Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Finanziaria: il parere delle Regioni

giovedì 13 ottobre 2005


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

 

DOCUMENTO SULLA LEGGE FINANZIARIA 2006

 

 

Il Disegno di legge finanziaria si inserisce in un contesto generale caratterizzato da una situazione economica e finanziaria difficile a causa degli squilibri di finanza pubblica, della caduta di competitività del sistema produttivo e di bassi livelli di crescita.

Il DPEF 2006-2009 aveva già tracciato il percorso per ritrovare gli equilibri finanziari concordato con l’Unione europea, per rilanciare la crescita e assicurare aiuto alle famiglie più svantaggiate.

Le Regioni e le Province autonome consapevoli della necessità di rilanciare l’economia e di riequilibrare la finanza pubblica, nel sottolineare in particolare la necessità di promuovere politiche di sostegno per lo sviluppo del Mezzogiorno, vogliono essere riconosciuti come soggetti attivi nel raggiungimento di questi obbiettivi assumendosi le loro responsabilità.

Di contro le Regioni constatano come sino ad ora la quasi totale assenza di collaborazione tra Governo e Regioni, non solo ha impedito di fare sistema nel modo stesso di impostare e definire da parte dello Stato questa manovra finanziaria, ma soprattutto compromette gli equilibri dei bilanci regionali rendendoli insostenibili e la stessa agibilità e autonomia delle scelte di governo delle singole Regioni.

Infatti riguardo al DDL Finanziaria 2006 le Regioni rilevano che, salvo il recepimento dell’accordo  sul decreto legislativo 56/2000 e l’ampliamento dei margini per le politiche di investimento, le altre richieste regionali non sono state accolte per cui le stesse  ripropongono il confronto sopra indicato nella fase che attiene l’iter parlamentare del disegno di legge.

 

Le Regioni e le Province Autonome, che già negli anni scorsi hanno dato il loro contributo alle politiche di finanza pubblica  rispettando il Patto di stabilità, nel sottolineare che questo in sintonia con quanto richiesto dall’Unione Europea agli Stati membri deve fare riferimento ai saldi finanziari e non ai tetti di spesa, come peraltro avvenuto fino al 2001, riconfermano la loro volontà di essere parte attiva con lo Stato nell’azione di contenimento del deficit pubblico, e rilevano che il comparto Regioni (sanità inclusa) – Enti locali contribuisce al raggiungimento dell’obbiettivo di riduzione dell’indebitamento netto con 5,6 miliardi di riduzioni di spesa su 11,5 miliardi pari al 49 per cento circa.

Infatti la manovra derivante dal disegno di legge “Finanziaria 2006” riduce in termini reali le risorse e presenta aspetti di insostenibilità e di difficilissima realizzazione in quanto:

q              per la spesa corrente al netto del sociale, della sanità e del personale si fa riferimento a riduzioni consistenti (-3,8%) rispetto al 2004

q              per la spesa di personale si impone una riduzione dell’ 1% sempre sul 2004, che in alcune realtà potrebbe essere conseguita solo con pesanti e irrealistiche diminuzioni delle piante organiche effettive

q              per la sanità il disegno di legge dimensiona il fabbisogno 2006 ad un importo (circa 90 miliardi) lontano dal fabbisogno reale che è quantificato in 93,2 miliardi, ossia le risorse 2005 pari a 89,4 miliardi [1] incrementate del 4 %, percentuale che tiene conto dell’aumento dei costi per l’erogazione dei LEA ivi compresi gli accantonamenti per i nuovi contratti. Si introduce una quota di finanziamento, 1000 milioni di euro subordinandone la ripartizione a vincoli concessori, che saranno definiti con decreto interministeriale. Rispetto alla spesa prevista nel DPEF 2006/2009 per l’anno 2006 viene operato un taglio di 4,5 miliardi. Inoltre per i deficit pregressi vengono attribuiti solo 2 miliardi, che dovranno comunque essere ripartiti tra le Regioni sulla base delle quote di accesso come finora avvenuto, anziché i 4,5 miliardi quantificati dalle Regioni solo per l’anno 2004. A questo si aggiunge la dilazione a tempo indefinito nella erogazione  delle risorse per la sanità relative agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, pari a 12,7 miliardi.

A queste macropenalizzazioni si aggiungono, sia a seguito di misure adottate con la finanziaria 2006 che per il mancato accoglimento in passato di emendamenti proposti dalle Regioni, altre erosioni e perdite di risorse parte delle quali erano già state attribuite alle Regioni e già previste nei bilanci, quali:

a)      i proventi derivanti dalla retrocessione del 50% del gettito dell’imposta sostitutiva gravante sui proventi delle emissioni obbligazionarie

b)      il riconoscimento della effettiva perdita di entrate per accisa benzina non compensate dal gettito della tassa automobilistica

c)      copertura degli oneri relativi alle funzioni conferite in materia di salute umana e veterinaria

d)      il rimborso, effettuato con ritardo di anni, dei maggiori oneri sostenuti per l’applicazione dell’IVA sui contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e la limitazione di tale rimborso al solo triennio 2001 –2003.

Su tali questioni le Regioni e le Province autonome presentano specifici emendamenti al DDL Finanziaria 2006. In particolare, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avendo riferimenti costituzionali e legislativi specifici con gli emendamenti proposti intendono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica esclusivamente attraverso il patto di stabilità tra il Governo e la singola Regione a statuto speciale e Provincia autonoma senza, con ciò, aggravare in alcun modo la posizione delle Regioni a statuto ordinario.

 

A fronte di questi indirizzi estremamente penalizzanti per il sistema regionale, pur prendendo atto che con il 2006 torna nella piena disponibilità delle Regioni la autonomia fiscale che era stata bloccata dalle precedenti leggi finanziarie, rimangono elusi temi fondamentali quali:

q              l’attuazione dell’articolo 119: sta infatti concludendosi la legislatura senza che su questo punto vi sia stata da parte del Governo neanche la volontà di discutere con le Regioni e gli Enti locali il documento da questi proposto fin dal 2003 sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Le Regioni quindi sollecitano l’avvio del processo di attuazione del federalismo fiscale partendo dalla definizione di tali meccanismi, fermo restando che i documenti usciti dall’Alta Commissione, di  cui le Regioni hanno appreso attraverso la stampa, ha per le Regioni carattere meramente ricognitivo e che per esse l’unico documento su cui si sentono impegnate è quello elaborato a Ravello nell’aprile 2003 che ha poi dato luogo nel giugno dello stesso anno al sopra richiamato documento congiunto con gli Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

q              la partecipazione delle Regioni alle azioni di contrasto all’evasione fiscale: infatti il DL 203/2005 associa solo i Comuni in questa iniziativa trascurando il ruolo delle Regioni;

q              il rispetto verso l’istituzione Regione e verso l’autonomia tributaria delle Regioni che lo Stato nega dal momento che non ha ancora versato alle Regioni il gettito, pari a circa 4 miliardi, delle manovre fiscali degli anni 2002, 2003, 2004 disposte dalle Regioni in piena legittimità e responsabilità verso i propri cittadini ma che, affluito allo Stato, risulta da esso ancora trattenuto.

 

Le Regioni in uno spirito di leale collaborazione interistituzionale nell’esclusivo interesse del Paese intendono contribuire a evitare conflittualità e rivendicazioni astratte di poteri, senza per questo rinunciare alla propria “sovranità”, allo scopo di realizzare i piani di investimento e riequilibrare la finanza pubblica in coerenza con gli obiettivi europei. Le Regioni sono disponibili a discutere il modello di governo della spesa e a fare la loro parte, ma non a subire limitazioni indiscriminate e specifiche delle politiche di spesa. Per questo le Regioni in vista dell’esame parlamentare e dell’annunciata volontà del Governo di presentare un maxi emendamento di modifica chiedono al Governo e al Parlamento di  aprire un effettivo confronto per giungere alle modifiche da esse ritenute necessarie alla manovra e si dichiarano pronte a governare la spesa pubblica in funzione degli obbiettivi europei.

 

In particolare le Regioni e le Province autonome, qualora si verifichino le positive convergenze auspicate si dichiarano pronte, a concordare con il Governo:

·        Chi fa cosa per evitare sovrapposizioni dispendiose

·        Partecipare all’azione di governo della spesa corrente modificando i vincoli del Patto di stabilità

·        Aprire a tale scopo un “Tavolo” Governo – Regioni - Enti locali per attivare azioni concrete di contenimento di alcune tipologie di spesa.

