Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - parere su schema decreto Professioni
Conferenza Regioni
e Province Autonome
giovedì 15 settembre 2005
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROFESSIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131
Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame realizza il secondo passaggio in Conferenza dei Presidenti a seguito della riapprovazione in Consiglio dei Ministri. Già in sede di primo parere, le Regioni evidenziarono le forti perplessità sulla impostazione generale dello schema e su alcuni contenuti specifici. Le preoccupazioni delle Regioni si sono dimostrate fondate proprio a seguito della Sentenza della corte costituzionale che, intervenendo sulla legge di delega, ne ha sancito l’incostituzionalità sotto diversi profili, in particolare sui criteri della delega, talché la stessa emanazione del decreto potrebbe risultarne inficiata.
In quella sede il parere delle regioni, che qui confermiamo e richiamiamo nella sostanza, evidenziò l’esigenza di impostare diversamente il decreto eliminando, in particolar modo, l’art. 7 dello stesso che definiva le competenze esclusive dello Stato in materia.
Lo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni approvato il 24/6/2005 dal consiglio dei ministri, realizza una soluzione meno chiara di quella contenuta nello schema precedente che, per forza di cose, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 280/2004, è stato necessario rivedere. In particolare è stato formalmente eliminato il vecchio articolo 7, che riservava allo Stato tutta una serie di competenze in materia di professioni, definendole esclusive. A questo riguardo è utile ricordare che la Corte nel sancire l'illegittimità della norma di delega evidenziò un uso “eccessivo” del potere ricognitivo, fondato sull'asserita incongruenza-contraddittorietà, sotto molteplici profili, del conferimento di una delega al governo per l'adozione di decreti meramente ricognitivi dei principi fondamentali delle materie dell'art. 117 della Costituzione, tanto che la formula della “mera ricognizione” sarebbe stata, in definitiva, soltanto un mero espediente verbale impiegato dal legislatore per “cercare di superare le troppo palesi incostituzionalità di una delega che avesse avuto a oggetto la determinazione dei principi fondamentali”.
L'attuale schema non ha risolto nulla dei problemi allora evidenziati, ripresentando in modo immutato, il vecchio contenuto dell'art. 7, attraverso l'attuale art. 1 comma n. 4, ove, in modo perlomeno irrituale, si individuano le materie di cui il decreto non si occupa. Crediamo sia il primo caso in assoluto in cui una norma si qualifica per ciò che non dice, anziché per quello che effettivamente afferma e disciplina. E’ evidente che ciò costituisce l'espediente utilizzato per una nuova ripresentazione del vecchio articolo 7 che, in modo surrettizio ed indiretto, anche in violazione della ricordata sentenza della Corte costituzionale e di una precisa indicazione espressa in sede parlamentare dalla stessa competente commissione affari costituzionali, provvede a individuare le competenze esclusive dello Stato. La commissione, infatti, nella sua raccomandazione espressamente affermava “non opportuno procedere, seppure indirettamente, a un'attività di definizione delle materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato e delle Regioni, che potrebbe essere ritenuta analoga a quella che la Corte costituzionale ha giudicato non conforme alla norma di delega della legge 131/2003”.
La norma implicitamente riconosce la competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento e organizzazione degli ordini e collegi professionali”. Tale definizione di competenza appare sicuramente incostituzionale, sol che si consideri che la proposta di nuova costituzione, per superare l'attuale competenza concorrente delle Regioni su tutta la materia professioni, è dovuta ricorrere alla esplicitazione della competenza statale esclusiva in relazione “all'ordinamento delle professioni”. Se lo stesso risultato è possibile raggiungere con la semplice norma ricordata, ci si domanda a cosa serva la modifica costituzionale proposta, visto che già l'attuale costituzione consentirebbe lo stesso risultato. In realtà la norma in discussione non solo affida alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento delle professioni (come previsto dalla nuova costituzione), ma anche l'organizzazione che, notoriamente, in sintonia con l'Adunanza plenaria del Consiglio di stato, è sempre stata ricondotta alla competenza regionale.
