Conferenza
Unificata
Doc. Approvato - TASSAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI E DELL’ELETTRICITÀ

mercoledì 8 novembre 2006


PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/96/CE CHE RISTRUTTURA IL QUADRO COMUNITARIO PER LA TASSAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI E DELL’ELETTRICITÀ.

 

 

Punto 4) – Elenco A – Conferenza Unificata

 

 

La Direttiva europea amplia l’insieme dei prodotti che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa, che non è più formato dai soli “oli minerali”, ma da un insieme più ampio composto dai cosiddetti “prodotti energetici” cui è aggiunta, inoltre l’”elettricità” e contemporaneamente prevede una serie di esenzioni e/o di esclusioni dalla tassazione.

 

Tra le disposizioni di maggior interesse contenute vi è:

 

Ø      l’esenzione dalla tassazione dei prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica (anche se viene lasciata facoltà agli Stati di mantenere la tassazione sugli stessi esclusivamente per motivi di politica ambientale)

Ø      la sostituzione delle parole “gas metano” con “gas naturale”

Ø      la sottoposizione a specifica tassazione del carbone, della lignite e del coke

Ø      l’introduzione dell’imposta di consumo dell’energia elettrica consumata dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per l’illuminazione esterna di edifici e di monumenti cittadini di carattere civile e religioso (è chiaro che da ciò discendono costi aggiuntivi per gli enti locali).

 

Per quanto riguarda le Regioni la norma di più diretto interesse è quella contenuta nell’articolo 2 dello schema di d.lgs. Infatti, viene apportata una sostanziale modifica all’attuale struttura impositiva relativa al gas metano per combustione per usi civili.

Il sistema di tassazione non è più basato sulla destinazione d’uso del prodotto, ma sul consumo e sono determinate quattro fasce di consumo:

 

Ø      fino a 120 mc

Ø      da 121 mc a 480 mc (dove si colloca la maggior parte dei contribuenti)

Ø      da 481 mc a 1560 mc

Ø      oltre 1560 mc.

 

Inoltre, non viene toccata la diversità di tassazione vigente nelle diverse aree geografiche del Paese.

L’aliquota IVA al 10% (attualmente stabilita per i consumi della tariffa T1), dal 1 gennaio 2008 (anno di entrata in vigore del nuovo sistema tributario) verrà applicata alle prime due fasce.

E’, quindi, necessario, come dispone l’art. 4 del d.lgs., che le Regioni adeguino la propria normativa in materia di addizionale al gas metano per renderla compatibile con il d. lgs. in parola.

Infine, per coprire i costi stimati e derivanti dall’approvazione del d.lgs. viene incrementata l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante da € 416,00 a € 423,00 per mille litri di prodotto, escludendo dall’aumento le categorie esercenti attività di trasporto merci e alcune di trasporto di persone.

Il Decreto Legislativo proposto impatta sulla finanza regionale in quanto comporta per le Regioni a statuto ordinario una diminuzione del gettito derivante  dall’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale (ex arisgam).

 

 

In particolare producono ripercussioni sull’addizionale regionale le seguenti disposizioni:

·        L’art. 1 lettera d) comma 13 dello schema di Decreto Legislativo prevede l’esclusione, dal campo di applicazione della nuova accisa, dei prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura delle attività economiche (reg CEE 3037/90) sotto il codice DI 26.

 Pertanto, risultano esclusi dal campo di applicazione gli usi dei prodotti energetici nei settori siderurgico, metallurgico, edile, ceramico, del vetro, del cemento, chimico e petrolchimico, così come evidenziato nella scheda 3 allegata alla Relazione.

Da tale disposizione consegue l’esclusione del gas naturale dall’applicazione anche  dell’addizionale regionale, con un’inevitabile perdita di gettito.

Poiché si tratta di esclusione dall’ambito di applicazione dell’imposta e non di semplice esenzione non si può nemmeno applicare l’imposta regionale sostitutiva sulle utenze esenti di cui all’art.  9 comma 2 del D. Lgs. 398/90.

Considerato che la Direttiva Comunitaria non esclude la possibilità per gli Stati membri di tassare diversamente i prodotti energetici fuori dall’ambito di applicazione della Direttiva stessa,  come chiarito alla pagina 1 della Relazione illustrativa allo schema di Decreto Legislativo, si propone di inserire una norma che consenta alle Regioni di mantenere l’attuale livello di prelievo nei settori in questione, garantendo, in tal modo, l’invarianza del gettito per le casse regionali.

Il mantenimento dell’imposizione in tali settori è, tra l’altro, coerente con l’esigenza di assicurare un uso razionale ed efficiente dell’energia e di promuovere le pratiche di risparmio energetico rendendole più convenienti economicamente. La nuova imposta costituirebbe, inoltre, una modalità di riequilibrio dell’impatto ambientale arrecato dalla localizzazione di tali impianti nei territori regionali.

 

·        L’art. 3 dello schema di Decreto Legislativo apporta, inoltre, modifiche lessicali alle disposizioni in materia di addizionale regionale allo scopo di allineare il testo alle variazioni introdotte in materia di imposta erariale, ma non modifica le disposizioni dell’art. 12  del D.Lgs. 398/1990 che regolano l’obbligo di prestare cauzione da parte dei soggetti passivi dell’addizionale regionale.

Poiché lo schema di Decreto Legislativo ha tolto le Aziende Municipalizzate dall’elenco dei soggetti esonerati per legge dall’obbligo di prestare cauzione, è necessario apportare la stessa modifica anche alla disposizione del già citato art. 12 del D.Lgs 398/1990 per rendere omogenee le disposizioni di legge al fine di evitare dubbi interpretativi dai quali potrebbero determinarsi situazioni di contenzioso per le Regioni.

Sempre in tema di cauzione, viene modificata la modalità di calcolo del suo ammontare; è pertanto opportuno riscrivere anche il comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs 398/1990 per uniformarlo alle nuove disposizioni in materia di accisa.

Sarebbe opportuno, inoltre, cogliere l’occasione per togliere dagli art. 9, 13 e 14 del D. Lgs. 398/90 i riferimenti ai decreti legge  46/76 e 15/77, abrogati,  sostituendoli con i rinvii ai corrispondenti articoli del Testo Unico 504/95 vigente.

 

·        Si evidenzia, infine, che la misura massima dell’addizionale regionale, fissata dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, non ha  da allora subito aggiornamenti.

Si propone, quindi, di valutare l’opportunità di concedere alle Regioni un ulteriore margine di manovra sulle aliquote di propria spettanza ai fini del loro adeguamento all’inflazione ed anche con riferimento a un parziale recupero di risorse tributarie per i bilanci regionali, che hanno subito una continua diminuzione delle proprie entrate.

 

Il parere favorevole della Conferenza è pertanto subordinato all’accoglimento delle richieste sopra riportate.

 

 

 

 

Roma, 8 novembre 2006