 

Le Regioni quale proprio contributo alla definizione delle strategie finalizzate allo sviluppo indicano al Governo e al Parlamento tre grandi linee di intervento:

1. Innovazione e formazione per alimentare la competitività del Paese nel quadro degli obiettivi definiti a Lisbona. A tale scopo occorre:

·        Portare la spesa di investimento e quella per la realizzazione dei programmi comunitari fuori dal Patto di stabilità;

·        Modificare l’articolo 3 comma 18 della legge 350/2003 per includere tra le spese di investimento di cui all’articolo 119 della Costituzione anche gli oneri per interventi nei campi della ricerca e sviluppo, dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico.

2.      Territorio e ambiente. Vengono individuate tre priorità: Casa, TPL Aria, Infrastrutture. Le Regioni propongono di fare insieme allo Stato e agli Enti locali piani comuni di interventi e sono disponibili per questo ad aggiungere risorse proprie a quelle stanziate dalle altre Istituzioni.

3.      Welfare. Occorre innanzitutto il reintegro dei 500 milioni sul Fondo sociale nazionale 2005. Per la sanità le Regioni non intendono aprire un contenzioso sul fabbisogno 2005 purchè il fabbisogno 2006 sia quantificato prendendo come base 2005 il totale concordato di 90 miliardi (88+2) e venga assicurato un incremento del 4% di tale base. Inoltre le Regioni chiedono che venga chiusa la sottostima del 2004 aggiungendo 4,5 miliardi.

 

Entrando nel merito delle specifiche disposizioni le Regioni e le Province autonome allegano:

1) documento in materia di sanità;

2) emendamenti al disegno di legge “Finanziaria 2006” e al decreto-legge 203/2005.

3) osservazioni e richieste in materia di trasporto pubblico locale.

Per i motivi sopra esposti le Regioni e le Province autonome esprimono parere negativo.

 

 

 

Roma, 13 ottobre 2005

 


ALLEGATO 1) SANITA’

 

 

La Commissione salute già in vista della presentazione delle linee guida sul DPEF da parte del Governo ed in considerazione della rilevanza che la questione Sanità riveste per la tenuta generale del “sistema Regioni”, aveva presentato un proprio documento, considerato che anche questo anno è mancata qualsiasi interlocuzione con il Governo sul tema e non sono state attuate forme di collaborazione, più volte sollecitate dalle Regioni, già nella fase di elaborazione del Documento di programmazione e, quindi, a maggior ragione nella fase di elaborazione della finanziaria.

Il Governo nel presentare la Legge  Finanziaria per l’anno 2005 e il decreto legge che la precede ha evidenziato, anche con una campagna mediatica notevole, che non ci sono stati tagli alla sanità. In concreto invece questa legge Finanziaria opera un taglio di ben 4,5 miliardi di euro sulla sanità.

Si evidenzia, inoltre, che la legge finanziaria non ha tenuto conto dei costi effettivi dei Lea, come più volte sottolineato dalle Regioni e Province Autonome, e non ha provveduto a finanziare con la fiscalità generale l’effettivo fabbisogno sanitario e a dare copertura totale anche alle partite pregresse relative al 2004, consolidando cosi la sottostima del fondo sanitario nazionale.

La leva fiscale delle Regioni, che dal 2006 torna nella loro piena e autonoma disponibilità come stabilito dalla legge finanziaria 2005, deve costituire uno strumento con il quale le Regioni, se lo ritengono, possano finanziare servizi aggiuntivi.

Da un punto di vista generale, si evidenzia che la legge finanziaria presenta alcune peculiarità:

  1. in molti punti è invasiva delle competenze regionali (ad esempio individuazione delle tipologie di servizi comma 10 art. 39);
  2. innesca una procedura assolutamente non condivisibile in quanto lega la disponibilità di risorse per la copertura di disavanzi a futuri obblighi da parte delle Regioni, quali quelli relativi alle liste di liste di attese, che nulla hanno a che vedere con i disavanzi pregressi (attribuzione dei 2 miliardi di cui all’art. 38 comma1);
  3. introduce, per una quota di finanziamento (1000 milioni di euro di cui all’art. 37 comma 2), un vincolo concessorio legandolo a precisi adempimenti senza specificare che tutte le Regioni hanno accesso a quel fondo, il che significa che tale quota di risorse non può essere considerata quale parte integrante delle risorse disponibili per l’anno  2006.

Si rileva, inoltre, la riproposizione di procedure, quale la procedura di adozione del Piano sanitario nazionale prevista dal decreto 502 del 1992 e successive modifiche, che devono considerarsi non più attuali alla luce delle modifiche legislative sopravvenute e la emanazione di decreto ministeriale per definire i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende, non previsti dalla normativa vigente (comma 7 art. 39).

Infine si evidenzia che vengono normate modalità che attengono a rapporti tra stato e regioni (comma 1 dell’art. 39 individuazione di un numero minimo di posti letto per l’utilizzo delle risorse dell’art. 20, comma. 2 art. 39 obbligo di cessione delle attrezzature dimesse attraverso l’associazione di Alleanza degli ospedali italiani nel mondo senza tenere conto delle analoghe iniziative già avviate dalle Regioni. 

 

 

A: FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

  1. Finanziamento anno 2006

 

La legge finanziaria 2005 prevede per il servizio sanitario nazionale nel il triennio 2005-2007 i seguenti fabbisogni finanziari (milioni di euro):

2005: 88.195 + 2.000 (disposti nominalmente per la copertura dei disavanzi degli anni pregressi 2001/2003 ma in realtà da attribuire per la competenza 2005)

2006:   89.960

2007:   91.759

con un tasso di crescita annuo del 2%.

Per l’anno 2005 la stima del fabbisogno finanziario per assicurare l’erogazione dei LEA si è attestata intorno ai 91 miliardi di euro. Si ricorda  che, durante il confronto in sede di finanziaria 2005, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha valutato i 2 miliardi di euro stanziati per la copertura dei disavanzi come effettivo fabbisogno 2005 e si è impegnato a rivedere, annualmente,  per il settore Sanità l’incremento di crescita del 2% annuo.

Il Governo nel DPEF, presentato a luglio, ha individuato per la sanità una spesa tendenziale per il 2006 pari a 95.600 milioni di euro.

Il Disegno di legge finanziaria 2006, invece, prevede l’attribuzione di 89.960 milioni di euro  ai quali sono da aggiungere i 1000 milioni  con modalità vincolate per un totale di circa 91.000 milioni di euro.

Le Regioni, responsabilmente, propongono di prevedere, per il fabbisogno relativo all’anno 2006, un aumento che assuma come base di calcolo il totale erogato nell’anno 2005 e considerato quale finanziamento dell’anno 2005 da Ministero e Regioni, 88 miliardi + 1400 milioni( si escludono dai fondi a disposizione i 550 milioni di euro accantonati dal Ministero della salute specificamene per i disavanzi degli IRCCS e dei Policlinici universitari). Su questo ammontare calcolare una percentuale di incremento del 4%, che tiene conto dell’aumento dei costi per l’erogazione dei LEA, ivi compresi gli accantonamenti per i nuovi contratti, per cui le risorse da attribuire nell’anno 2006 ammonterebbero a 93.200 milioni circa.

 

  1. Sospesi anno 2004

 

Pregiudiziale resta la definizione di alcune partite ancora aperte dell’anno 2004. Di recente, i Presidenti delle Regioni hanno sollecitato al Governo nelle sedi ufficiali l’apertura del tavolo di confronto sulle questioni finanziarie ancora aperte relative all’anno 2004. In particolare, da quanto concordato con il Ministero dell’Economia durante la discussione della Finanziaria 2005, è rimasto da definire  il problema della copertura degli oneri delle convenzioni e dei contratti nell’ambito del pieno finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, dal momento che lo specifico Tavolo di monitoraggio ex punto 15 dell’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 si sarebbe dovuto esprimere proprio sulla congruità del finanziamento dei LEA. Da una prima stima regionale il valore delle  voci sospese ammonterebbero a circa 4,5 miliardi di euro, dovuti  in particolare ai maggiori costi dei Lea per l’anno 2004 con riferimento alla dinamica dei costi dei rinnovi contrattuali scaduti e già maturati indipendentemente dall’anno di loro effettiva imputazione. Sul punto il gruppo di lavoro interregionale ha elaborato un documento relativo al fabbisogno finanziario.

Inoltre è necessario rivedere le regole per la verifica al tavolo di monitoraggio 2004 perché non sia tenuto conto, ai fini delle misure regionali di copertura del deficit, dei costi contrattuali effettivamente contabilizzati dalle Regioni nelle risultanze al IV trimestre 2004 e dei costi da attribuire allo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica rispetto al tetto di legge, in considerazione della questione ancora aperta relativa alla copertura da parte dell’industria del 60%.