Ciò detto, lo schema manca, invece, proprio lo scopo primario della delega, ossia la ricognizione delle fonti normative interessate dalla nuova competenza regionale; infatti, prevede una serie di riferimenti (tutti principi a vario titolo già presenti nella Costituzione) senza proporre in modo chiaro un solo principio che possa essere di effettivo ausilio ed utilità alla successiva attività legislativa delle Regioni.
In conclusione le Regioni e le Province autonome riguardo allo schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno convenuto:
1) riguardo alla richiesta di inserire la definizione di “professione intellettuale”, alla luce del non accoglimento dell’integrazione, raccomandano che in sede di intervento legislativo di riforma della materia si pervenga ad una sua definizione;
2) in merito alla richiesta di soppressione del comma 4 dell’articolo 1 o in subordine di togliere il termine “organizzazione” riferito agli ordini e agli albi - non accolta- la ritengono irrinunciabile quale riconoscimento della propria competenza concorrente in materia di organizzazione sul territorio delle professioni regolamentate in armonia con le rispettive politiche di sviluppo;
3) sulla richiesta emendativa al comma 4 dell’articolo 2, concernente il riconoscimento delle associazioni delle professioni non regolamentate da parte delle Regioni, si è convenuto di ritirare la proposta di modifica, confermando pertanto la formulazione proposta con la sostituzione del termine “professionisti” con quello di “soggetti”.
Con le considerazioni indicate in premessa si formula, pertanto, un parere negativo salvo l’accoglimento della richiesta emendativa di cui al punto 2.
EMENDAMENTI PROPOSTI
TESTO LA LOGGIA |
EMENDAMENTI REGIONALI |
Capo I |
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Disposizioni generali |
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Art. 1 |
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Ambito d'applicazione |
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1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni, di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, secondo i principi indicati nell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. |
Manca la definizione di professione: Ai fini della presente legge si intendono per professioni tutte le attività qualificate come tali dalla legge dello Stato o dalla normativa dell’Unione europea come professionali e svolte da persone fisiche, dotate di particolare competenza e autonomia, che rispondono personalmente della loro opera, con esclusione delle attività esercitate a titolo di impresa commerciale o agricola. |
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2. Le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al capo secondo. |
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3. La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale. |
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4. Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero. |
Eliminare il comma 4 che ripropone semplicemente il vecchio articolo 7. In subordine prevedere l’eliminazione di “organizzazione degli ordini e dei collegi professionali” , affermando positivamente nella relazione che sussiste la competenza regionale relativamente all’organizzazione di ordini e collegi. : |
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Capo II |
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Principi fondamentali |
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Art. 2 |
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Libertà professionale |
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1. L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione. |
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2. Nell'esercizio dell'attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale. Non costituiscono discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. |
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3. L'attività professionale può essere svolta, oltre che in forma autonoma, anche in forma di lavoro dipendente, nei casi previsti dalla legge, che assicura l'autonomia del professionista. |
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4. Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie. |
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Art. 3 |
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Tutela della concorrenza |
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e del mercato |
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1. L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale. |
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2. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli artt. 81, 82 e 86, ex artt. 85, 86 e 90, del trattato Ce, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali. |
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3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammessi secondo le rispettive competenze di stato e regioni nel rispetto della normativa comunitaria. |
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Art. 4 |
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Accesso alle professioni |
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1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge. |
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2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo stato. |
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3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali abilitano all'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali. |
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Art. 5 |
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Regolazione delle attività professionali |
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1. L'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilità del professionista, nonché nel rispetto delle regole di deontologia professionale. |
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Capo III |
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Disposizioni finali |
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Art. 6 |
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Regioni a statuto speciale |
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1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dall'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131. |
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Art. 7 |
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Norma di rinvio |
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1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni. |
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Roma, 15 settembre 2005
ALLEGATO: PARERE SUL PRIMO SCHEMA DI DECRETO
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RICOGNIZIONE
DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI “PROFESSIONI”, AI SENSI DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131
Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni
In ordine allo schema di Decreto legislativo in materia di professioni approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 maggio 2004, si esprime il seguente parere.
