Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 31 MARZO 2004 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/82 RECANTE CODICE COMUNITARIO DEI MEDICINALI VETERINARI”
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 31 maggio 2007
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 6 APRILE 2006, N. 193 RECANTE:
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 31 MARZO 2004 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/82 RECANTE CODICE COMUNITARIO DEI MEDICINALI VETERINARI”
Punto 2) – Elenco A - O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto condizionato all’accoglimento integrale delle proposte emendative di seguito riportate e già presentate in sede tecnica:
|
PROPOSTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME |
PARERE MINISTERO SALUTE IN SEDE TECNICA |
ARTICOLO RIFERIMENTO |
PROPOSTA/MOTIVAZIONE |
|
Art. 69 |
Aggiungere alla fine del comma 5 “e delle autorità competenti alla vigilanza (Regioni, Servizi veterinari locali,NAS) Motivazioni: Prevedere l’attività di vigilanza per i grossisti e fabbricanti di sostanze farmacologicamente attive anche da parte degli organismi locali. |
non accoglibile |
Art 85 |
Aggiungere alla fine del comma 1, la seguente frase: In caso di utilizzo di prodotti immunizzanti, l’obbligo di denuncia di cui all’art. 65 del D.P.R. 8/2/1954 n. 320 (mod. 12) viene assolto applicando quanto previsto all’art 84, comma 4 Motivazioni: In quanto gli adempimenti previsti sono ampiamente assolti dall’invio delle ricette all’Asl a cura del farmacista e dell’allevatore con la registrazione dei trattamenti.
|
riserva di valutare l’accoglibilità |
Art 108 comma 4, al paragrafo secondo
Art 108 comma 11
|
1)Sostituire il comma 4 con il seguente:”Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica medicinali veterinari senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 46, commi 1 e 2, e' soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1. E' soggetto al pagamento della medesima sanzione chiunque, non rispettando le condizioni previste dall'articolo 69, commi 1, 2, 4 e 7 somministra agli animali o detiene, cede, commercializza o ”importa” sostanze farmacologicamente attive. 2)Nell’ultima frase del comma 11 sostituire “commi 1 e 2” con “commi 1, 2 e 3” (per rendere applicabile la sanzione al farmacista che inoltra la ricetta al servizio veterinario oltre i sette giorni previsti appunto dal comma 3 dell’art. 76) Motivazioni: non si giustifica l’esclusione. |
riserva di valutare l’accoglibilità |
Art 108 comma 17 |
Nell’ultima frase aggiungere dopo gli articoli 81 e 82 anche gli articoli 84 e 85 ( altrimenti le scorte delle strutture di cura e dei veterinari che esercitano attività zooiatrica non sono sanzionabili). Motivazione:includere anche le figure riferite agli art. 84 e 85 (veterinari zooiatri, veterinari per piccoli animali) |
riserva di valutare l’accoglibilità |
Allegato III punto 1 modello di prescrizione medico veterinaria |
Lettera A: modificarela voce “numero di iscrizione all’albo” con “numero e sigla provinciale di iscrizione all’albo” Lettera B: sostituire, nella parte riportata in parentesi, la parola “ai sensi dell’art. 34 “ con “ai sensi dell’art. 80” in quanto l’art 34 si riferisce alla vecchia normativa D.L.119/92 |
accoglibile |
Allegato III punto 2 |
Al secondo rigo alla frase “commi 1 e 4” eliminare le parole “e 4”, in quanto il comma 4 dell’art. 80 non esiste |
accoglibile |
Allegato III punto 6 |
Il paragrafo va abolito, in quanto, con questa formulazione viene stabilito che non è più necessario tenere i registri per il carico dei farmaci compresi i medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al decreto legislativo 158/2006 (es ormoni) utilizzati per trattamenti zootecnici e terapeutici consentiti. Inoltre potrebbe anche intendersi che non occorre tenere neppure il registro per lo scarico, quando sulla ricetta siano riportati tutti i dati da a) a f) del comma 1 dell’art. 79, creando ulteriore confusione rispetto agli adempimenti di legge. Da un punto di vista procedurale e giuridico, il legislatore, per attuare la modifica proposta, dovrebbe procedere alla modifica dell’art. 79 e seguenti. Il punto 6 risulta peraltro in contrasto con la direttiva 2004/28 che prevede la registrazione di tutti i medicinali veterinari compresi quelli prescritti con ricetta semplice (ripetibile/non ripetibile). Motivazioni:Creerebbe contrasto normativo tra il D.L.vo 158/06 e il D.lvo 193/06 rendendo impraticabile e difficoltosa l’attuazione del provvedimento stesso. Non è presente nella relazione illustrativa e pertanto potrebbe erroneamente introdotto nel testo delle modifiche. |
accoglibile |
Roma, 31 maggio 2007