E’ rimasta, invece, non definita la questione della copertura dei disavanzi degli IRCCS, dei policlinici universitari e delle  aziende miste per l’anno 2004.

Per quanto riguarda le Aziende miste, inoltre, vanno considerati anche i disavanzi relativi agli anni dal 2001 al 2003 in quanto il decreto di riparto dei disavanzi non tiene conto delle Aziende miste. 

 

2.                  Erogazioni di cassa

Le Regioni ribadiscono con forza la richiesta, avanzata nel parere al DPEF dello scorso anno e ribadita nel parere sul DPEF del 2005, relativa all’erogazione delle somme non inferiori al 95% delle risorse previste in finanziaria per il Servizio Sanitario Nazionale senza sottostare ad alcuna condizione e che il restante 5% sia subordinato alla verifica degli adempimenti di parte regionale monitorati dallo specifico tavolo.

Inoltre, si fa presente che le Regioni vantano un arretrato maturato negli anni 2002-2005 pari a circa 12,7 miliardi di euro.

 

3. Richieste di natura fiscale

Le Regioni chiedono che venga applicato al settore sanitario ( Aziende Sanitarie ed Ospedaliere) un regime di esenzione dell’imposta Iva sulle forniture e sui farmaci.

 

4.   Risorse per gli investimenti

Si richiede il pieno utilizzo dei fondi INAIL per evitare la sospensione dei finanziamenti già definiti nei piani sottoscritti fra Regioni ed INAIL a favore degli investimenti sulla rete delle strutture sanitarie. Inoltre si richiede la revisione degli attuali criteri di  utilizzazione dei fondi INAIL destinando in modo prioritario tali risorse alla sanità .

Si richiede il completo utilizzo degli stanziamenti previsti dall’art. 20 ex legge 67/88, anche prevedendo la possibilità di un diverso riutilizzo dei fondi, e la copertura integrale degli impegni assunti con Delibera CIPE relativi all’ex art. 20 legge 67/88.

Si chiede la previsione di un fondo di almeno tre miliardi di euro per la ripresa degli investimenti e il per il rinnovamento tecnologico anche legato alla possibilità di dismissione delle attrezzature obsolete.

 

5. Piano straordinario per Regioni in particolari difficoltà

si richiede un finanziamento straordinario a sostegno delle regioni in particolari difficoltà  che contempli il rientro programmato all’equilibrio di bilancio con un piano almeno triennale

 


B: PROBLEMATICHE DI CARATTERE ECONOMICO GENERALE

 

1. Trasferimento delle risorse in materia di medicina penitenziaria.

È necessario definire il problema rispetto alle risorse necessarie per garantire la medicina penitenziaria atteso che allo stato, non è stato dato seguito a quanto previsto dalla normativa, a seguito della sperimentazione relativa al passaggio di competenze alle regioni. Tale situazione determina che le Regioni devono farsi carico di moltissimi oneri che di fatti sarebbero a carico della giustizia.

 

2. Finanziamento del contratto lavoro dei medici specializzandi

È ancora aperto il problema relativo al finanziamento dei contratti lavoro per i medici specializzandi, anche alla luce del Disegno di legge presentato in Parlamento C3687 ed abbinate

 

3. Individuazione fabbisogno formativo professioni sanitarie e scuole di specializzazione

È necessario prevedere una modifica legislativa per permettere di concordare con il Ministero dell’Università in CSR la proposta di offerta formativa per le professioni sanitarie non mediche e per le specialità mediche anche in considerazione alle esigenze dei diversi Servizi sanitari regionali. Attualmente si concorda con il Ministero della salute il fabbisogno ma il decreto di offerta del MIUR non è concordato con le Regioni.

 


ALLEGATO 2) EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006

 

 

 

q              Nuovo Patto di Stabilità Interno e disposizioni per le Regioni a statuto speciale

q              Emendamento delle Regioni Lombardia e Liguria sul nuovo Patto di stabilità

q              Spesa di investimento e indebitamento delle Regioni

q              Modificazioni al  decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (durata Fondo di garanzia, proroga dei trasferimenti dello Stato per compensazione minori entrate accisa benzina)

q              Copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 1998-2002, derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensate dal maggior gettito delle tasse automobilistiche

q              Differimento del termine entro il quale le Regioni sono tenute a modificare i propri provvedimenti legislativi in materia di tassa automobilistica e IRAP

q              Anticipazioni di cassa per il sistema sanitario

q              Regolamento finanziario sull’emissione obbligazionarie degli enti territoriali

q              Proroga compensazione IVA Trasporti

q              Interventi in materia di demanio idrico. Semplificazione e razionalizzazione della gestione. Attribuzione della titolarità alle Regioni

q              IVA project finance

q              Modifica delle percentuali di attribuzione delle risorse derivanti dall’addizionale comunale sui diritti d’imbarco

q              Disposizioni in materia di Politiche Sociali

q              Disposizioni in materia di Attività Produttive

q              Stabilizzazione del fondo a sostegno dell’associazionismo intercomunale

q              Copertura degli oneri relativi all’esercizio di funzioni conferite alle Regioni dal decreto legislativo 112/98 in materia di salute umana e veterinaria

q              Disposizioni in materia di personale e affari istituzionali

q              Disposizioni in materia di sanità

q              Interventi in materia di calamità naturali

 

 

 

 


 

 

Nuovo Patto di Stabilità Interno e disposizioni per le Regioni a statuto speciale

 

 

Nel comma 1 dell’articolo 22 (Patto di stabilità interno) sono soppresse le seguenti parole ”le province autonome di Trento e di Bolzano”;

 

Dopo il comma 1, dell’art. 22 (Patto di stabilità interno) è aggiunto il seguente: “1bis.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali, e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d’Aosta e per la regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006 – 2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell’andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.”;

 

 

 

 

Nel comma 4 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

e) le spese per interessi;

f) le spese derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;

g) le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza

 

Nel comma 5 dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

c) le spese derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale

d) le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

Nel primo periodo del comma 7 dell’articolo 22 (Patto di stabilità interno) sono soppresse le parole: “ per quanto riguarda le spese di personale,”.


All’articolo 30, del disegno di legge finanziaria apportare le seguenti modifiche:

Nel comma 7 dell’articolo 30 (Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale) le parole: “per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,” sono sostituite dalle seguenti: “per le regioni a statuto ordinario”;

All’art. 38 (Concorso dello Stato al Ripiano dei disavanzi finanziari regionali) del disegno di legge finanziaria apportare le seguenti modifiche:

Al comma 3 sono soppresse le parole: “e le province autonome”;

Al comma 5 sono soppresse le parole: “e alle province autonome”;

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: “5.bis  Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione."

All’art. 68 (copertura finanziaria ed entrata in vigore) del disegno di legge finanziaria apportare le seguenti modifiche:

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

 

"Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.”

 

 

 

 

Motivazione

 

Il patto di stabilità interno, come previsto dall’ articolo 22, viene modificato in maniera da recepire nel campo delle esclusioni dallo stesso alcune tipologie di spesa corrente e di investimento quali i programmi comunitari e le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Vengono inoltre ridefinite le disposizioni relative alle Regioni a statuto speciale e Province autonome.

 

 


 

 

Emendamento delle Regioni Lombardia e Liguria sul nuovo Patto di stabilità

 

Nell’articolo 22 del Disegno di Legge finanziaria 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

 

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma 11bis:

I limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario sono determinati in maniera più favorevole  sulla base di  parametri di efficienza e di efficacia stabiliti per ciascuna regione a statuto ordinario con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Motivazione

Come per gli Enti Locali anche per le Regioni si propone di introdurre un  sistema premiale per incentivare comportamenti virtuosi delle Regioni. La disposizione si propone di differenziare i tetti programmatici di spesa corrente, al netto della spesa sanitaria,  monitorata e controllata con i meccanismi vigenti e concordati ad hoc al fine di migliorare la qualità della spesa.


Spesa di investimento e indebitamento delle Regioni

 

 

Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente articolo 22 bis:

Nell’articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24/12/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

alla lettera g) sopprimere le parole “a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni”;

dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:

l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell’alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell’innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico”

Motivazione

L’obiettivo è recuperare  per le Regioni la possibilità di stanziare e impiegare risorse, reperendole anche con l’indebitamento, per erogare contributi in conto capitale per gli investimenti anche dei soggetti privati (famiglie e imprese) nel pieno rispetto del patto di stabilità interno, modificando in tal senso l’articolo 3 comma 18 della legge 350/2003 (legge finanziaria dello Stato per il 2004). Inoltre considerato che la finanziaria 2004 ha introdotto un’ elencazione, da considerarsi tassativa, degli interventi che costituiscono investimenti, si rende opportuno ampliare tali categorie includendo anche le spese per ricerca e innovazione tecnologica e le spese per l’alta formazione, tutela ambientale e del risparmio energetico.