Le Regioni hanno già espresso netto dissenso sul metodo seguito nella elaborazione dello schema che, invece si collocarsi all’interno di una linea istituzionale generale relativa all’attuazione della L.131/2003, viene presentato in maniera del tutto isolata dal contesto. In tale prospettiva era stata auspicata una procedura ispirata ad una fattiva e leale cooperazione della Conferenza con il Governo nella fase d’individuazione dei principi nelle materie a competenza concorrente. Tale leale collaborazione, come le regioni hanno già avuto modo di rilevare, avrebbe potuto essere realizzata in maniera più compiuta se preceduta da un ampio confronto generale relativo alle linee di attuazione dell’art. 1 della legge 131 e dalla presentazione di un insieme di schemi di decreti legislativi tale da fornire un quadro complessivo dell’attuazione di tale disposizione.
Pertanto la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome – riguardo al metodo di confronto – invita il Governo a mettere a disposizione, al fine di una migliore collaborazione finalizzata ad una condivisa attuazione dell’art. 1 della legge n. 131, le elaborazioni che il Ministro agli Affari regionali ha richiesto a varie Università in relazione alla elaborazione degli schemi di decreto legislativo, nonché le elaborazioni compiute dei Ministeri competenti per materia. Questo materiale tecnico, unitamente a quello delle Regioni, potrà essere posto a base per la costituzione di gruppi di lavoro comuni finalizzati all’esame di “pacchetti” omogenei di schemi di decreto legislativo, attinenti alle diverse materie comprese nell’art. 117, comma terzo, della costituzione.
Nel caso in esame lo Regioni hanno esaminato il solo schema relativo alla materia delle professioni, materia peraltro caratterizzata da forti peculiarità (si pensi al fatto che essa non corrispondeva ad una precedente competenza regionale e quindi l’estrapolazione dei principi è particolarmente complessa).
Occorre evidenziare, inoltre, come la materia sia anche oggetto di specifiche proposte legislative in discussione in Parlamento ed è stata oggetto di una proposta di riforma da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, rispetto alle quali sarebbe stato opportuno un dibattito complessivo.
Il parere delle Regioni, su questo primo schema di decreto deve essere formulato tenendo conto delle due fasi di esame che la legge n. 131 prevede: infatti, l’art. 1, comma 4, della legge dispone che, dopo l'acquisizione di un primo parere della Conferenza Stato-Regioni, lo schema sia trasmesso alle Camere per l'acquisizione di ulteriore parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, e la Conferenza dei Presidenti si esprimerà in via definitiva con il secondo parere, riservandosi un giudizio positivo o negativo, a seconda del recepimento o meno delle proposte regionali.
Tali proposte, evidenziate nell'allegato al presente parere, sono elaborate sulla base della condivisione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle seguenti linee-guida:
Linee-guida.
A.Necessità di una definizione generale ed ampia del concetto di professione;
B.Garantire che l’individuazione delle professioni sia effettuata dallo Stato (al fine di assicurare l’uniformità sul territorio nazionale).
C.Prevedere che, nelle materie di competenza legislativa regionale, l’individuazione delle professioni avvenga nel rispetto del principio di leale collaborazione.
D.Assicurare che la formazione professionale, quando posta come condizione per l’esercizio di una determinata professione, sia prevista in maniera uniforme sul territorio nazionale.
E.Riguardo ad Ordini e Collegi professionali, assicurare che le funzioni relative all’organizzazione non siano completamente riservate allo Stato, precludendo ogni ruolo normativo alle Regioni.
F.Nell’attuazione dell’art. 1, comma 5, della legge n. 131 del 2003 evitare che sia usata una tecnica di ritaglio delle materie, senza l’indicazione delle disposizioni.
G.Rinviare la precisazione delle disposizioni delle materie che rientrano nella competenza legislativa delle Regioni ai successivi decreti legislativi di attuazione della legge n.131.
