Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Federalismo fiscale: Emendamenti Regioni

giovedì 21 giugno 2007


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

Le Regioni e le Province autonome, all’unanimità, considerano fondamentale l’attuazione del federalismo fiscale.

 

A questo fine, dopo accurata analisi del testo del Governo, hanno prodotto una serie di emendamenti.

 

Si sottolineano che fra questi i primi due che comportano importanti conseguenze sull’impianto della delega, emendando gli attuali articoli 1 e 6 .

 

Il primo introduce come essenziale il  presupposto che il federalismo fiscale debba comportare il graduale superamento della distribuzione delle risorse in base alla spesa storica  per tutti i livelli istituzionali  a favore del fabbisogno standard per le funzioni di cui alle lettere m) e p), art. 117 della Costituzione ovvero della capacità fiscale  per le altre funzioni.

 

In tal senso occorre, se condiviso, armonizzare l’intero testo al predetto presupposto.

 

Il secondo emendamento riconduce le spese di cui alla lett. b) al finanziamento delle funzioni fondamentali solo delle città metropolitane eliminando la dimensione dei comuni su base demografica .

 

L’organizzazione che scaturisce da questo approccio è coerente con il dettato costituzionale e consente alle Regioni di continuare  il confronto con i vari livelli istituzionali per approdare in tempi ragionevoli e rapidi ad un testo definitivo da concordare in apposita sede di concertazione nella quale far convergere ulteriori osservazioni.

 

 

 

 

 

Roma 21 giugno 2007

 

 


 

EMENDAMENTI

 

Art. 1 (Finalità contenuti)

Comma 1 lett. a) dopo coesione sociale aggiungere “In maniera da superare, per tutti i livelli istituzionale,  il concetto della spesa storica a favore del fabbisogno standard per le funzioni di cui all’art. 117 , comma 2, lett. m) e lett. p), e della capacità fiscale per le altre funzioni”

 

Art. 6 (Competenze  regionali e mezzi di finanziamento)

1° Comma.  lett. b) eliminare le parole da “……ivi … pubblico “ e dopo la parola “svolte” sostituire il periodo con le parole  “dalle città metropolitane “  

Aggiungere comma 4 bis  “ Per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell’ammontare del finanziamento si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale ed anche dei costi standard”

 

 

RAPPORTO E RUOLO STATO REGIONI EE.LL

 

Art. 4 (Interventi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione)

 

Aggiungere  Comma: 1 bisGli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del V comma dell’art. 119 della Costituzione sono oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata e disciplinati nel disegno di legge di coordinamento dinamico di cui all’art. 2 c. 1 lett. c)”

 

Art. 5 (Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative)

1° Comma eliminare le parentesi quadre.

Sopprimere il comma 3

 

Art. 16 (Funzioni degli enti locali: storia, nuove funzioni amministrative e finanziamento)

Comma 3 , alla fine dello stesso aggiungere “La fase transitoria non potrà comunque essere superiore a cinque anni e assumere come elemento per la perequazione, la spesa standard per la lettera p nonché la copertura fiscale per le altre funzioni”

 

AUTONOMIA FINANZIARIA TRIBUTARIA STATUTARIA – NUOVE FUNZIONI

Art. 7 (Tributi propri delle Regioni a statuto ordinario, compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)

Aggiungere  in coda un ulteriore comma

4. I decreti delegati dovranno comunque prevedere una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e territorialmente uniforme, tale da consentire a tutte le regioni, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di superare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa complessivo di cui all’art. 5, co. 1 punto  c)

 

Art. 8 (Aliquote dei tributi propri assegnati alle Regioni a statuto ordinario e esercizio dell’autonomia)

Comma 2 : eliminare la parola almeno

Comma 3 sostituire “compartecipazione regionale all’IRPEF” con “Addizionale Regionale all’IRPEF” . Conseguentemente :

-          all’art. 6, comma 4 eliminare “ della compartecipazione regionale all’imposta sui redditi delle persone fisiche”;

-         All’art. 7 comma 3 eliminare le parole”e una compartecipazione al gettito IRPEF”

 

Ripristino ex art 9  (Il finanziamento di nuovi compiti e delle funzioni trasferite alle Regioni)

1. Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, esclusiva e concorrente, che prevedono la prestazione di servizi al cittadino o alle imprese o la erogazione di somme a favore di cittadini, imprese o enti, comporta:

a) la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

b) la riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 6;

c) l’aumento dell’aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell’IVA che andrà ad alimentare il “fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante” ovvero dell’IRPEF ai sensi del comma 2, dell’art.7.