 

 


 

 

Modificazioni al  decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56

 

All’articolo 40 del Disegno di legge finanziaria 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

Nel comma 3 dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera a) bis:

 

a bis)   Fino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione si garantiranno i trasferimenti  alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e i trasferimenti a compensazione della perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tassa automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di € 477.747.522,73. Alla ripartizione fra le regioni si provvede con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Nell’anno 2006 saranno erogate le somme relative alle annualità 2003, 2004 e 2005.

 

Nel comma 3 lettera b) le parole “ Per il periodo 2001 – 2005” sono sostituite con le seguenti ““fino all’ anno successivo all’attuazione delle aliquote definitive di cui all’articolo 5 comma 3  del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000”.

Nel comma 3 lettera e) le parole “per gli anni 2004 e 2005” sono sostituite con le parole “fino all’ anno successivo all’attuazione delle aliquote definitive di cui all’articolo 5 comma 3   del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000”.

 

 

 

All’articolo 40 il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

La Cassa Depositi e Prestiti S.P.A è autorizzata ad effettuare alle regioni a statuto ordinario nel corso dell’anno 2006 anticipazioni delle somme dovute alle stesse regioni in applicazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 con oneri finanziari a carico dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006 sono definite le modalità di concessione, erogazione e recupero delle anticipazioni della Cassa depositi e Prestiti SPA. Nell’articolo 3 comma 17 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole “entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente”sono soppresse, e la parola “momentanea” è sostituita con la parola “temporanea”.

 

 

 

Motivazioni

 

Con l’articolo 40 del DDL Finanziaria 2006 sono stati prorogati i trasferimenti relativi alle funzioni del decentramento amministrativo ex leggi “Bassanini”, mentre non risultano adottate misure analoghe per le somme relative alla compensazione della perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tassa automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che ammonta  nella misura complessiva annua di € 477.747.522,73. Al contempo viene chiesto di erogare nell’anno 2006 le somme arretrate fin dal 2003.

 

Le Regioni prendono positivamente atto delle misure relative al Fondo di garanzia di cui all’art. 13 del dlgs 56/2000 disposte con l’articolo 40. Ritengono e propongono che tali disposizioni restino valide fino all’anno successivo all’attuazione delle aliquote definitive di cui all’art. 5 comma 3 del dlgs 56/2000 in modo da offrire copertura per tutto il periodo di durata delle aliquote provvisorie al rischio di minor gettito dell’Irap e della addizionale Irpef 0,9%.

 

Infine per quanto riguarda lo sblocco delle somme non ancora erogate per circa 12,7 miliardi e relative al fabbisogno sanitario per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 le Regioni, che per questi ritardi hanno subìto aggravi di costi e difficoltà operative, chiedono che venga sostituito il comma 4 che introduce un principio di gradualità triennale come si evince dalla relazione tecnica, in quanto le Regioni hanno titolo a ricevere tali risorse senza ulteriori condizioni limitative e dilatorie. In attesa che lo Stato possa erogare integralmente tali risorse le Regioni sono disponibili a ricevere anticipazioni finanziarie, ad esempio da parte della Cassa Depositi e Prestiti, con oneri a carico dello Stato.


Copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 1998-2002, derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensate dal maggior gettito delle tasse automobilistiche

 

 

Dopo l’art. 22 è inserito il seguente art. 22 septies:

 

Per la copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 1998-2002, derivante dalla riduzione dell’accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensate dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato la spesa di 161.196.251,11 euro per l’anno 2005. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

Motivazioni

 

L’importo della compensazione statale per le minori entrate tassa automobilistica – accisa è rimasto fisso dal 1998 al 2002, determinato sulla base delle perdite registrate nel primo anno di entrata in vigore della legge 449/97. Si è quindi creato uno squilibrio fra compensazione e effettivo ammontare delle perdite delle regioni.

L’articolo è finalizzato a compensare la ulteriore perdita residua realizzata dalle Regioni e non compensate dal trasferimento statale.

 


 

Differimento del termine entro il quale le Regioni sono tenute a modificare i propri provvedimenti legislativi in materia di tassa automobilistica e IRAP

 

 

Dopo l’art. 22 è inserito il seguente art. 22 sexies:

 

 

All’art. 2 comma 22 della legge 350 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole “fino al periodo di imposta decorrente dal primo gennaio 2007” sono sostituite dalle parole “fino al periodo di imposta decorrente dal primo gennaio del primo anno di attuazione dell’art. 119 della Costituzione”.

 

 

Motivazione

 

Per le Regioni a statuto ordinario che hanno adottato normative fiscali in materie di tasse automobilistiche e IRAP, disponendo misure di imposta o esenzioni in difformità rispetto a quanto stabilito dalla leggi statali di riferimento, si manifesta la necessità di un differimento del termine entro il quale tale disposizioni devono essere revocate, sia in considerazione della tipologia dei destinatari delle norme agevolative regionali, sia in considerazione dell’opportunità che ciò avvenga in un quadro di completa manifestazione dell’autonomia tributaria delle Regioni.


 

 

 

Anticipazioni di cassa per il sistema sanitario

 

 

Nell’articolo 37 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3:

 

Alla lettera d), comma 184, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 sono abrogate le parole “e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56”.

La delibera CIPE dovrà essere adottata e pubblicata entro 30 giorni dall’intesa stato Regioni e Province Autonome in merito al riparto delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio Sanitario nazionale. Decorsi ulteriori 30 giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvederà con un DPCM”

 

 

 

Motivazione .

 

L’emendamento mira ad assicurare l’ordinato finanziamento del sistema sanitario, attenuando le forti criticità venutesi a creare con le norme in vigore a causa della minore liquidità resa disponibile al sistema, generando altresì contenziosi ed oneri aggiuntivi. Tenuto conto delle difficoltà applicative del dlgs. 56/2000, l’emendamento prevede che l’erogazione del 95% delle somme spettanti alla Sanità secondo il riparto del fabbisogno sia vincolato soltanto alla deliberazione del CIPE e alla stipula dell’intesa di cui al comma 173 della legge 311/2004 relativa agli adempimenti del settore sanitario.

 

 

 

 

 


Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie degli enti territoriali

 

 

Nell’art. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

 

      Al titolo “Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni” sostituire le parole “dei comuni” con “degli enti territoriali”.

 

      Al comma 1, secondo periodo dopo la parola “…emessi” aggiungere le seguenti “successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,”.

 

 

Motivazione

 

Il titolo dell’articolo fa riferimento solo ai Comuni, mentre il contenuto riguarda tutti gli enti territoriali.

 

La norma indica genericamente “proventi dei titoli obbligazionari” senza salvaguardare le emissioni già effettuate e, quindi, l’effetto della disposizione così proposta impatta sui proventi futuri anche di emissioni obbligazionarie già collocate.

 

Pur dando atto che, alla luce dell’attuale normativa, la retrocessione d’imposta può costituire un costo netto per lo Stato, occorre anche considerare che la portata della norma in questione può compromettere i calcoli di convenienza economica effettuati al momento della scelta della forma d’indebitamento più vantaggiosa per il finanziamento di spese o rinegoziazione di prestiti.

 

A maggior ragione, nel caso di rinegoziazione di passività, il mancato gettito della retrocessione dell’imposta prevista dall’attuale normativa, può far venir meno la condizione prevista dall’art. 41 della legge 448/2001, riguardante l’effettiva riduzione del valore finanziario della passività. 

 

 

 

 

 

 


Proroga compensazione IVA Trasporti.

 

Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente 22 ter:

 

Al comma 25 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole “Fino al 31 dicembre 2003” sono soppresse.

Al comma 25 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il periodo “E’ autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001 – 2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.” è sostituito dal seguente: “E’ autorizzata la spesa di 282 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 per ristorare gli oneri dei predetti enti”.

