Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - RIDETERMINAZIONE DELLE COMPARTECIPAZIONI REGIONALI ALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALL’ACCISA SULLE BENZINE E DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF, PER L’ANNO 2004

giovedì 9 febbraio 2006


INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RIGUARDANTE LA RIDETERMINAZIONE DELLE COMPARTECIPAZIONI REGIONALI ALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALL’ACCISA SULLE BENZINE E DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF, PER L’ANNO 2004, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2000, N. 56.

 

punto 1) odg Conferenza Stato-Regioni

 

Le Regioni evidenziano quanto segue:

 

  • I gettiti IRAP e addizionale IRPEF sono quelli stimati nella delibera CIPE di riparto del fabbisogno sanitario 2004.
  • I dati riferiti alle “8 lire di accisa” sono relativi alla quantità di litri venduti nel 2002 (per la Lombardia al netto del maggior venduto di confine); si segnala che essendo disponibili i dati relativi al 2003 si può prevedere di considerare il dato 2003 più aggiornato.
  • Il fabbisogno sanitario corrisponde all’importo relativo alla voce “disponibilità di cassa con mobilità”, al lordo delle entrate proprie come da delibera CIPE 26/2004.
  • i dati sull’IVA lorda, l’IVA per le RSS e l’IVA UE sono come da rendiconto statale del 2002.
  • Dati i tempi di predisposizione, gli schemi hanno preso in considerazione unicamente l’aumento dell’aliquota di compartecipazione IVA senza considerare la rideterminazione in aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF.
  •  

    Le Regioni esprimono le seguenti osservazioni:

     

    -         il valore del fabbisogno da coprire con l’aliquota di compartecipazione iva determinato sottraendo ai trasferimenti complessivi soppressi il gettito dell’IRAP, dell’ addizionale IRPEF e dell’accisa benzina deve essere determinato computando tali gettiti al netto delle manovre tributarie autonome effettuate dalle Regioni;

    -         il fondo perequativo ex lege 549/95 risulta fissato agli importi 2003 e non adeguato ai sensi della normativa.

     

     

    Le Regioni esprimono parere favorevole all’intesa chiedendo che siano approfondite le osservazioni sopra riportate.

     

    Roma, 9 febbraio 2006