Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - ACCORDO PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI 2005

giovedì 22 giugno 2006


ACCORDO PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI

PER L’ANNO 2005

 

 

Il giorno 22 giugno 2006, in Roma, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

 

tra

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rappresentata dal dott. Vasco Errani Presidente della Regione Emilia Romagna, la Commissione Salute, rappresentata dal dott. Enrico Rossi Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana

 

e

 

la Federterme, Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali e Curative, rappresentata dal Presidente dott. Costanzo Jannotti Pecci;

 

preso atto

 

di quanto contenuto all’art. 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria2003) che prevede “A decorrere dal 1° gennaio 2004, nell’ambito degli accordi di cui all’art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre, n. 323/2000, sarà fissata la misura dell’importo massimo di partecipazione alla spesa per le cure termali di cui all’art. 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell’ambito degli stessi accordi rendano necessaria l’adozione di misure di contenimento della spesa predetta”;

che Federterme ha richiesto di incrementare, per l’anno 2005, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN nella misura del 2%;

 

rilevato

 

che la trattativa si è svolta con la partecipazione del rappresentante del Ministero della Salute il quale ha concordato sui contenuti del presente Accordo;

 

considerato

 

- che con il precedente Accordo per l’erogazione delle prestazioni termali, valido per il biennio 2003-2004, si è attuato il previsto percorso di riallineamento tra costi di produzione delle prestazioni termali e relative tariffe;

- che, sempre in attuazione delle previsioni dell’Accordo 2003-2004, sono stati definiti i “requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario Nazionale”, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 23 settembre 2004 (repertorio atti n. 2091) e che il possesso dei suddetti requisiti da parte degli stabilimenti termali ha costituito riferimento anche ai fini della remunerazione tariffaria delle prestazioni erogate;

 

- che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 17 giugno 2004, ha approvato anche la proposta di linee guida per l’individuazione dei requisiti di accreditamento e per l’attribuzione di livelli tariffari differenziati presentata dal tavolo tecnico Regioni/Ministero della Salute/Federterme;

 

- che è opportuno confermare il ruolo svolto dal Ministero della Salute, la cui partecipazione a tutte le fasi attuative delle intese e al monitoraggio della realtà termale appare rilevante anche per gli aspetti connessi all’attuazione condivisa della legge di riordino del settore (L. 323/2000);

 

- che è necessario evidenziare che il lavoro svolto fino ad oggi dal tavolo tecnico costituisce un fondamentale contributo all’appropriatezza nella erogazione delle prestazioni sanitarie termali ai fini della tutela della salute dei cittadini;

 

In tale contesto, in considerazione della necessità di garantire continuità assistenziale e di assicurare alle aziende USL e alle aziende termali un riferimento tariffario certo ai fini della programmazione degli interventi e delle previsioni di spesa nonché della predisposizione dei bilanci aziendali

 

 

le Regioni e Federterme

 

convengono sui punti di seguito individuati

 

A.     Patologie tutelate e prestazioni erogabili

 

Le patologie per le quali è previsto l’accesso alla cura presso gli stabilimenti termali sono quelle definite con Decreto Ministeriale 22 marzo 2001 recante “Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 24 ottobre 2000, n. 323, l’erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale” la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006 con Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2005.

Le prestazioni erogabili sono quelle già previste nel precedente accordo, che costituiscono il Livello Essenziale di Assistenza nel settore sanitario termale come stabilito con DPCM 29 novembre 2001.

 

 

B.  Tariffe termali

 

Con effetto dal 1° gennaio 2005 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali sono incrementate nella misura dell’1,9%; tale incremento è definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno, secondo le decisioni assunte dalla Commissione Salute nella seduta del 28 marzo 2006.

 

Fermo restando il complessivo incremento individuato nella misura dell’1,9%, si conferma una differenziazione degli incrementi da attribuire alle singole tipologie di prestazioni erogabili, tenuto conto della diversa complessità e caratteristiche di erogazione delle stesse.