 

Motivazioni       

Il decreto del Ministero dell’Interno 22 dicembre 2000 inerente le “Procedure e modalità per l’attribuzione di contributi erariali a favore delle Regioni ed enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione dell’art.9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n.472” prevede un rimborso alle Regioni da parte dello Stato per i maggiori oneri sostenuti per l’applicazione dell’IVA sui contratti di servizio. Il comma 25 dell’articolo 3 della Legge 350/2003 prevede il rimborso alle Regioni, a carico dei bilanci dello Stato 2004-2005-2006, dell’IVA al lordo delle quote IVA spettanti alle Regioni in base al DLGS 56/200 e relative, rispettivamente, agli anni 2001-2002-2003. Per rendere permanente tale riconoscimento al lordo viene presentato questo emendamento. Infatti non è corretto negare tale riconoscimento dal momento che la compartecipazione IVA ex DLGS 56/2000 è stata rideterminata ogni anno in modo da sostituire esattamente i trasferimenti soppressi.Altrimenti  la detrazione operata sui contributi per i trasporti determina per le Regioni una perdita netta di risorse. L’emendamento mira a ripristinare la misura dei contributi nell’importo complessivo spettante.

 

 

 


Interventi in materia di demanio idrico. Semplificazione e razionalizzazione della gestione. Attribuzione della titolarità alle Regioni.

 

Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente 22 quater:

 

“Dopo la lettera i) dell’art. 89, comma 1, del d.lgs 112/1998 è aggiunto il seguente periodo:

 “ lett. i – bis) alla determinazione dei sovracanoni di cui alla Legge 925/1980 e ai relativi adempimenti previsti per legge; fino all’emanazione di diversa disciplina regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, detti sovracanoni continuano ad essere determinati a norma dall’art.27, comma 10 della L.n.448/2001;”

Il comma 4 dell’art. 26, del DLGS 152/99 è sostituito dal seguente:

 “4. La riduzione del canone prevista dall’art. 18, comma 1, lett. a) e d), della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, non si applica, per gli anni successivi al 2000, fino a quando le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non ne abbiano definito i limiti e le modalità di attuazione”.

All’art. 89, comma 1, del d.lgs 112/1998 è aggiunta la lettera:

 “m) alla vigilanza sui consorzi di regolazione dei laghi. A tal fine le Regioni disciplinano le modalità, i principi ed i termini di adeguamento degli statuti dei consorzi”.

“Sono abrogati i commi 38, 39, 40, 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.”

 

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Motivazioni

La determinazione e la revisione dei sovracanoni annui a carico dei concessionari di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico (sovracanoni “BIM” e sovracanoni Comuni Rivieraschi e Province, di cui agli artt. 1 e 2 della L. 925/80) , e di tutti gli adempimenti ad essi collegati (individuazione, perimetrazione ed aggiornamento dei Bacini Imbriferi Montani, approvazione degli statuti dei Consorzi BIM, ripartizione dei sovracannoni, ratifica degli accordi tra Comuni e Province beneficiarie, ecc.) è di nuovo posta in capo allo Stato con l’art. 27, co. 10, della L. 448/01 (Regione ER ha perso il ricorso alla Consulta per invasiva competenza legislativa -Sentenza CC 261/2004). Tuttavia, considerato che alle Regioni compete complessivamente la gestione del demanio idrico e quindi il rilascio delle concessioni e l’individuazione degli enti locali beneficiari dei sovracanoni, e soprattutto potestà (art. 5, L. 925/80) di sciogliere i Consorzi BIM trasferendo funzioni e beni alle Comunità Montane, la norma in Finanziaria 2002 appare incongrua e consente un regime gestionale misto tra Stato e Regioni. Pertanto, dato atto della recente sentenza della CC, occorre un intervento legislativo a favore delle Regioni.

“ Il comma 1 dell’art. 822, del Codice Civile, è sostituito dal seguente :

“Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti e le opere destinate alla difesa nazionale.

Appartengono alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano e fanno parte del demanio regionale, i torrenti, i fiumi, i laghi e le relative spiagge e rade dei porti, nonché le acque definite pubbliche dalle leggi in materia”.

Il dispositivo di cui all’art. 26 del D.Lgs 152/99 (peraltro successivo al DLGS 112/98) rimanda ad un DM l’eventuale dimezzamento del canone nei casi di restituzione acqua derivata. Si tratta di una norma invasiva delle competenze attribuite alle Regioni.

L’attività di vigilanza dovrebbe essere, per effetto del DLgs 112/98 che si sovrappone alla L. 70/75, in capo alle Regioni (in RL Consorzi Ticino, Adda e Oglio). Nel 2003 ai fini di un chiarimento erano stati presi accordi con il Capo Gabinetto del MATT Prof. Togni per la costituzione di tavoli tecnico-giuridici mai attivati, tant’è che veniva eliminato dal PDL 300 (ora LR 26/03) la previsione di esercitare la vigilanza sui Consorzi.

Infine l’abrogazione dei commi 38, 39, 40, 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350

è motivata dalla considerazione che la materia è di competenza regionale già attribuita con il d.lgs 112/98 e che i canoni sono introitati dalle Regioni; tale devoluzione si può già fare con legge regionale. Si ricorda tra l’altro che fin dal 2001 alcune regioni già riconoscono alle province una quota dei canoni riscossi per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di piccole derivazioni

Come già avvenuto con i porti lacuali e le foreste ai sensi dell’art. 11 della L. 281/1970, viene attribuita la proprietà del demanio idrico (ovvero i fiumi e i laghi e le sponde con i relativi immobili di pertinenza, nonché le acque pubbliche) e conseguentemente la titolarità piena sulla materia.

La gestione di tali beni è già in capo alle Regioni per effetto dell’art. 89 del D.Lgs 112/98.


 

 

 

 Previsione di agevolazioni fiscali sui contratti di finanza di progetto nel settore sanitario.

 

Dopo l’articolo 38 è inserito il seguente articolo 38 bis:

 

“Le operazioni di finanza di progetto relative ad interventi di edilizia sanitaria avviate a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni sia per i servizi che per la disponibilità dell’opera sono assoggettate ai fini IVA ad un’aliquota agevolata del 10%.”

 

Motivazioni

Al fine di agevolare lo sviluppo delle operazioni di project finance e di collaborazione pubblico privato nel settore sanitario si chiede un regime speciale, che permetta di restituire alle aziende sanitarie l’IVA versata sui corrispettivi previsti nelle operazioni di finanza di progetto (sia corrispettivi per i servizi che per la disponibilità dell’opera) avviate ai sensi della l. 109/94 e ss.mm.ii. (sia PF ad iniziativa pubblica ex art. 20, co. 2 che PF ad iniziativa privata ex art. 37 bis e ss. o procedura del promotore) e che costituisce un gettito aggiuntivo per lo Stato.

Tale aspetto potrebbe essere esplicitamente disciplinato nell’ambito del decreto attuativo del MEF (ancora da emanare) che andrà a regolare le procedure e le modalità di funzionamento del fondo previsto dall’art. 49 della l. 326/2003. 

 


Modifica delle percentuali di attribuzione delle risorse derivanti dall’addizionale comunale sui diritti d’imbarco.

 

Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente articolo 22 quinquies:

 

Al comma 11, dell’art. 2, della L. 350/2003 sono apportate le seguenti modifiche :

la lettera a) è così sostituita : “a) il 20% del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali : percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime, percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;”

la lettera b) è così sostituita : “b) il 35% del totale a favore del Ministero dell’Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie,”

dopo la lett. b) vengono aggiunte le seguenti lettere :

“c) il 40% del totale, da ripartirsi in parti uguali, a favore dei comuni sul territorio dei quali è ubicata l’aerostazione passeggeri, cargo o charter al fine di sostenere gli oneri finanziari derivanti dall’adozione delle misure a sostegno della sicurezza urbana, con riparto direttamente proporzionale al gettito di ciascun aeroporto;

 d) il restante 5% del totale a favore delle province nel cui territorio sono ubicate l’aerostazione passeggeri, cargo o charter, con riparto direttamente proporzionale al gettito di ciascun aeroporto, onde favorire le iniziative a sostegno della sicurezza pubblica;”.

 

Motivazione

 

I Comuni aeroportuali attraverso l’ANCAI e l’ANCI si sono sempre battuti per ottenere il riconoscimento in termini di sicurezza urbana dell’aumento dei flussi di merci e persone e conseguenti servizi suppletivi che gravano sul territorio comunale e provinciale.

L’art. 2, co. 11, L. 350/2003 come modificato (emendamento Bianchi - LN) dal DL 7/05 (convertito con L. 43/05), prevede, oltre la soglia dei 30 meuro trattenuta al MEF, una quota a favore dei comuni e del Ministero Interno, come segue :

40% (prima era 20%) ai Comuni da ripartirsi secondo la media delle seguenti percentuali : superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale e superficie del comune nel limite max di 100 kmq.