2. La somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui alle lettere b) e c) del precedente comma deve essere non inferiore al valore degli stanziamenti di cui alla lettera a) e dovrà comprendere anche un adeguato finanziamento delle funzioni già trasferite e non ancora finanziate, o non finanziate in modo congruo, da concertarsi in Conferenza Stato Regioni.

3. Nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito all’Intesa Stato-Regioni sull’istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a).

4. Di norma, a cadenza, triennale, viene effettuata la verifica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all’art. 7 c. 1 , sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

5. In ogni caso è garantito alle Regioni la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi di cui al comma 1 dell’art. 7.

 

Art. 18 (Attuazione del terzo comma dell’art. 116 della Costituzione)

Si propone l’eliminazione dell’articolo

 

Art. 19 (Coordinamento della  finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome)

Si propone la sostituzione del testo proposto con il seguente:

1)                                          Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono agli obiettivi di perequazione e solidarietà nonché ai diritti e doveri da essi derivanti e all’assolvimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario secondo i criteri e le modalità stabilite da norme di attuazione dei rispettivi statuti da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’art.1.

2)                                          Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri – anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro-capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi -  rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e per le regioni e Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale.

3)                                          Il concorso di cui al comma 1 è attuato, nella misura stabilita dalle norme di attuazione statutaria e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l’assunzione di oneri dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle predette Regioni e Province autonome o da altre misure finalizzate a conseguire risparmi per il bilancio dello Stato nonché con le altre modalità stabilite dalle norme di attuazione medesime. Le predette norme, inoltre:

                          a.                                        disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia di finanza regionale rispettivamente  provinciale nonché locale nei casi in cui essa rientri nella rispettiva competenza;

                          b.                                        definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi Statuti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.

 

 

PEREQUAZIONE

 

Art. 9 (Entità e riparto del fondo perequativo)

Sostituzione Comma 6 con la seguente formulazione:

Per i trasferimenti statali attualmente destinati al finanziamento delle spese di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 6 che vengono soppressi, le quote del fondo perequativo verranno assegnate in base ai seguenti specifici criteri:

a)            le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all’art. 7, comma 2  supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo

b)            le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all’art. 7, comma 2  è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dal gettito prodotto nelle altre Regioni, in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante

c)            una quota del fondo perequativo è attribuita tra le regioni di minore dimensione demografica; tale quota è ripartita in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa;

d)      nel computo delle quote spettanti alle singole Regioni, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale che considerino il gettito dei tributi su una base imponibile effettivamente disponibile e per il cui accertamento, vengano usate tecniche appropriate ed una elevata efficienza amministrativa (gettito potenziale) al netto di maggiori o minori gettiti rispetto ai valori medi o standard nazionali derivante dall’esercizio dell’autonomia tributaria regionale e tenendo presente che gli incrementi annuali  di gettito elevati dovuti a efficienza gestionale e/o crescita delle basi imponibili dovuta a efficaci politiche economiche non sono conteggiati nelle risorse da perequare.

 

Art. 10 (Fase transitoria e integrazione con le norme vigenti)

Inserire al Comma 2, alla fine del periodo: “Nel caso in cui in sede di attuazione dei decreti delegati emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità in carico ad alcune Regioni, lo Stato attiva a proprio carico un meccanismo correttivo di natura compensativa di durata almeno pari all’intero periodo transitorio di cui al presente articolo.”

Inserire i seguenti commi:

4.Per le materie di cui all’art. 117  della Costituzione, comma 2, lett. m) il sistema dovrà garantire il finanziamento mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di tempo sostenibile.

5. La fiscalizzazione dei trasferimenti di cui al comma 2, dell’art. 7, per il complesso delle Regioni,  è subordinata alla accertata congruità delle risorse per la copertura dello svolgimento delle funzioni.

 

Art. 15 (Entità e riparto del fondo perequativo statale)

Inserire il comma 8 “ Con proprie leggi, le singole Regioni possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai Comuni e alle Province inclusi nel territorio regionale nel primo anno di applicazione della presente legge, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate,  sulla base dei criteri di cui al comma 6, nonché a definizioni autonome dei fabbisogni di infrastrutture. In mancanza della legge regionale o qualora le disposizioni della legge regionale non siano state adeguatamente concertate con le proprie autonomie, il riparto avviene sulla base dei parametri definiti in attuazione della legge nazionale.”

 

Roma, 21 giugno 2007