Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - TRASPORTI - LIMITI DI IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

giovedì 28 luglio 2005


LIMITI DI IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

 

 

La legge n. 194 del 1998 prevede l’erogazione alle Regioni di fondi da utilizzare per l’accensione di mutui finalizzati all’acquisto di mezzi di trasporto pubblico.

 

Al fine di consentire la prosecuzione dei predetti investimenti nel settore dei trasporti, con l’articolo 13 della legge n. 166 del 2002 sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie a favore delle Regioni da utilizzarsi secondo i meccanismi individuati dalla citata legge n. 194 del 1998.

 

Il comma sesto dell’articolo 119 della Costituzione prevede che le Regioni e gli Enti locali possano ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

 

Per dare attuazione al menzionato precetto costituzionale, il legislatore nazionale è intervenuto con l’articolo 3, commi da 16 a 21-ter della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), individuando, tra le altre cose, le operazioni che costituiscono indebitamento (ad esempio, assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari) e quelle che costituiscono investimento (fra cui rientra, per quanto rileva in questa sede, l’acquisto di mezzi di trasporto).

 

Il legislatore nazionale, con un successivo intervento (decreto-legge n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004 che ha introdotto all’articolo 3 della legge n. 350 del 2003 i commi 21-bis e 21-ter), ha tuttavia limitato la possibilità per le Regioni di ricorrere all’indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati alla condizione che i relativi impegni di spesa siano stati assunti entro il 2004.

 

E’ evidente che siffatta limitazione crea un vulnus agli interessi delle Regioni relativi al rinnovo dei veicoli destinati al trasporto pubblico effettuato da imprese con veste societaria.

 

Più precisamente, ritenendo che le limitazioni al ricorso all’indebitamento per finanziare investimenti a soggetti privati riguardi questi ultimi intesi nella loro accezione formale (vale a dire imprese costituite in forma societaria secondo le regole del codice civile), dovrebbe concludersi per l’impossibilità di procedere al finanziamento, ad esempio, per il rinnovo del parco autobus di aziende costituite in forma di società.

 

Al fine di evitare che il generalizzato divieto di investimenti a privati pregiudichi quelle forme di investimento pubblico destinate all’esercizio di un primario pubblico servizio, quale è quello di trasporto, che è e resta tale a prescindere dalla natura giuridica sostanziale del soggetto che materialmente lo esercita, Le Regioni e le Province autonome propongono al Governo una modifica dell’articolo 3 della legge 350/2003 (Legge Finanziaria 2004) nei seguenti termini:

All’articolo 3, comma 21 bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“c) investimenti finalizzati all’acquisto di beni per l’esercizio del servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, a condizione che il contratto di servizio preveda che al termine della sua efficacia i beni oggetto dell’investimento siano trasferiti all’ente territoriale o al soggetto che effettuerà il servizio di trasporto, fatta salva la restituzione delle quote residue di ammortamento dell’eventuale cofinanziamento privato. Non si applicano le disposizioni di cui alla lettere a) e b).”

 

 

 

 

Roma, 28 luglio 2005