60% (prima era 80%) al Min. Interno per il finanziamento misure di prevenzione e sicurezza negli aeroporti e stazioni ferroviarie.

Si intende puntare su una migliore ripartizione degli interventi in termini di “sicurezza” riducendo la quota del Min. Interno, da 60% al 35%, e rafforzando quella dei Comuni e Province. In questa fase non si ritiene di modificare invece la quota fissa dei 30 meuro destinata al MEF. Allo stato attuale la proposta è ferma al parere favorevole in Commissione Stato-Città della Conferenza Stato Regioni. La rimodulazione è così articolata :

20% Comuni : comprende anche quelli confinanti e su un ambito territoriale di max  100 kmq (senza vincolo di destinazione).

35% Ministero Interno destinato (come nel testo vigente) per il finanziamento misure di prevenzione e sicurezza negli aeroporti e stazioni ferroviarie.

40% Comuni : da ripartirsi in parti uguali a favore degli enti sul territorio dei quali è ubicata l’aerostazione e da destinarsi alla sicurezza urbana.

5% Province nel cui territorio sono ubicate le aerostazioni : da destinarsi ad iniziative di sicurezza pubblica.Il gettito della TP stimato per il 2005 è di circa 55 meuro, di cui 30 sono trattenuti al MEF, e i restanti 25 meuro vengono a loro volta suddivisi rispetto il traffico passeggeri delle singole aerostazioni.  Il 33% dei passeggeri, pari a 8 meuro, si imbarca nei 4 scali lombardi. In proporzione al traffico passeggeri: meuro 4,5 Malpensa, 2,5 Linate, 0,8 Orio e 0,2 Brescia. Tali importi sono da ripartirsi tra i soggetti e le percentuali di cui sopra : ad es. per Lonate Pozzolo circa 1,5 meuro, per Ferno 1 meuro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Disposizioni  in materia di Politiche Sociali

 

Politiche sociali: Emendamenti al Disegno di Legge Finanziaria 2006

 

Articolo 44 bis

 

(Fondo per le politiche sociali)

 

1.      Il Fondo per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.

2.      L’entità del Fondo stabilita alla tabella C) della presente legge, viene così modificata anno 2006 euro 1.757.753.273, anno 2007 euro 1.770.000.000, 2008 1.770.000.000.

 

Motivazioni

Il Fondo, sul quale è prevista  la separazione tra il finanziamento regionale e la parte riservata ai diritti soggettivi come già in precedenza determinato dai Presidenti, è ripristinato secondo il finanziamento 2004 incrementato del 2%  come era stato richiesto dai Presidenti nel luglio scorso. Per rafforzare la consistenza dell’entità del Fondo viene anche modificata la tabella C)  che reca gli importi del Fondo per il Triennio.

 

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)

 

1.      Entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge,  il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come previsto dall’articolo 117,  lettera m della Costituzione, determina i Livelli Essenziali delle Prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per il  sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

2.      A partire dall’esercizio  2006,  il Fondo Nazionale per le Politiche sociali è incrementato annualmente, per un quinquennio, dal tasso di inflazione programmata e da un’aliquota aggiuntiva collegata all’avvio graduale dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle Regioni.

 

Motivazioni:

Per rendere credibile “il sistema” si fissa un termine per l’emanazione del Decreto sui LIVEAS, anche in base alle proposte già formulate dalle Regioni. Si coglie anche occasione per iniziare un graduale allineamento del finanziamento nazionale per le  politiche sociali, alle percentuali europee che raggiungono e superano il 2% del PIL. Anche se non sarà facile ottenere quanto richiesto, la proposta rappresenta comunque un forte segnale politico anche per il nuovo ciclo di governo che si insedierà  nel secondo semestre 2006.

 

Articolo 44 ter

(Agevolazioni fiscali per la trasformazione delle IPAB)

 

All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: “31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008”

 

Motivazioni

Molte regioni non hanno ancora completato la trasformazione delle IPAB in Aziende di servizi alla persona. La proroga consente di non creare disparità tra le istituzioni trasformate e quelle in via di trasformazione.

 

                                         Articolo 44 ter

                                         (Fondo per la Non Autosufficienza)

 

1.      Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 e  nel rispetto della lettera m), secondo comma dell’articolo 117 e del quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, per garantire alle persone non autosufficienti,  unitamente al diritto alla salute anche  il diritto alle prestazioni assistenziali, è  istituito con prelievo dalla fiscalità generale,  il Fondo per la Non Autosufficienza.

 

2.      La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso valutazione multidimensionale sociosanitaria, da apposite Unità  Multidisciplinari costituite dalle Aziende Sanitarie Locali e dai Comuni, secondo indirizzi emanati dalle Regioni in base ad un’intesa con il Ministero della Salute ed il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali,  approvata  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

3.       Il Fondo di cui al primo comma è ripartito tra le Regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione  e in base ad indicatori concordati tra Stato, Regioni e Autonomie Locali nell’intesa richiamata al secondo comma.

 

                                         Motivazioni

                                         L’istituzione del Fondo per la non autosufficienza è stata ripetutamente richiesta dalle Regioni in svariate occasioni nei Documenti di Programmazione Economica e nelle Finanziarie dell’ultimo triennio. La proposta del Governo che sembra essere inserita nella Finanziaria 2006 pare voler attribuire un “bonus” per gli ultrasettantenni. Al fine di evitare forme “estemporanee” per affrontare il grave problema della non autosufficienza  le Regioni avanzano la proposta del Fondo, anche come elemento di negoziazione, qualora il “bonus” richiamato sia davvero inserito nella prossima Finanziaria. A ciò si aggiunge l’impegno del Presidente Errani, a nome delle Regioni, nell’incontro con i Sindacati del 27 settembre u.s.

 

 

Disposizioni in materia di  Attività Produttive

 

 

 

Nell’art. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

Al comma 1 dopo le parole “…Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie” sono inserite le parole “d’intesa con la Conferenza Stato Regioni”;

 

Al comma 24 dopo le parole “…Ministro per la Funzione Pubblica” sono inserite le parole “d’intesa con la Conferenza Stato Regioni”;

 

Al comma 29 dopo le parole “…di concerto con il Ministro per le Attività produttive” sono inserite le parole “d’intesa con la Conferenza Stato Regioni”;

 

All’ultimo periodo del comma 30 dopo le parole “… di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica” sono inserite le parole “d’intesa con la Conferenza Stato Regioni”;

 

Al comma 34 dopo le parole “…Ministro per le Attività produttive” sono inserite le parole “e la Conferenza Stato Regioni”.

 

 

Motivazioni

 

Trattandosi materia che riguarda la competenza legislativa delle Regioni e Province Autonome si chiede quanto meno che gli atti da emanarsi vengano assunti d’intesa con la Conferenza Stato Regioni.

 


Stabilizzazione del fondo a sostegno dell’Associazionismo intercomunale

 

 

 

Dopo l’art. 25 è inserito il seguente art. 25 bis:

 

A decorrere dall’anno 2006, è costituito presso il Ministero dell’Interno un Fondo di 57milioni di Euro annui per il sostegno dell’associazionismo intercomunale. Le risorse del Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento in favore degli enti locali. Le risorse del Fondo sono ripartite tra le Regioni nel territorio delle quali sono presenti forme associative già destinatarie dei contributi statali di cui al d.m. 318/2000 come modificato. I criteri di riparto sono regolati da apposita intesa sancita dalla Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Le Regioni alle quali sono attribuite risorse del Fondo provveduto alla concessione di contributi a favore delle forme associative secondo le rispettive normative. L’intesa stabilisce, tra l’altro la quota di risorse che continua a essere gestite dallo Stato per l’incentivazione delle fusioni di comuni realizzatesi nell’anno precedente e delle gestioni associate in materia di esclusiva competenza statale; l’intesa può prevedere che il trasferimento delle risorse operi solo nei confronti delle Regioni da essa individuate e che nei territori delle altre Regioni permanga, in via transitoria, la gestione unitaria da parte dello Stato. A decorrere dal 1 gennaio 2006, sono ricompresse nel Fondo le risorse destinate all’associazionismo intercomunale previste dal comma 164 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996 e dal comma 10 dell’art. 53 della legge n. 388 del 2000. In sede di prima applicazione per il solo anno 2006 le risorse di cui al presente fondo possono essere diversamente ripartite in ambito regionale d’intesa con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, in sede di Conferenza Regione-autonomie locali.

 

 

Motivazione:

 

E’ necessaria la norma di legge per la regionalizzazione del fondo anche a seguito di quanto concordato in sede di Conferenza Unificata.