Roma, 15 luglio 2004
Allegato
Gli emendamenti al testo dello schema di decreto legislativo in materia di professioni sono evidenziati in grassetto nella seconda colonna.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazione
Testo approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle Regioni |
1.Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni regolamentate, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all’art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giungo 2003, n. 131. 2.Nell’esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo. 3.Il presente decreto legislativo riguarda le professioni già individuate dalle leggi statali vigenti |
1.Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all’art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giungo 2003, n. 131. 2.Ai fini della presente legge si intendono per professioni tutte le attività qualificate come tali dalla legge dello Stato o dalla normativa dell’Unione europea e svolte da presone fisiche, dotate di particolare competenza e autonomia, che rispondono personalmente della loro opera, con esclusione delle attività esercitate a titolo di impresa commerciale o agricola. 3.Le professioni possono essere svolte, oltre che in forma autonoma, anche in forma di lavoro dipendente, sulla base di specifiche disposizioni volte a garantire l’autonomia professionale del lavoratore. 4.L’individuazione di nuove professioni è effettuata dallo Stato nel rispetto del principio di leale collaborazione, sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, anche tenendo conto delle altre materie di competenza legislativa regionale la cui disciplina si connette a quella delle specifiche professioni. 5.Nell’esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo. 6.Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dall’art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131. |
Capo II – PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 2 – Libertà professionale
Testo approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle Regioni |
1.L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norma imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione. 2.E' vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale. 3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari. |
1.L'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norma imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione. 2.E' vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale. 3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari. 4. L’esercizio delle professioni può avvenire in forma singola o associata, purché sia garantita la responsabilità del singolo professionista incaricato. 5. E’ garantita la libertà di associazione professionale e sono garantite le prerogative di riconoscimento delle associazioni spettanti alle Regioni ai sensi dell’art. 14 del 24 luglio 1977, n. 616.
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Art. 3 – Tutela della concorrenza e del mercato.
Testo approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle Regioni |
1. L'attività professionale è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli artt. 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali. |
1. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli artt. 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali. |
Art. 4 – Formazione professionale.
Testo approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle Regioni |
1.Il rilascio di titoli all'esercizio di attività professionali anche fuori dei limiti territoriali regionali deve avvenire nel rispetto di livelli standard di preparazione stabiliti dallo Stato. |
1.Il rilascio di titoli all'esercizio di attività professionali deve avvenire nel rispetto degli standard minimi di preparazione stabiliti dallo Stato |
Art. 5 – Politiche di sviluppo [modificata rubrica]
Testo approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle Regioni |
1.Le attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di finalità la cui tutela compete allo Stato devono rispettare i requisiti tecnico professionali ed i titoli professionali definiti dalla legge statale.
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1.Lo Stato interviene a sostegno dello sviluppo delle attività professionali solamente quando gli interventi medesimi rispondano ad esigenze di carattere generale, ferma restando la competenza delle Regioni per ogni altro aspetto connesso allo sviluppo delle attività sul territorio. |
Art. 6 – Regolazione delle attività professionali
Testo approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle Regioni |
1.La regolazione delle attività professionali s'ispira ai principi della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici.
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1. La regolamentazione delle attività professionali s'ispira ai principi della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici. E’ garantita la liberà di accesso alle professioni e di esercizio professionale.
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Art. 6 bis [proposto dalle Regioni] attiene ai principi in materia di Ordini e Collegi professionali.
Testo approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle Regioni |
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1.Gli ordini e collegi professionali sono organizzati a livello nazionale allo scopo di garantire l’uniformità nell’esercizio delle funzioni, svolte da strutture dotate di autonomia e organizzate a livello regionale ed infraregionale, relative a: accertamento dei requisititi di iscrizione agli albi od elenchi, tenuta dei medesimi, esercizio del potere disciplinare. 2.La disciplina regionale di ordini e collegi è dettata in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del DPR n. 616 del 1977 sulla base dei seguenti principi: a)gli ordini e collegi devono avere un ordinamento democratico; b)devono essere consentite adeguate forme di partecipazione degli iscritti e degli altri soggetti interessati alle attività svolte. |
Capo III – INDIVIDUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI COMPETENZA ESCLUSIVA SATATALE.
