefficienza degli impianti sportivi, anche perché l’unico

precedente in materia risale ormai al 1987 in concomitanza con il Mondiale di

calcio di Italia ’90, reputa opportuno e necessario svolgere alcune considerazioni

sui due testi all’esame del Parlamento.

Mentre il DDL 1361 appare più orientato verso gli impianti destinati ad ospitare

manifestazioni sportive professionistiche, in particolare quelle calcistiche, il

DDL 1437 affronta le problematiche relative a tutti gli altri impianti che, pur

ospitando attività agonistiche, non richiedono gli standard dei precedenti.

A tale riguardo le Regioni e le Province autonome ritengono che potrebbe essere

proficuo riassumere le due proposte in un unico testo che in un Titolo tratti

dell’impiantistica riservata al professionismo e in un altro si occupi delle

problematiche degli altri impianti.

Non va dimenticata la precedente esperienza effettuata in occasione

dell’emanazione della L. 65/1987 dove, come è noto, esisteva una tripartizione di

competenze, a seconda che si trattasse degli stadi sedi delle gare dei Mondiali di

calcio, degli impianti riservati all’agonismo e, infine, di quelli riservati all’attività

sportivo-ricreativa.

Nel primo caso la competenza era diretta dello Stato. Nel secondo caso la

programmazione era statale, sentite le singole Regioni interessate e, nel terzo, la

programmazione era direttamente in capo alle Regioni. La definizione della

competenza nel secondo e terzo caso fu il risultato della sentenza della Corte

Costituzionale nr. 517/87 che annullò parzialmente la norma originaria che

prevedeva invece una diretta competenza dello Stato per tutti e tre i livelli.

La riforma costituzionale del Titolo V dispose poi che le Regioni avevano la

piena competenza sia per l’impiantistica agonistica che per quella sportivoricreativa,

tanto che le Regioni programmarono direttamente gli interventi

relativi ai fondi derivanti dalle revoche dei primi programmi della Legge 65/87

medesima.

Constatati gli effetti positivi della citata esperienza sarebbe quindi opportuno che

la nuova proposta che riassume le due precedenti, data la straordinarietà

dell’intervento, lasciasse, nel caso specifico, la programmazione allo Stato,

sentiti, ovviamente, i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni

italiani (ANCI), delle organizzazioni sportive, e previa intesa con la Conferenza

Unificata.

Per ciò che riguarda, invece, le problematiche connesse a tutti gli altri impianti

sportivi è assolutamente necessario che sia rispettata la competenza delle Regioni

in materia di programmazione e il ruolo dell’Osservatorio sia circoscritto alle

funzioni ad esso spettanti in base al c.d. Decreto Melandri con il quale è stato

istituito in data 18 gennaio 2008.

Per ciò che attiene alle risorse disponibili è assolutamente necessario che esse

siano opportunamente suddivise per il raggiungimento delle due finalità illustrate

senza creare evidenti disequilibri tra gli impianti destinati alle attività

professionistiche e tutti gli altri.

Roma, 29 aprile 2009

290409_impianti_sportivi.pdf