 


Disposizioni in materia di personale

 

 

 

 

 

 

Articolo 3

 

All’articolo 3, comma 2, dopo le parole: “superiore al cinquanta per cento di quella”, sostituire la parola “sostenuta” con la parola “impegnata”.

 All’articolo 3, comma 3, sostituire la parola “sostenuta” con la parola “impegnata”.

All’articolo 3, comma 4, sostituire la parola “sostenuta”  con la parola “impegnata”.

 

Motivazione

 

La proposta è finalizzata a specificare quanto già illustrato nella relazione tecnica, al tenore della quale si precisa che “il riferimento effettuato nella normativa alla “spesa sostenuta” è da intendersi come riferimento alla “spesa impegnata””.

 

 

Dopo l’articolo 3, comma 2, primo periodo, aggiungere il seguente periodo: “Eventuali riduzioni di spesa superiori al cinquanta per cento possono essere utilizzati per le finalità previste dall’articolo 30, comma 2 bis”.

 

Motivazione

 

La proposta è finalizzata a consentire agli Enti di imputare i maggiori risparmi conseguiti oltre la percentuale prevista, ai fini di cui all’articolo 30, comma 1 (riduzione dell’1% delle spese di personale). Ciò consente agli Enti di conseguire con maggiore elasticità l’obiettivo di riduzione indicato dalla Finanziaria.

 

 

Articolo 29

 

Sopprimere il comma 6.

 

Motivazione

 

Si propone la soppressione del comma in quanto la disciplina in materia di fondo per la contrattazione decentrata è già dettagliatamente contenuta nei CCNL.

 

 

 

 

 

Articolo 30

 

 

Abrogare l’inciso nel primo periodo del comma 1 dalle parole “fermo restando” a “legge”.

 

Inserire un periodo del seguente tenore:

 “Sono abrogati i commi 98 e 107 della Legge 311 del 2004. Resta comunque inteso che i maggiori risparmi conseguiti in applicazione del comma 98 dell’articolo 1 della Legge 311 del 2004 relativamente all’anno 2005, derivante dall’applicazione del  d.p.c..m. attuativo del comma 98 emanato sulla base dell’intesa della Conferenza Unificata del 28 luglio 2005, concorrono all’obiettivo di cui al presente articolo”

 

Motivazione

 

L’emendamento si rende  necessario in quanto il meccanismo seguito dalla Legge Finanziaria 2005, che ancora non ha concluso il suo iter, ha dimostrato nei fatti la sua impraticablitià. E’necessario inoltre inserire una norma che permetta il recupero dei maggiori risparmi conseguito, proprio a seguito dei ritardi nel 2005, per il 2006.

 

 

Dopo l’articolo 30, comma 2, inserire il seguente comma:

2-bis.”Possono, inoltre, essere utilizzati per spese di personale gli importi che costituiscono una ulteriore riduzione della spesa di cui all’articolo 3, comma 2, per la misura eccedente la riduzione del 50%.”

 

Motivazione

 

Il nuovo comma ha lo scopo di omogeneizzare il testo con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, nella versione emendata.

 

All’articolo 30 dopo il comma 8 è inserito il comma 8 bis:

 

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle amministrazioni regionali e agli enti locali per i quali vi siano provvedimenti che dichiarano lo stato di calamità nell’anno 2005.

 

 

Motivazione

 

L’emendamento proposto introduce una deroga al tetto di spesa per il personale relativamente alle Regioni e Enti locali colpiti da calamità naturali.

 

 

 

 

 

Articolo 31

 

 

Al comma 1, sostituire le parole “oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione” con le parole “oneri riflessi a carico delle Amministrazione e l’IRAP” 

 

Aggiungere alla fine del comma 2 le parole: “e dell’IRAP”.

 

Motivazione

 

Le modifiche proposte hanno lo scopo di uniformare il dettato normativo del comma 1 e comma 2 rispetto a quanto previsto nell’articolo 30, comma 1.

 

 


Disposizioni in materia di Sanità

 

Dopo l’articolo 39 è aggiunto il seguente 39 bis:

 

1.        A seguito della ricognizione effettata delle Regioni sulla base delle certificazioni prodotte al Ministero dell’economia e delle finanze relative agli oneri per il pagamento degli indennizzi di cui alla Legge N°210/92, con riferimento all’esercizio delle funzioni conferite alle Regioni dal dlgs 112/98 in materia di salute umana e sanita’ veterinaria, è assunta a carico del bilancio statale la spesa nella misura complessiva annua di 188,634 milioni di euro a decorrere dal 2006.

2.        Gli oneri arretrati relativi agli anni 2003, 2004 e 2005,  per il pagamento degli indennizzi di cui alla Legge N°210/92, con riferimento all’esercizio delle funzioni conferite alle regioni dal dlgs 112/98 in materia di salute umana e sanita’ veterinaria, certificati dalle Regioni in complessivi 116,611 milioni di euro, per ciascuno degli anni, sono assunti a carico del bilancio dello Stato ed erogati nell’anno 2006

3.         “La somma integrativa di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, non è soggetta a rivalutazioni”

 

 

Motivazione:

i primi due emendamenti  sono motivati dal fatto che La legge 210/92 prevede che vengano erogate agli aventi diritto le risorse relative agli indennizzi e al beneficio a regime. Tali risorse sono state quantizzate in un primo DPCM ma dalle rendicontazioni effettate dalle Regioni si è evidenziato che le risorse necessarie sono molto più consistenti. Le Regioni, pur in presenza di rosse non adeguate, hanno provveduto ad erogare i benefici agli aventi diritto accumulando crediti verso lo Stato. Con l’emendamento si prevede di coprire i credi maturati e di iscrivere a  regime, a far data dall’anno 2006, delle risorse necessarie.

Il terso emendamento tende a sanare una situazione anomala determinatasi a seguito della sentenza del TAR di Nola che, con sentenza del 24.9.2004, ha condannato il Ministero per mancata rivalutazione della “somma corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale”, così come prevista al comma 2 dell’art. 2 della legge 210/92. Dal 1995 ad oggi  a valere per tutte le pratiche - così come disposto al comma 1 dell’art. 2 e ribadito dal Ministero del Tesoro nella circolare n. 13NC dell’ 11 marzo 1996 e nelle recenti linee Guida – si è operata solo “sull’assegno di categoria” di cui al cennato comma 1, anche in considerazione della particolarità dell’indennizzo: esentasse, cumulabile, quota di solidarietà ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo l’articolo 39 è inserito il seguente articolo 39 ter:

 

  1. al comma 169 della legge 311 del 2004 sono abrogate le parole da “ anche al fine di garantire che le modalità di erogazione …….” Fino alla fine del comma.
  2.  Al comma 169 della legge 311 del 2004 dopo le parole” … nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale .33 del’8 febbraio 2002  successive modificazioni” inserire”: “anche al fine di promuovere a livello regionale l’efficienza e l’efficacia nella gestione delle risorse disponibili, con intesa ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della legge giugno 2003 n.131, il cui contenuto integrale sarà recepito in un DPCM, con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, vengono definiti gli standard di riferimento relativi ai livelli essenziali di assistenza.”
  3.   il comma 170 della legge 311 del 2004 è abrogato e sostituito con il seguente: “Per garantire la congruità del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, con intesa ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della legge giugno 2003 n.131, il cui contenuto integrale sarà recepito in un DPCM, saranno individuate le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali e delle prestazioni della mobilità interregionale. Nella determinazione delle tariffe si terrà conto dei costi standard di produzione e dei costi generali utilizzando un campione significativo di strutture selezionate tenendo conto di criteri di efficienza e di appropriatezza dell’assistenza. Importi tariffari superiori stabiliti dalla singole Regioni non possono comportare disequilibri a carico delle risorse sanitarie delle stesse maggiori oneri a carico dello Stato. Con le medesime procedure si procede con cadenza biennale alla revisione delle tariffe”.

 

Motivazioni

Gli emendamenti sanano la situazione di incostituzionalità che ha previsto l’adozione di regolamenti e decreti da parte del Ministero su materie di competenza regionale. Inoltre sono finalizzai ad armonizzare a livello nazionale attraverso lo strumento dell’intesa ai sensi della legge 131 del 2003 le procedure per l’individuaizone di standard e tariffe.

 

 


 

 

Dopo l’articolo 39 è inserito il seguente 39 quater:

 

1.      Alla fine del  comma 10 dell’art. 50 del dl 30/9/2003 n. 269 convertito in legge dall’art. 1 della L. 24 novembre 2003 n. 236 e successive variazioni e modificazioni è aggiunto il seguente testo: “Per le regioni e per le provincia autonome di Trento e Bolzano, tali dati sono i medesimi previsti per la trasmissione verso il ministero dell’economia e delle finanze. Il protocollo eventualmente attuato viene adeguato in base alla presente disposizione.”

