Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Impianti sportivi: posizione su proposte per costruzioni e ristrutturazioni
Conferenza Regioni
e Province Autonome
mercoledì 29 aprile 2009
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
in allegato il documento in formato pdf
09/034/CR/C6
POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI COSTRUZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (S 1361 E S 1437)
La Conferenza della Regione e delle Province autonome, preso atto della volontà
dello Stato di provvedere con specifiche norme al problema della carenza e della
inadeguatezza e inefficienza degli impianti sportivi, anche perché l’unico
precedente in materia risale ormai al 1987 in concomitanza con il Mondiale di
calcio di Italia ’90, reputa opportuno e necessario svolgere alcune considerazioni
sui due testi all’esame del Parlamento.
Mentre il DDL 1361 appare più orientato verso gli impianti destinati ad ospitare
manifestazioni sportive professionistiche, in particolare quelle calcistiche, il
DDL 1437 affronta le problematiche relative a tutti gli altri impianti che, pur
ospitando attività agonistiche, non richiedono gli standard dei precedenti.
A tale riguardo le Regioni e le Province autonome ritengono che potrebbe essere
proficuo riassumere le due proposte in un unico testo che in un Titolo tratti
dell’impiantistica riservata al professionismo e in un altro si occupi delle
problematiche degli altri impianti.
Non va dimenticata la precedente esperienza effettuata in occasione
dell’emanazione della L. 65/1987 dove, come è noto, esisteva una tripartizione di
competenze, a seconda che si trattasse degli stadi sedi delle gare dei Mondiali di
calcio, degli impianti riservati all’agonismo e, infine, di quelli riservati all’attività
sportivo-ricreativa.
Nel primo caso la competenza era diretta dello Stato. Nel secondo caso la
programmazione era statale, sentite le singole Regioni interessate e, nel terzo, la
programmazione era direttamente in capo alle Regioni. La definizione della
competenza nel secondo e terzo caso fu il risultato della sentenza della Corte
Costituzionale nr. 517/87 che annullò parzialmente la norma originaria che
prevedeva invece una diretta competenza dello Stato per tutti e tre i livelli.
La riforma costituzionale del Titolo V dispose poi che le Regioni avevano la
piena competenza sia per l’impiantistica agonistica che per quella sportivoricreativa,
tanto che le Regioni programmarono direttamente gli interventi
relativi ai fondi derivanti dalle revoche dei primi programmi della Legge 65/87
medesima.
Constatati gli effetti positivi della citata esperienza sarebbe quindi opportuno che
la nuova proposta che riassume le due precedenti, data la straordinarietà
dell’intervento, lasciasse, nel caso specifico, la programmazione allo Stato,
sentiti, ovviamente, i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), delle organizzazioni sportive, e previa intesa con la Conferenza
Unificata.
Per ciò che riguarda, invece, le problematiche connesse a tutti gli altri impianti
sportivi è assolutamente necessario che sia rispettata la competenza delle Regioni
in materia di programmazione e il ruolo dell’Osservatorio sia circoscritto alle
funzioni ad esso spettanti in base al c.d. Decreto Melandri con il quale è stato
istituito in data 18 gennaio 2008.
Per ciò che attiene alle risorse disponibili è assolutamente necessario che esse
siano opportunamente suddivise per il raggiungimento delle due finalità illustrate
senza creare evidenti disequilibri tra gli impianti destinati alle attività
professionistiche e tutti gli altri.
Roma, 29 aprile 2009