Art. 7- Discipline di competenza legislativa esclusiva statale.
Testo approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle Regioni |
1.Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, restano di competenza legislativa esclusiva dello Stato:
a)la disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, nonché dei titoli e dei requisititi, compresi la formazione professionale universitaria ed il tirocinio, richiesti per accedervi.
b)la disciplina concernente l’individuazione delle figure professionali intellettuali ed i relativi ordinamenti di attici;
c)la disciplina del riconoscimento e dell’equipollenza dei titoli necessari ai fini dell’accesso alle professioni conseguiti negli Stati membri dell’Unione europea o negli altri Stati;
d)la disciplina della tutela della concorrenza ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti e comunque per ragioni imperative di interesse generale; della riserva di attività non intellettuale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali della pubblicità professionale, nonché del concorso per notai;
e)la disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa degli ordini e collegi nazionali;
f)la disciplina delle attività professionali attinenti l’ordine pubblico e la sicurezza e l’amministrazione della giustizia, ad esclusione della polizia locale; |
1.Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuate, a titolo ricognitivo, le seguenti disposizioni rientranti nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, comma secondo, della Costituzione:
a)la legge 6 agosto 1926, n. 1365, la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, il d. lgs. 21 maggio 2003, n. 112, la legge 18 luglio 2003, n. 180, ed ogni altra norma relativa alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell’art. 33 della Costituzione;
b)il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 ed ogni altra disposizione concernente la disciplina del riconoscimento e dell’equipollenza dei titoli necessari ai fini dell’accesso alle professioni conseguiti negli Stati membri dell’Unione europea o negli altri Stati;
c)il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, la legge 3 agosto 1949, n. 536, la legge 7 novembre 1957, n. 1051, la legge 4 marzo 1958, n. 143, la legge 18 ottobre 1961, n. 1164 ed ogni altra disposizione concernente la disciplina della tutela della concorrenza, le tariffe ed i corrispettivi professionali obbligatori;
d)la legge 16 febbraio 1913, n. 89, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, la legge 28 marzo 1968, n. 434, la legge 7 marzo 1985, n. 75, la legge 23 marzo 1993, n. 84, per quanto compatibili con il presente decreto, e le altre disposizioni concernenti la disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa degli ordini e collegi nazionali;
e)gli articoli da 134 a 144 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
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Art. 7 (segue)
Testo approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle Regioni |
g)la disciplina di protezione dei dati personali trattati nell’esercizio dell’attività professionale;
h)la disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l’ordinamento civile della Repubblica; sono riservate allo Stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell’impresa e del rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei professionisti;
i)la disciplina dei livelli essenziali, minimi ed uniformi, delle prestazioni in materia di formazione professionale;
j)la disciplina dell’iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri ruoli o elenchi con validità su tutto il territorio dello Stato a tutela dell’affidamento del pubblico e degli utenti;
k)la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
l)la disciplina dell’organizzazione amministrativa e delle competenze degli ordini e dei collegi delle professioni intellettuali che sono regolati, ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, dalla normativa vigente.
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f)il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
g)le disposizioni del codice civile e delle altre leggi itegranti l’ordinamento civile della Repubblica;
h)la legge 25 aprile 1938, n. 897 e le altre disposizioni concernenti la disciplina dell’iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri ruoli o elenchi con validità su tutto il territorio dello Stato;
i)le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146;
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Capo IV DISPOSIZIONI FINALI (aggiunto dalla proposta delle Regioni)
Art. 7 bis – Normativa relativa a specifiche professioni.
Testo approvato dal Consiglio Ministri |
Testo con emendamenti proposti dalle Regioni |
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1.Negli ulteriori decreti legislativi di attuazione dell’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 si provvederà, in relazione alle professioni concernenti le singole materie trattate, alla specificazione degli ulteriori principi fondamentali che si riconnettono a tali professioni ed alla ricognizione delle disposizioni che le regolano e restano nella competenza legislativa dello Stato. |