 

 

Motivazione

 

L’emendamento è finalizzato a consentire anche alle Regioni di poter ricevere dal Ministero dell’economia e delle finanze i dati con il codice fiscale dell’assistito e del prescrittore. La modalità prevista dall’art.50, infatti, non permette alle Regioni di effettuare i controlli finalizzati a verificare l’uso efficiente ed efficace delle risorse sanitarie

 


PROPOSTE DI EMENDAMENTI  IN MATERIA DI CALAMITA’ NATURALI

 

All’articolo 20 del DDL Finanziaria 2006 viene autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006.

Il fondo così costituito, nella disponibilità della protezione civile, è indistinto ed evidentemente finalizzato ad interventi per calamità pregresse e per quelle che, malauguratamente, dovessero intervenire.

Relativamente alla Regione Molise, colpita nel 2002 da un devastante terremoto, sia nell’articolato che nelle tabelle allegate non compare alcuna indicazione normativa o finanziaria per la ricostruzione che deve ancora iniziare.

Si chiede, perciò, l’inserimento di un 2° ed un 3° comma all’art. 20 così definiti:

 

“2. Per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori della Regione Molise colpiti dal terremoto del 31 ottobre 2002 è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2006.

 

3. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad erogare i corrispondenti contributi al Commissario delegato – Presidente della Regione Molise.”

 

In relazione allo stato di emergenza proclamato a seguito di calamità naturale sono state concesse agevolazioni tributarie ai contribuenti residenti nei territori colpiti. In particolare ci si riferisce alla sospensione del pagamento degli oneri contributivi da parte di lavoratori e datori di lavoro e alla loro considerazione ai fini reddituali. Generalmente nel passato anche recente, con norme intervenute in periodi successivi alle calamità, si è disciplinata la restituzione in periodi temporali adeguatamente lunghi e senza interessi, escludendo la sospensione contributiva ai fini reddituali.

Attesa l’esigenza di garantire ai territori del Molise, dell’Umbria e delle Marche colpiti da calamità identica agevolazione si richiede di inserire all’art. 21 “Proroghe di agevolazioni fiscali” i seguenti commi:

 

14. – Per i soggetti della Regione Molise colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 destinatari, a seguito di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di provvedimenti agevolativi in materia di versamento di somme dovute a titolo di tributi e contributi, la restituzione del dovuto è effettuata, in rate semestrali gravate degli interessi legali, per un periodo di venti anni a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.

15. Le disposizioni di cui all’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si applicano ai soggetti delle Regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997,1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002.

 

15. La sospensione del pagamento dei contributi di cui ai commi precedenti non rileva ai fini della determinazione della base imponibile annuale dei contribuenti.

 

 

 

 

 

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME AL DECRETO LEGGE 203/2005

 

q              Proposta di emendamento in materia di tassa automobilistica

q              Disposizione per le Regioni a statuto speciale e Province autonome

 

SOPPRESSIONE DEL SECONDO COMMA DELL’ART . 9 DECRETO LEGGE N. 203/2005

 

 

 

Il secondo  comma dell’art 9 è soppresso

 

Motivazione

 La norma con efficacia immediata interviene a esercizio finanziario 2005 in fase di conclusione per cui la norma risulta inapplicabile.


PROPOSTA DI EMENDAMENTO IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA per il differimento dei termini di cui all’articolo 5 del decreto–legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni.

 

Dopo l’articolo 9 del decreto legge 203 del 2005 è inserito il seguente articolo 9 bis:

 

“In deroga all’articolo 3, comma 3 , della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 5 del decreto–legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, relativi ai rimborsi e ai recuperi, anche mediante iscrizione a ruolo, delle tasse dovute per l’anno 2002 e dei relativi interessi e sanzioni, per effetto dell’iscrizione dei veicoli nei pubblici registri, sono differiti al 31 dicembre 2006.”

 

Motivazione:

A decorrere dal primo gennaio 1999 , ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge 449/1997, è a carico delle regioni a statuto ordinario l’espletamento delle funzioni tributarie connesse alla gestione delle tasse automobilistiche, quali: la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo.

L’attribuzione alle regioni della gestione delle tasse automobilistiche e il conseguente trasferimento di competenze con la creazione di un nuovo archivio delle tasse automobilistiche ha comportato dei ritardi nella attività di controllo dei pagamenti.

Si rende,  pertanto, necessario provvedere al differimento dei termini per l’invio degli avvisi di accertamento.

Per l’anno d’imposta 2002 il termine naturale per l’invio degli atti di accertamento scadrebbe il 31 dicembre 2005, con il presente articolo di legge esso viene differito al  31 dicembre 2006.

In questo modo viene consentito agli uffici regionali competenti di avviare quelle attività (come l’invio di comunicazioni bonarie o di controlli incrociati) che consentono di ridurre l’invio delle così dette “cartelle pazze”.

Peraltro già gli anni d’imposta 2000 e 2001 sono stai differiti per l’accertamento al 31 dicembre 2005 in base all’articolo 37 del  decreto legge 30 settembre 2003convertito nella legge 24 dicembre 2003, n.350 .

Inoltre si ricorda che  proroghe analoghe sono ormai  da anni approvate per l’ICI a favore dei comuni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizione per le Regioni a statuto speciale e Province autonome

 

Dopo il comma 2 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

 

“Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall’articolo 13 del dlgs. 268 del 1992”

 

 

Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente 11bis:

 

"Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Emendamento proposto dalle Regioni a statuto speciale

 

 

Dopo il comma 2 dell’art. 1 del D.L. 29 settembre 2005 n.203 è aggiunto il seguente comma 3:

 

Previa intesa con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano, le Direzioni Regionali delle Entrate competenti per territorio, disciplinano con proprio provvedimento le partecipazioni regionali all’attività di accertamento di cui al precedente comma 1, nonchè lo scambio, tra uffici finanziari statali e regionali, di dati e informazioni concernenti il gettito dei tributi erariali compartecipati.

 

 

Motivazione

La tempestiva messa a disposizione delle informazioni concernenti le dinamiche tributarie e la puntuale trasmissione dei dati necessari alla stima del gettito in corso di formazione nel territorio regionale consentirebbe una migliore programmazione e un più efficace utilizzo delle risorse statutariamente spettanti alle Regioni. Il presente emendamento consentirebbe di fare chiarezza nei rapporti tra i vari uffici finanziari statali e quelli regionali stabilendo preventivamente un concordato ed esaustivo flusso di elementi informativi. Sarebbe inoltre possibile verificare le correttezza delle operazioni di contabilizzazione e riversamento nelle casse regionali da parte degli agenti della riscossione cui talvolta non pervengono le opportune disposizioni in merito alle specificità derivanti dall’operare in Regioni ad autonomia differenziata

 

 


ALLEGATO 3) OSSERVAZIONI E RICHIESTE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

 

    A) Adeguamento del trasferimento delle risorse per i servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, ai sensi dell’articolo 20 dello stesso d. lgs. 422/97 e del D.P.C.M. 16 novembre 2000:

 

 

            70 milioni di euro per i servizi di interesse regionale e locale non in concessione a FS;

 

            97 milioni di euro per i servizi di interesse regionale e locale in concessione a FS

 

 

 

B) Riconoscimento dell’incremento dei trasferimenti di risorse per i maggiori servizi ferroviari, resi dalle imprese regionali e da Trenitalia, conseguenti ai potenziamenti della rete realizzati ed alle maggiori tracce disponibili per l’avvio dell’Alta Velocità / Alta Capacità:

 

            per i maggiori servizi resi dalle imprese regionali:

                        60 milioni di euro per il 2006;

                        70 milioni di euro per il 2007;

                        90 milioni di euro per il 2008.

 

            per i maggiori servizi resi da Trenitalia:

                        40 milioni di euro per il 2006;

                        90 milioni di euro per il 2007;

                        110 milioni di euro per il 2008.

 

 

C) Ripristino dei limiti di impegno di cui alla legge n. 194 del 1998 ed alla legge n. 166 del 2002, in materia di acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone, decurtati in tabella “E” del ddl Finanziaria (AS 3613 – pag. 493) nella misura di 40.200.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 



[1] 88 miliardi del riparto CIPE più 1,4 miliardi  escludendo i 550 milioni per disavanzi IRCCS e Policlinici universitari