 

Al fine di chiarire le modalità di definizione delle tariffe come applicate negli anni precedenti, le parti ritengono di precisare quanto contenuto nei precedenti accordi nazionali relativamente alla partecipazione delle aziende alla ricerca scientifica in ambito termale e alle intese successivamente intervenute in riferimento alla partecipazione al Fondo appositamente costituito. Nel confermare la istituzione del Fondo per la ricerca scientifica, per il conseguimento degli obiettivi di appropriatezza e di sviluppo delle prestazioni di medicina termale, le parti concordano:

 

·        il finanziamento del Fondo è stabilito, per l’anno 2005, nella misura dello 0,3% del fatturato annuo lordo, che le aziende termali accreditate, aderenti al fondo medesimo, hanno realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN;

 

·        la definizione di tariffe diversificate da applicare rispettivamente alle aziende termali partecipanti al Fondo e a quelle che non aderiscono al Fondo medesimo; al fine di dare certezza finanziaria e di programmazione sia alle aziende USL che alle aziende termali, evitando nel contempo successivi interventi di conguaglio e tenuto conto anche che tali prestazioni sono sottoposte a compensazione interregionale;

 

Tenuto conto di quanto sopra, le parti individuano due distinte tabelle: la prima, tabella A, che definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall’applicazione, alle tariffe 2004, dell’incremento concordato con il presente atto, da applicare alle aziende termali che aderiscono al Fondo per la ricerca scientifica; la seconda, tabella B, che prevede la decurtazione dello 0,35% alle tariffe così come definite nella tabella A, da applicare alle aziende termali che non aderiscono al Fondo per la ricerca scientifica.

Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

 

C.      Analisi e controllo della spesa termale

 

Si conferma l’impegno del gruppo tecnico Regioni/Ministero della Salute/Federterme a procedere alla definizione di un flusso informativo finalizzato ad una complessiva analisi e monitoraggio del settore termale, con particolare riferimento alla raccolta e valutazione dei dati relativi alle prestazioni termali erogate e al governo della spesa sostenuta dal servizio sanitario, sia a livello regionale che nazionale.

 

D.    Specifici impegni del tavolo tecnico

 

Il tavolo Regioni/Ministero della Salute/Federterme assicura il proprio supporto tecnico agli specifici tavoli di lavoro previsti, competenti per materia, in merito alle problematiche ancora non risolte relative ad aspetti peculiari della realtà termale, con riferimento ai seguenti punti:

 

a)      definizione della figura dell'operatore termale, il cui percorso è stato avviato nell’ambito dello specifico tavolo di lavoro;

b)     definizione di un percorso per la individuazione dei requisiti delle piscine termali;

c)     revisione dell’elenco delle prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN;

d)     ridefinizione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 24 ottobre 2000, n. 323, l’erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, anche a fronte dell’acquisizione dei risultati degli studi relativi al gradiente di efficacia od utilità terapeutica di alcune prestazioni in rapporto alla patologia trattata, nell’ottica di migliorare l’appropriatezza delle prestazioni erogate e di utilizzare al meglio le risorse disponibili con riferimento anche ai progetti di ricerca finanziati con il Fondo per la ricerca scientifica;

 

E. Modalità di adesione al  Fondo per la ricerca scientifica di cui all’accordo interregionale 15 dicembre 1999

 

Le aziende termali che aderiscono al Fondo dichiarano alle Regioni o alle aziende USL territorialmente competenti e a Federterme, entro il 30 novembre di ogni anno ed in riferimento all’anno successivo, la propria adesione al Fondo, al fine di permettere la corretta attribuzione, da parte delle medesime Regioni, delle tariffe con le quali remunerare le prestazioni erogate.

Le parti concordano che Federterme, entro il 30 giugno di ogni anno, provvederà a certificare il versamento delle quote di partecipazione delle aziende termali aderenti al Fondo per la ricerca scientifica, tramite appositi elenchi trasmessi alle aziende USL ed alle Regioni di competenza.

Le parti concordano di provvedere alla revisione del regolamento del Fondo per la ricerca scientifica termale entro il 31 dicembre 2006.